Cassazione Penale, Sentenza n. 14692/2026 del 22/04/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato infondato il reclamo avverso il provvedimento di archiviazione (8 novembre 2023). Il ricorrente deduceva abnormità funzionale dell'ordinanza, sostenendo che il giudice aveva errato nell'assumere che si fosse regolarmente instaurato il contraddittorio camerale, sulla base della presunta corretta notifica all'offeso Torre dell'avviso della richiesta di archiviazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto avverso un provvedimento non impugnabile: l'ordinanza con cui il Tribunale decide sul reclamo ex art. 410-bis cod. proc. pen. è, per disposizione legislativa (comma 3), non impugnabile in Cassazione salvo i casi di manifesta abnormità, che nel caso di specie non ricorrono. La Corte ha precisato che l'abnormità è una categoria estrema (atto estraneo agli schemi legali), non utilizzabile per trasformare in impugnabili atti meramente illegittimi. Eventuali violazioni incidenti sul contraddittorio vanno dedotte mediante istanza di revoca al medesimo giudice che ha pronunciato l'ordinanza. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
L'ordinanza del Tribunale che decide sul reclamo ex art. 410-bis è, per il comma 3, non impugnabile in Cassazione; la Corte conferma la non impugnabilità salvo il caso eccezionale di manifesta abnormità.
art. 568, comma 1 cod. proc. pen.
Richiama il principio di tassatività dei casi di impugnazione e dei mezzi esperibili; non è consentito aggirare tale regime ricorrendo alla Cassazione per questioni che rientrano nei rimedi ordinari.
Autorizza la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma per la Cassa delle ammende. La Corte ha applicato tale disposizione valutando i profili di colpa dell'impugnazione.
art. 611, comma 1 cod. proc. pen.
Norma richiamata per la trattazione scritta del procedimento di cassazione; non incide sul merito della non impugnabilità.
Giurisprudenza: Sez. U, n. 20569 del 18/01/2018 (Ksouri) e altre pronunce
Definisce il concetto di 'atto abnorme' come atto frutto di sviamento di potere, del tutto estraneo agli schemi legali, che giustifica l'eccezione alla non impugnabilità. Conferma che l'abnormità non può essere invocata per correggere meri vizi di legittimità.
Massime di principio
- Le ordinanze del Tribunale che decidono sul reclamo ex art. 410-bis cod. proc. pen. sono in linea di principio non impugnabili in Cassazione; l'eccezione è riservata ai casi di manifesta abnormità, che sono eccezionalissimi.
- La nozione di 'abnormità' è molto restrittiva: occorre un atto sostanzialmente estraneo al sistema legale (sviamento di potere), non semplici errori di diritto o vizi di legittimità.
- Se si contestano violazioni processuali che hanno inciso sul contraddittorio (es. notifiche inesistenti o viziate), il rimedio corretto è chiedere la revoca della decisione al medesimo giudice che ha pronunciato l'ordinanza, non proporre immediatamente ricorso per cassazione.
- Non è lecito utilizzare la cassazione per eludere il regime tassativo delle impugnazioni: prima vanno esperiti i rimedi ordinari previsti dal codice, salvo fatti straordinari che configgano una manifesta abnormità.
- Chi propone ricorso in Cassazione in casi di non impugnabilità rischia condanna alle spese e sanzione pecuniaria; conviene valutare preventivamente la percorribilità del rimedio straordinario dell'abnormità e, se possibile, agire con istanza di revoca o altri rimedi interni.
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