Sentenza n. 62/2026 - Catanzaro, Sezione 2
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - della delibera della Commissione Straordinaria dell'ASP di Vibo Valentia n. 379 del 1° agosto 2025, pubblicata all'Albo Pretorio online in data 4 agosto 2025, recante “REVOCA IN AUTOTUTELA DELLA DELIBERAZIONE N. 1700 DEL 03/10/2024 AI SENSI DELLA LEGGE 241/1990 ART. 21-QUINQUIES. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI”, con cui stata disposta la revoca in autotutela del provvedimento di liquidazione delle spettanze della Villa dei Gerani Gestione S.r.l., per le prestazioni rese nei mesi di giugno, luglio e agosto 2024, autorizzando il recupero delle somme già liquidate e richiedendo l'emissione di note di credito per le mensilità successive; - nonché, ove occorra, per l'annullamento di ogni altro atto connesso, collegato, precedente e presupposto, compreso ogni altro atto che abbia inciso sulla posizione della ricorrente, sulla continuità del relativo accreditamento e sulla liquidazione delle relative spettanze; - nonché, in via subordinata, per il riconoscimento in favore della ricorrente dell'indennizzo previsto dall'art. 21 quinquies legge n. 241/1990, nella misura corrispondente al danno emergente subito a seguito della revoca, come dettagliato in atti e nei termini di cui in motivazione, ove il Tribunale dovesse ritenere legittima la revoca impugnata; e per l'adozione di ogni provvedimento ritenuto idoneo a garantire piena effettività alla tutela giurisdizionale richiesta dalla ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibera di revoca in autotutela della precedente liquidazione delle spettanze per prestazioni sanitarie rese nei mesi di giugno, luglio e agosto 2024, con richiesta di recupero delle somme già pagate e di emissione di note di credito
Esito
Favorevole al ricorrente (struttura sanitaria accreditata)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha contestato la revoca della liquidazione delle prestazioni sanitarie eseguite dopo la voltura dell'autorizzazione sanitaria e prima della successiva formalizzazione della voltura dell'accreditamento istituzionale. Ha dedotto: violazione dell'art. 7 l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento; violazione dell'art. 21-quinquies l. 241/1990, difetto di motivazione, lesione del legittimo affidamento e violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, sostenendo l'assenza di sopravvenuti motivi di pubblico interesse, mutamenti imprevedibili della situazione di fatto o rinnovata valutazione dell'interesse pubblico originario; violazione dell'art. 13 del regolamento attuativo della l.r. Calabria n. 24/2008, che stabilisce che la voltura dell'autorizzazione comporta anche quella del relativo accreditamento; difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e contraddittorietà, poiché l'amministrazione avrebbe richiamato tale automatismo negandone senza adeguata giustificazione l'operatività; eccesso di potere per illogicità manifesta e sproporzione della pretesa restitutoria, riferita a prestazioni effettivamente erogate, prenotate tramite il CUP e già pagate dall'ASP. In via subordinata ha chiesto l'indennizzo previsto dall'art. 21-quinquies l. 241/1990. Il Collegio ha inoltre esaminato d'ufficio la questione di giurisdizione, previamente sottoposta al contraddittorio.
La decisione
Il TAR ha anzitutto riconosciuto la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. La controversia non riguardava una mera pretesa patrimoniale relativa a corrispettivi tra struttura sanitaria e ASP, ma investiva il presupposto autoritativo del rapporto concessorio di accreditamento e la legittimità dell'azione amministrativa concernente la sua sussistenza. Nel merito, il Collegio ha interpretato l'art. 13, comma 5, del regolamento attuativo della l.r. Calabria n. 24/2008 nel senso che, quando una struttura già autorizzata e accreditata è oggetto di subentro conforme all'art. 9 della medesima legge regionale, la voltura dell'autorizzazione comporta automaticamente anche la voltura dell'accreditamento. L'amministrazione deve comunque verificare la permanenza dei requisiti, ma la successiva formalizzazione della voltura dell'accreditamento non può essere utilizzata per negare retroattivamente la continuità del rapporto, quando i requisiti risultino sussistenti. La revoca e la pretesa restitutoria erano quindi fondate sull'erroneo presupposto dell'assenza di accreditamento nel periodo transitorio. Tale conclusione era altresì confermata dal successivo provvedimento regionale di voltura dell'accreditamento, dall'inserimento della struttura nel CUP e dalla prosecuzione senza soluzione di continuità dei pagamenti da parte dell'ASP, condotte idonee a ingenerare un legittimo affidamento. Il ricorso è stato accolto e la delibera impugnata annullata. La domanda subordinata di indennizzo è stata assorbita. Le spese sono state compensate, con addebito all'amministrazione del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Ha imposto al Collegio di sottoporre al contraddittorio delle parti la questione di giurisdizione rilevata d'ufficio.
art. 133, comma 1, lett. b), c.p.a.
La giurisdizione ordinaria riguarda le controversie meramente patrimoniali relative a indennità, canoni e corrispettivi; non opera quando la controversia investe l'esercizio autoritativo del potere sull'economia del rapporto concessorio.
art. 7 l. 241/1990
La ricorrente ne ha dedotto la violazione per omessa comunicazione di avvio del procedimento di revoca; la sentenza accoglie il ricorso sulla base dell'erroneo presupposto sostanziale della revoca senza decidere autonomamente tale censura.
art. 21-quinquies l. 241/1990
La revoca in autotutela richiede i presupposti normativi del sopravvenuto interesse pubblico, del mutamento imprevedibile della situazione di fatto o della rinnovata valutazione dell'interesse pubblico originario; la domanda subordinata di indennizzo è stata assorbita per effetto dell'annullamento della revoca.
art. 9 l.r. Calabria n. 24/2008
Disciplina la cessione dell'autorizzazione sanitaria e dell'accreditamento mediante decreto regionale di voltura, subordinandola alla verifica della permanenza dei requisiti prescritti.
art. 13, comma 5, regolamento attuativo della l.r. Calabria n. 24/2008
Se la struttura oggetto delle operazioni consentite dall’art. 9 della L.R. n. 24/2008 è anche in possesso di accreditamento, la voltura dell’autorizzazione comporta anche quella del relativo accreditamento. In nessun caso è possibile procedere alla voltura del solo accreditamento disgiunto dalla relativa autorizzazione sanitaria all’esercizio.
Prevede un automatismo procedurale: il subentro nella titolarità dell'autorizzazione sanitaria determina anche la prosecuzione e il trasferimento del rapporto di accreditamento, ferma la verifica dei requisiti del soggetto subentrante.
d.lgs. n. 502/1992
La disciplina statale non regola direttamente le procedure di voltura dell'autorizzazione sanitaria e dell'accreditamento, lasciando alle Regioni la regolamentazione delle procedure e delle tempistiche.
Massime di principio
- Nelle controversie tra una struttura sanitaria privata e un'azienda sanitaria, sussiste la giurisdizione amministrativa esclusiva quando la domanda non concerne soltanto il pagamento o la restituzione di corrispettivi, ma investe la sussistenza genetica del rapporto di accreditamento e l'esercizio di poteri autoritativi sull'economia del rapporto concessorio.
- Quando la disciplina regionale stabilisce che la voltura dell'autorizzazione sanitaria comporta anche quella dell'accreditamento istituzionale, il subentro conforme ai requisiti di legge determina la continuità del rapporto di accreditamento, senza necessità di trattare la fase intermedia come assenza di titolo; resta fermo il potere dell'amministrazione di verificare la permanenza dei requisiti del soggetto subentrante.
- La successiva formalizzazione amministrativa della voltura dell'accreditamento non legittima il recupero retroattivo dei corrispettivi relativi a prestazioni rese nel periodo transitorio, quando l'automatismo normativo operava già e la permanenza dei requisiti sia stata successivamente accertata.
- La revoca di un precedente provvedimento favorevole e la conseguente richiesta restitutoria non possono fondarsi sull'erroneo presupposto dell'assenza del titolo abilitativo quando la normativa regionale prevede la continuità automatica del rapporto e la stessa amministrazione abbia consentito l'erogazione delle prestazioni, l'accesso al sistema di prenotazione pubblico e il pagamento delle fatture, ingenerando un legittimo affidamento.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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