Circolare numero 21 del 03-02-2022
L’articolo 38-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, ha modificato l’articolo 20 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, stabilendo che i termini di scadenza, ricadenti entro un anno dalla data dell’evento lesivo, degli adempimenti amministrativi, nonché di ogni altro atto avente efficacia esecutiva, sono prorogati dalle rispettive scadenze per la durata di due anni a decorrere dal provvedimento di sospensione e che non sono dovuti interessi di mora nel frattempo eventualmente maturati. Con la presente circolare, illustrato il quadro normativo, sono fornite le relative indicazioni operative.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra l'estensione della sospensione dei termini da 300 giorni a due anni introdotta dall'art.38-bis del d.l.113/2018 per le vittime di estorsione e usura che richiedono l'elargizione del Fondo di solidarietà (L.44/1999). Vengono chiariti ambito e limiti della sospensione (adempimenti amministrativi, termini di prescrizione, procedure esecutive), le modalità operative per il riconoscimento da parte dell'INPS, il regime sanzionatorio applicabile e le conseguenze ai fini del rilascio del Durc on line, con particolare precisazione sui crediti affidati agli Agenti della Riscossione e sui periodi esclusi dalla sospensione.
Applicazione della sospensione dei termini ex art.20 L.44/1999 (modificata da art.38-bis d.l.113/2018): effetti su adempimenti INPS, regime sanzionatorio e rilascio del Durc on line
Punti principali
Modifica normativa e finalità
L'art.38-bis d.l.113/2018 ha prorogato la sospensione prevista dall'art.20 L.44/1999 da 300 giorni a due anni decorrenti dal provvedimento di sospensione, al fine di favorire il reinserimento economico delle vittime di racket e usura.
Ambito della sospensione
Sono sospesi i termini di scadenza ricadenti entro un anno dall'evento lesivo (adempimenti amministrativi, contributi INPS mensili/periodici anche se affidati alla riscossione o rateizzati), i termini di prescrizione e perentori, nonché i processi esecutivi mobiliari e immobiliari per la durata di due anni dal provvedimento.
Limiti e interpretazioni essenziali
La sospensione non costituisce moratoria generalizzata dei debiti né sospende procedure prefallimentari. L'applicazione concreta dipende dalla parte dispositiva del provvedimento del Procuratore della Repubblica e dalla data dell'evento (denuncia, primo atto processuale o data indicata nel provvedimento).
Modalità operative per l'INPS
L'istanza va presentata alla Struttura territoriale competente con copia della richiesta di elargizione e del provvedimento favorevole del Procuratore. La sospensione si applica agli adempimenti che scadono entro un anno dall'evento lesivo e decorre dal provvedimento di sospensione.
Regime sanzionatorio
Il comma 7-ter esonera dal pagamento delle sanzioni civili relative al periodo di sospensione, ma la norma non ha efficacia retroattiva. Per i provvedimenti anteriori alla legge n.3/2012 si applica il regime previgente. Gli interessi legali rimangono in linea generale dovuti; la circolare precisa che la disposizione del d.l.113/2018 relativa agli interessi di mora non si applica agli adempimenti contributivi di pertinenza INPS oggetto di sospensione.
Effetti sul Durc on line e gestione delle procedure esecutive
I contributi relativi al periodo di un anno dall'evento, interessati dalla sospensione, non costituiscono irregolarità ai fini del Durc per la durata della proroga. Se i crediti affidati all'Agente della Riscossione riguardano periodi diversi dall'arco temporale tutelato, la sospensione non opera ai fini della regolarità e la competenza a sospendere tali procedure spetta all'Agente della Riscossione; la Struttura territoriale INPS può invece adottare provvedimenti amministrativi di sospensione solo per i crediti riferiti ai periodi inclusi nell'arco temporale previsto dall'art.20.
Effetti successivi e perdita dei benefici
Allo scadere dei due anni, in mancanza di pagamento anche dilazionato, si applica l'ordinario regime sanzionatorio. Se viene accertata l'inesistenza dei presupposti (es. sentenza definitiva), gli effetti dell'inadempimento vengono regolati dalle norme ordinarie.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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