Circolare numero 19 del 01-02-2022
La presente circolare recepisce il costante orientamento della giurisprudenza della Corte Suprema di Cassazione in ordine al riconoscimento del diritto alla pensione ai superstiti in favore del coniuge separato con addebito senza assegno alimentare.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare recepisce l'orientamento costante della Corte di Cassazione secondo cui il coniuge separato ha diritto alla pensione ai superstiti indipendentemente dal titolo della separazione e dalla sussistenza dell assegno alimentare. Si forniscono istruzioni per la gestione delle domande nuove, pendenti o respinte, per la ricostituzione o revoca di pensioni già liquidate ad altre categorie di superstiti e per la gestione di ricorsi giudiziari e amministrativi.
Riconoscimento del diritto alla pensione ai superstiti in favore del coniuge separato, anche con addebito e senza assegno
Punti principali
Premessa
Richiamo all'art. 22 legge 903/1965 e alla giurisprudenza della Corte di Cassazione che esclude differenze di trattamento per il coniuge separato; recepimento del parere del Ministero del Lavoro e superamento, se incompatibili, delle indicazioni del paragrafo 2.1 della circolare n.185/2015.
Destinatari
Il coniuge separato, anche se con addebito o senza diritto agli alimenti, è equiparato al coniuge superstite e beneficia della presunzione della vivenza a carico del dante causa; pertanto ha diritto alla pensione ai superstiti.
Definizione delle domande
Tutte le domande presentate dalla data di pubblicazione e quelle pendenti devono essere valutate secondo i criteri della circolare; le domande respinte possono essere riesaminate su richiesta degli interessati, salvo sentenza passata in giudicato, applicando le regole su decadenza e prescrizione.
Ricostituzione o revoca di pensioni già liquidate
Se il coniuge separato vanta il diritto e la pensione era stata liquidata ad altra categoria concorrente o incompatibile, si procede a ricostituzione o revoca con effetto dalla decorrenza originaria; non si procede al recupero delle somme già corrisposte secondo i criteri sugli indebiti richiamati.
Gestione dei ricorsi giudiziari
Per giudizi in corso le strutture territoriali devono accogliere e liquidare le istanze entro i limiti della prescrizione quinquennale calcolata dalla domanda iniziale.
Gestione dei ricorsi amministrativi
Per ricorsi amministrativi pendenti le strutture devono verificare la possibilità di modificare il diniego e, se del caso, liquidare in autotutela il trattamento ai superstiti e dichiarare cessata la materia del contendere; i ricorsi già inviati al Comitato verranno restituiti per le verifiche necessarie o segnalati se l'autotutela è stata adottata.
Testo integrale
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