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Sentenza

Sentenza n. 694/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l’annullamento - del “permesso di costruire in sanatoria con opere a farsi” n. -OMISSIS- - prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS- e dell’autorizzazione paesaggistica n. -OMISSIS- - prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, rilasciate dal Comune di Rocca di Mezzo alla signora -OMISSIS- e comunicate con nota prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS- alla signora -OMISSIS- (anch’essa oggetto di impugnazione), in relazione alla pretesa sanatoria di una serie di abusi edilizi realizzati sulla unità immobiliare sita in Rocca di Mezzo e censita al N.C.E.U. al foglio -OMISSIS-, particella -OMISSIS- (ex -OMISSIS-), subalterni -OMISSIS- (lato nord); - di ogni altro atto presupposto, conseguente e connesso, ivi compresa la richiesta di integrazione documentale di cui alle note comunali prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS- e n. -OMISSIS- del -OMISSIS-.

Giustizia amministrativa202500141

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: permesso di costruire in sanatoria con opere a farsi e autorizzazione paesaggistica rilasciati dal Comune di Rocca di Mezzo, nonché nota comunale di comunicazione dei titoli e di mancata repressione degli abusi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (comproprietaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, comproprietaria della porzione limitrofa dell’edificio, ha impugnato i titoli rilasciati alla proprietaria di un’altra porzione immobiliare per sanare opere comprendenti il mutamento d’uso di un locale magazzino, il collegamento con l’unità sovrastante mediante scala interna, una diversa distribuzione interna e il completamento delle opere di allaccio fognario. Ha dedotto, in primo luogo, la carenza di legittimazione della beneficiaria a chiedere l’accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36, comma 1, d.P.R. 380/2001; in secondo luogo, l’assenza della doppia conformità, poiché il permesso di sanatoria era subordinato al completamento di opere future. Ha inoltre dedotto l’illegittimità derivata della nota comunale che non aveva accolto l’invito a reprimere gli abusi. A sostegno dell’interesse a ricorrere ha prospettato pregiudizi al diritto dominicale, all’incolumità e alla salute, nonché possibili limitazioni all’uso della corte comune e rischi per la stabilità dell’edificio connessi alle opere fognarie.

La decisione

Il TAR ha respinto l’eccezione della controinteressata di inammissibilità per carenza di interesse: la prospettazione di pregiudizi concreti collegati alle opere fognarie e alla corte comune è stata ritenuta sufficiente a dimostrare l’utilità dell’annullamento. Applicando il criterio della ragione più liquida, il Collegio ha accolto il motivo relativo alla mancanza della doppia conformità. L’art. 36, comma 1, d.P.R. 380/2001 richiede che l’intervento sia conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia sia al momento della sua realizzazione sia al momento della domanda; non è quindi ammissibile una sanatoria subordinata alla futura esecuzione di opere, che trasformerebbe il requisito in una conformità postuma. Nel caso concreto, il titolo non specificava neppure quali opere dovessero essere eseguite né entro quali termini. Il permesso di costruire in sanatoria è stato pertanto annullato; l’autorizzazione paesaggistica, la nota comunale e le restanti censure non sono state esaminate, perché assorbite dall’accoglimento della questione decisiva. Spese compensate tra ricorrente e controinteressata; non ripetibili nei confronti del Comune.

Norme richiamate

  • art. 36, comma 1, d.P.R. 380/2001

    L’articolo 36, comma 1, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, prevede, quale presupposto per conseguire il permesso di costruire in sanatoria per le opere realizzate senza il previo rilascio del necessario titolo edilizio, la c.d. “doppia conformità”, ossia l’accertamento della conformità dell’intervento “alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda”.

    La sanatoria presuppone la conformità dell’intervento alla disciplina urbanistica ed edilizia tanto al momento della realizzazione quanto a quello della presentazione della domanda; non può essere subordinata a opere future che rendano conforme l’intervento solo successivamente.

Massime di principio

  • Il permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell’art. 36, comma 1, d.P.R. 380/2001 richiede la doppia conformità dell’intervento alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione sia al momento della domanda.
  • È illegittimo un permesso di costruire in sanatoria condizionato alla futura realizzazione di opere necessarie a conseguire la conformità: la sanatoria non può fondarsi su una conformità postuma, né su prescrizioni future e incerte.
  • L’interesse a impugnare un titolo edilizio può sussistere quando il ricorrente, oltre al collegamento con l’immobile, prospetti pregiudizi concreti e attuali riconducibili agli effetti del titolo e un’utilità derivante dal suo annullamento.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrere

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