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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17814/2026 del 04/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Una società contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario una cartella di pagamento per IVA e IRAP relative all'anno 2002, conosciuta tramite estratto di ruolo. In primo grado aveva dedotto sia la mancata notifica della cartella sia la prescrizione del credito; il giudice di primo grado, pur dando atto della notifica della cartella nel 2008, aveva accolto il ricorso per prescrizione. In appello, il giudice regionale aveva ritenuto ammissibile l'impugnazione della cartella/estratto di ruolo anche in presenza di rituale notificazione, valorizzando la prescrizione. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo violazione degli artt. 19 e 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, sostenendo che, essendo la cartella stata regolarmente notificata e non impugnata nei termini, non era più consentita una contestazione veicolata tramite estratto di ruolo; la prescrizione del credito avrebbe dovuto essere fatta valere con gli strumenti propri dell'opposizione all'esecuzione e comunque mancava l'interesse qualificato richiesto dalla disciplina sopravvenuta per l'azione contro ruoli o cartelle non notificati o invalidamente notificati.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto che la domanda, sostanzialmente diretta a contestare la pretesa tributaria emersa da estratto di ruolo, fosse inammissibile in mancanza dell'interesse qualificato richiesto dall'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, come introdotto dall'art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021. Ha applicato lo ius superveniens anche ai giudizi pendenti, richiamando il principio per cui l'impugnazione dell'estratto di ruolo è non proponibile se il contribuente non allega e prova uno specifico e attuale pregiudizio nei rapporti con la pubblica amministrazione. La sentenza regionale è stata quindi cassata senza rinvio e, decidendo nel merito, è stata dichiarata inammissibile l'originaria impugnazione proposta in primo grado. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    La censura in cassazione è stata proposta per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 113, primo comma, c.p.c.

    Il giudice deve applicare d'ufficio la norma giuridica corretta in base al fatto storico allegato, senza essere vincolato alla qualificazione data dalle parti, purché non muti il fatto e non si violi il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 112 c.p.c.

    La riqualificazione giuridica della domanda è consentita solo se non introduce elementi nuovi rispetto al fatto storico dedotto.

  • art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992

    È richiamato come norma che disciplina gli atti impugnabili nel processo tributario.

  • art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992

    È richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla tempestività e proponibilità dell'impugnazione tributaria.

  • art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973

    L'azione contro ruolo o cartella non notificati o invalidamente notificati è ammessa solo se il debitore dimostra uno specifico e attuale pregiudizio nei rapporti con la pubblica amministrazione; l'estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile.

  • art. 3-bis d.l. n. 146 del 2021, convertito con modificazioni dalla l. n. 215 del 2021

    Ha introdotto la disciplina sopravvenuta sulla non impugnabilità dell'estratto di ruolo e sull'azione contro ruoli/cartelle, applicabile anche ai giudizi pendenti.

  • d.P.R. n. 602 del 1973

    È il testo normativo nel quale è stato inserito il comma 4-bis dell'art. 12.

  • d.lgs. n. 546 del 1992

    È il rito/processo tributario richiamato per la disciplina delle impugnazioni.

  • d.l. n. 146 del 2021

    Fonte del correttivo legislativo sulla impugnabilità dell'estratto di ruolo.

  • l. n. 215 del 2021

    Legge di conversione del d.l. n. 146 del 2021.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la domanda proposta contro un estratto di ruolo va qualificata secondo la sostanza della pretesa dedotta: se il contribuente contesta il credito risultante da ruoli o cartelle conosciuti solo tramite estratto, l'azione si risolve in un accertamento negativo del credito.
  • L'impugnazione dell'estratto di ruolo è inammissibile quando la cartella risulti ritualmente notificata e il contribuente non abbia impugnato l'atto nei termini, salvo la diversa ipotesi in cui ricorrano i presupposti speciali previsti dalla disciplina sopravvenuta.
  • Dopo l'introduzione dell'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, l'azione contro ruoli o cartelle non notificati o invalidamente notificati richiede l'allegazione e la prova di uno specifico e attuale pregiudizio nei rapporti con la pubblica amministrazione.
  • L'interesse ad agire, quando sia configurato in modo dinamico da una norma sopravvenuta, deve essere specificamente allegato e dimostrato dalla parte che propone l'impugnazione.
  • La deduzione di un fatto estintivo sopravvenuto, come la prescrizione del credito, non consente di superare la non impugnabilità dell'estratto di ruolo in assenza del prescritto interesse qualificato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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