Cassazione Penale, Sentenza n. 25429/2026 del 07/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Palermo, in esito a giudizio abbreviato, aveva parzialmente confermato la condanna di un imputato per due episodi di minaccia nei confronti di due persone offese e per un episodio di danneggiamento seguito da incendio, ritenendo anche la recidiva reiterata e infraquinquennale; aveva però accolto l'appello solo sul trattamento sanzionatorio, quanto alla misura dell'aumento per la recidiva. Il ricorso per cassazione articolava tre motivi: (1) erronea applicazione dell'art. 612, comma 2, c.p. e vizio di motivazione sulla attendibilità delle persone offese e sull'idoneità intimidatoria delle frasi, sostenendo che i destinatari delle minacce avessero una caratura criminale tale da escludere la capacità offensiva concreta delle espressioni; (2) violazione di legge e vizio di motivazione sulla prova indiziaria relativa all'incendio, deducendo che gli indizi non sarebbero stati verificati secondo l'art. 192, comma 2, c.p.p., che non fosse stata considerata la conflittualità del quartiere e la possibile presenza di altri possibili autori, e che la decisione avesse violato il criterio dell'oltre ogni ragionevole dubbio; (3) violazione dell'art. 99, comma 4, c.p. e vizio di motivazione sulla recidiva reiterata e infraquinquennale e sulla misura della pena base per l'incendio, ritenuta eccessiva e motivata in modo tautologico.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti i motivi e ha rigettato il ricorso. Ha confermato la tenuta logica della valutazione di attendibilità delle persone offese, ritenendo non censurabile in sede di legittimità il ragionamento fondato sulla precisione e coerenza dei racconti, sulla mancata costituzione di parte civile e sull'ammissione del litigio per futili motivi. Ha escluso che le informazioni tratte da fonte confidenziale potessero essere utilizzate per ridimensionare tale attendibilità, richiamando il principio di inutilizzabilità del contenuto delle informazioni confidenziali non rese con le forme di legge. Quanto al reato di incendio, ha ritenuto coerente la lettura unitaria degli indizi, valorizzando la successione temporale tra minaccia e incendio e la successiva frase rivolta a un altro soggetto, interpretata come conferma dell'azione già compiuta; ha inoltre osservato che le ipotesi alternative prospettate erano solo congetturali e non idonee a introdurre un ragionevole dubbio. Infine, ha ritenuto adeguatamente motivato il riconoscimento della recidiva, essendo stati indicati precedenti penali successivi alla precedente recidiva e la perdurante inclinazione a delinquere, e non illogica la pena base per l'incendio, vicina al minimo edittale e giustificata dalla pericolosità del fatto avvenuto vicino a luoghi abitati.
Norme richiamate
art. 612, comma 2, c.p.
La minaccia è reato di pericolo: non conta che la vittima si sia realmente intimorita, ma che la condotta sia oggettivamente idonea a incidere sulla libertà morale secondo un criterio medio e in concreto.
art. 424, comma 2, c.p.
Il danneggiamento seguito da incendio è stato ritenuto integrato sulla base della successione temporale tra minaccia e successivo incendio e della lettura unitaria degli indizi.
art. 192, comma 2, c.p.p.
La prova indiziaria va valutata in modo complessivo, correlando gli indizi tra loro; non è sufficiente opporre ipotesi alternative meramente congetturali.
art. 99, comma 4, c.p.
La recidiva reiterata richiede una valutazione specializzante della persistente pericolosità e della inclinazione a delinquere, desumibile dai precedenti e dalla vicinanza temporale delle nuove condotte.
art. 203 c.p.p.
In giudizio abbreviato è inutilizzabile il contenuto delle informazioni rese da una fonte confidenziale alla polizia giudiziaria, salvo che il confidente sia stato assunto a sommarie informazioni; l'inutilizzabilità è assoluta.
Massime di principio
- Nel reato di minaccia, la verificazione di uno stato di effettivo timore nella vittima non è elemento costitutivo: è sufficiente che la condotta, valutata nel contesto concreto, sia oggettivamente idonea a intimidire.
- Ai fini della valutazione di attendibilità della persona offesa, il giudice può valorizzare la precisione del racconto, l'assenza di contraddizioni, la mancata costituzione di parte civile e l'ammissione di un conflitto originato da futili motivi, purché il ragionamento sia concreto e logicamente coerente.
- Nel giudizio abbreviato non possono essere utilizzate, neppure in favore dell'imputato, le informazioni provenienti da fonte confidenziale di polizia giudiziaria se il confidente non sia stato esaminato secondo le forme di legge.
- La prova indiziaria è correttamente apprezzata quando gli indizi sono considerati in modo unitario, convergente e con capacità dimostrativa rispetto al fatto da provare; non è sufficiente contrapporre spiegazioni alternative solo astrattamente possibili.
- Il dubbio rilevante ai fini dell'assoluzione deve essere ragionevole e fondato su elementi concreti di riscontro; ipotesi alternative puramente congetturali non sono idonee a scalfire la ricostruzione probatoria accolta.
- La recidiva reiterata può essere confermata quando il giudice individui precedenti e dati concreti da cui desumere una persistente inclinazione al delitto e una maggiore pericolosità sociale; la motivazione non può essere meramente assertiva, ma può essere sintetica se ancorata a elementi specifici.
- La determinazione della pena base è censurabile in cassazione solo se la motivazione è mancante o manifestamente illogica; una pena prossima al minimo edittale, giustificata dalla concreta pericolosità del fatto, è normalmente sufficiente.
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