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Circolare

Circolare numero 16 del 31-01-2022

Con la presente circolare si rende noto, a seguito del parere espresso dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, il nuovo ambito di applicazione del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali, istituito dal decreto interministeriale n. 104125/2019.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare aggiorna la platea dei datori di lavoro tenuti all'iscrizione e al versamento al Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali alla luce di nuove indicazioni ministeriali, escludendo le farmacie dall'ambito applicativo. Richiama inoltre le modifiche normative introdotte dalla legge n. 234/2021 e annuncia future istruzioni operative su recuperi e regolarizzazioni.

Ambito di applicazione del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali: esclusione delle farmacie e precisazioni operative

Punti principali

Riferimenti normativi e finalità

Richiamo alla circolare n.77/2021 e al decreto interministeriale n.104125/2019; obiettivo: chiarire la platea dei destinatari delle tutele del Fondo alla luce delle indicazioni ministeriali.

Beneficiari secondo il decreto istitutivo

Ai sensi del D.I. n.104125/2019, destinatari delle misure sono i dipendenti dei datori di lavoro del settore delle attività professionali (mediamente più di tre dipendenti), con inclusione degli apprendisti professionalizzanti e esclusione dei dirigenti.

Esclusione delle farmacie

Su indicazione ministeriale la tabella ATECO di riferimento (Allegato n.1) è stata emendata escludendo le farmacie (Codice Statistico Contributivo 7.02.05 e ATECO 2007 47.73.10), in quanto ricomprese nel comparto terziario e rappresentate da Federfarma, non firmataria dell'accordo costitutivo del Fondo.

Obbligo di iscrizione e decorrenza

I datori di lavoro individuati nell'Allegato n.1 sono tenuti all'iscrizione e all'obbligo contributivo al Fondo a decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del decreto istitutivo (marzo 2020); contestualmente non rientrano più nella disciplina del Fondo di integrazione salariale (FIS).

Effetti e istruzioni operative per le farmacie

Saranno fornite con successiva comunicazione le istruzioni operative per il recupero dei contributi ordinari già versati al Fondo dalle farmacie e per la regolarizzazione di eventuali competenze arretrate nei confronti del FIS.

Riesame delle domande FIS respinte

Le domande di integrazione salariale presentate dalle farmacie al FIS e respinte in virtù dell'inquadramento temporaneo saranno riesaminate in autotutela dalle Strutture territoriali dell'Istituto alla luce delle nuove disposizioni.

Modifica normativa intervenuta (legge n.234/2021)

La legge 30/12/2021, n.234 ha modificato il quadro degli ammortizzatori sociali: dal 1° gennaio 2022 i Fondi bilaterali includono anche i lavoratori a domicilio e gli apprendisti con qualunque tipologia contrattuale e si applicano ai datori che occupano almeno un dipendente. Disposizioni attuative saranno oggetto di successiva circolare.

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