Circolare numero 18 del 01-02-2022
Con la presente circolare si illustrano le novità introdotte dalla legge n. 234/2021 sull’impianto normativo in materia ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro contenuto nel D.lgs 14 settembre 2015, n. 148. Si illustrano altresì i contenuti delle disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale introdotti dall’articolo 7 del decreto-legge n. 4/2022 in favore dei datori di lavoro operanti in determinati e specifici settori di attività e si forniscono le relative modalità operative.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra le principali novità introdotte dalla legge di Bilancio 2022 (n.234/2021), coordinate con il decreto‑legge n.4/2022, che riordina gli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro ampliando la platea dei beneficiari, semplificando requisiti di accesso, rivedendo massimali e contributi, estendendo e riallocando le competenze tra CIGO, CIGS, Fondi bilaterali e FIS, e indicando prime istruzioni operative e termini transitori per l'applicazione delle modifiche dal 1° gennaio 2022.
Riordino degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (legge n.234/2021 e decreto‑legge n.4/2022)
Punti principali
Finalità e ambito temporale
La riforma riordina il sistema degli ammortizzatori a decorrere dal 1° gennaio 2022; le modifiche si applicano alle riduzioni/sospensioni inizianti dal 1° gennaio 2022 e non ai periodi plurimensili iniziati nel 2021, per i quali resta vigente la disciplina previgente.
Ampliamento destinatari
I trattamenti (CIGO, CIGS, Fondi bilaterali, FIS) sono estesi anche ai lavoratori a domicilio e a tutti gli apprendisti, indipendentemente dalla tipologia contrattuale; sono previste garanzie sul completamento della formazione per gli apprendisti.
Anzianità minima ridotta
Per le domande dal 1° gennaio 2022 l'anzianità minima richiesta presso l'unità produttiva scende da 90 a 30 giorni, fatta eccezione per i trattamenti ordinari per eventi oggettivamente non evitabili.
Unico massimale retributivo
Per i periodi decorrenti dal 1° gennaio 2022 si introduce un unico massimale (il più alto fra i precedenti), annualmente rivalutato ISTAT, a prescindere dalla fascia retributiva.
Modalità di erogazione e termini decadenziali
Per il pagamento diretto il datore di lavoro deve inviare entro la fine del secondo mese successivo al periodo o entro 60 giorni dalla comunicazione dell'autorizzazione i dati necessari, pena la decadenza e la responsabilità del datore di lavoro per gli importi.
Computo della forza aziendale
Nel calcolo della dimensione aziendale si includono tutti i lavoratori subordinati, compresi dirigenti, lavoratori a domicilio e apprendisti; anche datori con forza aziendale zero saranno assoggettati ai contributi se occupano almeno un dipendente.
Compatibilità con lavoro svolto
Il beneficiario che durante sospensione/riduzione svolge lavoro subordinato oltre sei mesi o lavoro autonomo perde il diritto all'integrazione per i giorni lavorati; per lavoro subordinato a tempo determinato fino a sei mesi il trattamento resta sospeso.
Cassa integrazione ordinaria (CIGO)
Campo di applicazione sostanzialmente confermato; novità regolamentari: possibilità di svolgere l'esame congiunto in via telematica e rivisitazione delle competenze territoriali INPS; termini di domanda invariati.
Cassa integrazione straordinaria (CIGS)
Esteso il campo di applicazione per datori con media semestrale >15 dipendenti anche in settori non coperti dai Fondi bilaterali; introdotte nuove causali (es. transizione/riorganizzazione per processi di transizione) e potenziamento del recupero occupazionale tramite riqualificazione; aumento delle percentuali per il contratto di solidarietà.
Fondi di solidarietà bilaterali
Dal 1° gennaio 2022 i nuovi Fondi devono garantire assegno di integrazione salariale a tutti i datori del settore con almeno un dipendente; durata e importo devono essere almeno equiparati ai trattamenti previsti dalla disciplina della cassa; periodi transitori per adeguamento fino al 31/12/2022 (alcuni fino al 30/6/2023).
Fondo di integrazione salariale (FIS)
Campo di applicazione ampliato: FIS residualmente assicura datori non destinatari di CIGO né di Fondi bilaterali e con almeno un dipendente; assegno di integrazione salariale sostituisce l'assegno ordinario, con durate e misure differenziate per fasce dimensionali; aliquote ordinarie riformulate e contributo addizionale invariato al 4% con riduzioni dal 2025 per piccoli datori di lavoro privi di utilizzo per 24 mesi.
Riduzione contributiva per il 2022
Per il 2022 sono previste riduzioni temporanee delle aliquote ordinarie di finanziamento del FIS e della CIGS per mitigare l'aumento del costo del lavoro; dettagli percentuali differenziati per classi dimensionali e settori (tabella per l'anno 2022).
CISOA e altri adeguamenti
Estensione del trattamento CISOA (dal 1° gennaio 2022) anche ai lavoratori imbarcati per pesca marittima e similari; introdotto termine decadenziale di 6 mesi per conguagli/rimborsi su trattamenti agricoli.
Termini di presentazione e aggiornamento procedurale
Termini di domanda generali invariati; per istanze riferite a periodi iniziati dal 1° gennaio 2022 fino alla pubblicazione della circolare è concessa una finestra fino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione; confermato termine 28/2/2022 per eventi oggettivamente non evitabili di gennaio 2022.
Decreto‑legge n.4/2022 (Sostegni ter)
Per i settori elencati (turismo, ristorazione, parchi, termale, attività ricreative, trasporto selezionato ecc.) le sospensioni/riduzioni nel periodo 1/1/2022‑31/3/2022 possono accedere agli ammortizzatori ordinari senza obbligo di versamento del contributo addizionale; restano valide le restanti condizioni normative e procedurali; esame congiunto e altre fasi possono svolgersi telematicamente.
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