Sentenza del 11/03/2019 n. 1338 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Limiti soggettivi del giudicato - Estensione del giudicato favorevole - Possibile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda i limiti soggettivi del giudicato tributario in presenza di più coobbligati solidali. In particolare, si doveva stabilire se la sentenza favorevole ottenuta da uno solo dei coobbligati, che annulla in tutto o in parte l’unico avviso di accertamento notificato a tutti, potesse essere fatta valere anche dagli altri coobbligati rimasti inerti.
La decisione
È stato affermato che, ai sensi dell’art. 1306, comma 1, c.c., la sentenza sfavorevole pronunciata nei confronti del coobbligato che ha proposto ricorso non produce effetti contro gli altri coobbligati. Al contrario, la sentenza favorevole che annulla, anche parzialmente, l’unico atto impositivo può estendere i propri effetti a tutti gli altri condebitori solidali cui l’atto sia stato notificato, purché siano rimasti inerti e non abbiano promosso un autonomo giudizio conclusosi con una pronuncia efficace nei loro confronti.
Norme richiamate
Codice civile, art. 1306, comma 1
La sentenza pronunziata tra il creditore e uno dei debitori in solido, o tra il debitore e uno dei creditori in solido, non ha effetto contro gli altri debitori o contro gli altri creditori.
Nel rapporto di solidarietà, il giudicato sfavorevole ottenuto contro un solo coobbligato non può pregiudicare gli altri. Invece, il coobbligato rimasto inerte può avvalersi della sentenza favorevole ottenuta da un altro, quando essa riguarda l’unico atto impositivo notificato a tutti e non esistano pronunce autonome definitive nei suoi confronti.
Massime di principio
- In presenza di coobbligazione solidale tributaria, una sentenza sfavorevole resa contro uno solo dei coobbligati non si estende automaticamente agli altri soggetti rimasti estranei al giudizio.
- Una sentenza favorevole che annulla, anche parzialmente, l’unico avviso di accertamento notificato a tutti i coobbligati può essere invocata anche dagli altri, purché siano rimasti inattivi e non abbiano ottenuto una decisione autonoma a loro carico.
- L’estensione del giudicato favorevole non opera se il coobbligato ha già promosso un proprio giudizio conclusosi con una pronuncia definitiva, perché tale pronuncia conserva autonoma efficacia nei suoi confronti.
- La regola è applicabile quando la decisione favorevole incide sull’esistenza o sulla validità dell’unico atto impositivo comune, non necessariamente quando riguarda elementi esclusivamente personali del ricorrente.
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