Sentenza n. 14768/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento delle graduatorie finali afferenti il banco di concorso per l''ammissione al tirocinio ai fini della nomina a Giudice di Pace onorario e del provvedimento di non ammissione del ricorrente alle selezioni;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatorie finali e provvedimento di non ammissione alla selezione per il tirocinio finalizzato alla nomina a Giudice Onorario di Pace
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, già nominato Vice Procuratore Onorario e immesso in possesso, aveva presentato domanda per l’ammissione al tirocinio finalizzato alla nomina a Giudice Onorario di Pace per più sedi, ma era stato escluso perché già titolare di un incarico onorario in corso. Ha dedotto la violazione degli artt. 4, comma 2, lett. e), e 4, comma 3, lett. a), del d.lgs. 116/2017 e delle disposizioni del bando, sostenendo che il limite previsto dalla legge riguardasse soltanto chi avesse svolto in passato funzioni onorarie per più di quattro anni e non chi, pur avendo esercitato tali funzioni per meno di quattro anni, fosse ancora in servizio. Sono stati inoltre dedotti eccesso di potere per difetto di motivazione, illogicità, ingiustizia manifesta, carenza dei presupposti, difetto di istruttoria, sviamento, irragionevolezza e violazione dei principi di buon andamento e imparzialità. Le amministrazioni resistenti hanno chiesto il rigetto, deducendo anche l’inammissibilità dell’impugnazione cumulativa.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso nel merito, ritenendo assorbita ogni altra eccezione processuale. L’esclusione è stata giudicata conforme al combinato disposto dell’art. 4, commi 2, lett. e), e 3, lett. a), del d.lgs. 116/2017 e delle corrispondenti clausole del bando. Secondo il Collegio, la previsione che considera ostativo lo svolgimento per più di quattro anni delle funzioni giudiziarie onorarie presuppone che le funzioni pregresse siano cessate alla data della domanda; tale lettura è confermata dal riferimento, tra i titoli preferenziali, all’esercizio “pregresso” delle funzioni giudiziarie onorarie, diversamente dalla disciplina delle professioni di avvocato e notaio, per le quali è ammesso anche l’esercizio attuale. L’interpretazione sostenuta dal ricorrente produrrebbe conseguenze irragionevoli: consentirebbe la permanenza nell’incarico precedente fino alla nomina, permettendo l’elusione del limite massimo quadriennale, determinerebbe la sovrapposizione tra tirocinio e funzioni già esercitate, duplicando inutilmente la formazione, e favorirebbe trasferimenti di sede non disciplinati dalla riforma della magistratura onoraria. Il riferimento del bando all’impegno a cessare altro incarico di magistrato onorario è stato interpretato come relativo a incarichi diversi da quelli di GOP e VPO oggetto della procedura. Sono state quindi ritenute infondate tutte le censure di violazione di legge ed eccesso di potere. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 4, comma 2, lett. e), d.lgs. 116/2017
hanno svolto per più di quattro anni, anche non consecutivi, le funzioni giudiziarie onorarie o disciplinate dal presente decreto
La disposizione è stata interpretata nel senso che l’accesso all’incarico non può riguardare chi sia attualmente titolare di un incarico onorario omologo; le funzioni rilevanti ai fini della selezione devono essere state svolte in passato e cessate alla data della domanda, ferma la preclusione assoluta per chi le abbia svolte per più di quattro anni.
art. 4, comma 3, lett. a), d.lgs. 116/2017
esercizio pregresso delle funzioni giudiziarie, comprese quelle onorarie
Il riferimento all’esercizio pregresso delle funzioni giudiziarie onorarie conferma che il titolo preferenziale riguarda funzioni non più in corso al momento della presentazione della domanda.
art. 3, comma 8, lett. d), bando
a cessare dalla carica di difensore civico ovvero da altro incarico di magistrato onorario o di componente laico di organi giudicanti
L’obbligo di cessazione è stato riferito a incarichi onorari diversi da quelli di GOP e VPO oggetto della procedura selettiva.
art. 4, comma 2, lett. e), e comma 3, lett. a), bando
Le clausole del bando riproducono coerentemente la disciplina legislativa e legittimano l’esclusione degli aspiranti già titolari di un incarico onorario omologo in corso.
art. 1, lett. g), l. 57/2016
La mancata disciplina del trasferimento di sede nella delega e nella riforma della magistratura onoraria depone contro la possibilità di utilizzare la nuova selezione come strumento surrettizio di trasferimento.
Massime di principio
- Nelle procedure per la nomina a magistrato onorario, il requisito dell’esercizio pregresso delle funzioni giudiziarie onorarie implica che le funzioni siano cessate alla data di presentazione della domanda; chi è ancora in servizio in un incarico onorario omologo non può partecipare alla selezione per il nuovo incarico.
- Il limite temporale massimo di esercizio delle funzioni giudiziarie onorarie non può essere eluso mediante la partecipazione a una nuova procedura selettiva durante la permanenza nell’incarico precedente, con cessazione differita al momento della nomina.
- La disciplina dei titoli preferenziali distingue le funzioni giudiziarie onorarie, rilevanti solo se pregresse, dall’esercizio della professione forense o notarile, che può essere valutabile anche quando ancora in corso al momento della domanda.
- Le clausole del bando che impongono la cessazione di un incarico onorario entro un termine successivo alla nomina riguardano incarichi diversi da quello omologo oggetto della procedura, salvo che il bando o la legge dispongano espressamente altrimenti.
- L’ammissione alla selezione per un incarico onorario omologo non può essere interpretata come introduzione surrettizia di un trasferimento di sede, quando tale istituto non sia stato previsto dalla disciplina legislativa della magistratura onoraria.
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