Circolare numero 22 del 08-02-2022
Con la presente circolare l’Istituto comunica gli importi dei contributi dovuti dagli artigiani ed esercenti attività commerciali per l’anno 2022.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare definisce per il 2022 le aliquote contributive IVS per artigiani e commercianti (24% per titolari/adulti; aliquote ridotte per under21 in progressione), il minimale di reddito (€16.243 annui), le aliquote sulla quota eccedente il minimale e gli scaglioni oltre €48.279 con aumento di 1 punto, i massimali imponibili (€80.465 o €105.014 a seconda dell'anzianità), l'ulteriore contributo a saldo calcolato sui redditi IRPEF, il regime agevolato (riduzione contributiva 35%) e le modalità/termine di versamento tramite F24.
Aliquote contributive IVS e indicazioni per artigiani e commercianti per l'anno 2022
Punti principali
Premessa e aliquote generali
Per il 2022 le aliquote contributive per il finanziamento delle Gestioni artigiani e commercianti sono 24% per titolari e collaboratori >21 anni; aliquote ridotte per collaboratori <21 anni (22,80% artigiani; 23,28% commercianti) in progressivo aumento fino al 24%. I commercianti versano inoltre un'aliquota aggiuntiva 0,48% (0,46% per il Fondo di indennizzo e 0,02% alla Gestione contributi); contributo maternità €0,62 mensili.
Minimale di reddito e contributo sul minimale
Minimale annuo per il calcolo contributivo: €16.243,00 (valore 2022). Contributo annuo sul minimale: artigiani titolari/adulti €3.905,76; commercianti titolari/adulti €3.983,73; importi ridotti per under21. Importi mensili corrispondenti indicati nella circolare; il minimale e il contributo sono riferiti a ciascun soggetto.
Contribuzione sul reddito eccedente il minimale
Il contributo sul reddito d'impresa complessivo è dovuto per la parte eccedente €16.243 fino a €48.279 con le aliquote base (24% artigiani, 24,48% commercianti; riduzioni per under21). Sui redditi oltre €48.279 si applica +1 punto percentuale (25%/25,48% per titolari adulti; 23,80%/24,28% per under21). Il contributo a conguaglio va sommato al contributo sul minimale.
Massimale imponibile annuo e contributo massimo
Per soggetti con anzianità al 31/12/1995 il massimale imponibile 2022 è €80.465 (48.279 + 32.186). Per iscritti dal 1/1/1996 il massimale è €105.014 (non frazionabile mensilmente). Sono riportati gli importi massimi di contributo IVS per artigiani e commercianti e per under21, distinti per le due fattispecie.
Contribuzione a saldo e criteri di calcolo
Il contributo IVS è calcolato sulla totalità dei redditi d'impresa dichiarati ai fini IRPEF e riferito all'anno di competenza. Se la somma di contributo sul minimale + conguaglio versata nei termini è insufficiente, è dovuto un contributo a saldo entro i termini IRPEF. Possibile differimento fino a 30 giorni con maggiorazione dello 0,40% (applicata anche in caso di compensazione con F24).
Imprese con collaboratori
Nelle imprese familiari i contributi per titolare e collaboratori si calcolano sulla quota di reddito denunciata fiscalmente da ciascuno. Nelle aziende non familiari il titolare può attribuire quote ai collaboratori purché il totale attribuito non superi il 49% del reddito globale; contributi calcolati sulle quote attribuite.
Affittacamere e produttori 3°/4° gruppo
Gli affittacamere e i produttori di terzo e quarto gruppo iscritti alla Gestione commercianti non sono soggetti al minimale annuo: versano contributi percentuali IVS solo sull'effettivo reddito maggiorati del contributo maternità (€0,62 mensili).
Regime contributivo agevolato (legge 190/2014 e successive)
Il regime agevolato fiscale/previdenziale (riduzione contributiva del 35%) resta vigente per il 2022 con le modalità già note. Accesso facoltativo tramite istanza e requisiti di legge. I beneficiari 2021 continueranno se permangono i requisiti; i nuovi soggetti che nel 2021 hanno iniziato attività devono comunicare adesione entro il 28/02/2022; i nuovi iscritti 2022 devono comunicare tempestivamente dopo l'iscrizione.
Termini e modalità di versamento
Versamento tramite modello F24. Scadenze per le quattro rate sul minimale: 16/05/2022, 22/08/2022, 16/11/2022 e 16/02/2023. Contributi sulla quota eccedente: entro i termini per il pagamento IRPEF (saldo 2021, acconti 2022). I dati per il pagamento sono disponibili nel "Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti" (opzione "Dati del mod. F24").
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