Cassazione Penale, Sentenza n. 13172/2025 del 04/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p.: si denunciava che il Tribunale aveva 1) applicato una pena complessiva superiore rispetto a quella concordata; 2) applicato immotivatamente la sanzione accessoria della sospensione della patente per la durata di 1 anno, in misura superiore rispetto a quanto concordato; 3) disposto la confisca del veicolo pur essendo il mezzo intestato a un terzo.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso in parte fondato e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, rinviando gli atti al Tribunale di Teramo per nuovo giudizio su quel punto. Ha ritenuto infondato il motivo relativo alla pena sostanziale (nessuna illegittimità rispetto all'accordo) e inammissibile il motivo relativo alla confisca presentato dall'imputato (assenza di interesse attuale e/o rilievo della posizione del terzo intestatario), pertanto ha rigettato il resto del ricorso.
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
Disciplina della sentenza di applicazione della pena mediante patteggiamento; richiamata per valutare i limiti di sindacato in cassazione sulla sentenza di applicazione della pena.
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Limita il ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ai motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, errata qualificazione giuridica e illegalità della pena o misura di sicurezza.
art. 606 cod. proc. pen.
Norma generale sulle impugnazioni in Cassazione; richiamata per ammettere il sindacato su questioni non rientranti nell'accordo, come le sanzioni amministrative accessorie o la confisca quando non oggetto dell'accordo.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato come norma procedurale per la motivazione dei motivi di ricorso in caso di sentenza con procedimento speciale.
art. 186, comma 7, cod. strada
Prevede la sospensione della patente come sanzione accessoria (da 6 mesi a 2 anni) e la possibilità di confisca del veicolo salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione; la Corte ha usato tale norma per valutare la proporzionalità della sospensione e la legittimità della confisca.
art. 218, comma 2, cod. strada
Contiene i criteri di determinazione della durata delle sanzioni amministrative accessorie; la Corte ha richiamato l'obbligo di motivazione secondo questi parametri, distinto dalla commisurazione della pena penale.
art. 133 cod. pen.
Criteri di commisurazione della pena (per le pene), la Corte ha precisato che tali criteri non sono idonei a giustificare la misura della sanzione amministrativa accessoria che deve seguire l'art. 218 c.d.s.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 25, comma 1, lett. a), n. 1
Modifica dell'art. 444 c.p.p. citata per spiegare la disciplina aggiornata delle pene concordate e la possibilità di richiesta sulle pene accessorie.
Massime di principio
- La sentenza di patteggiamento vincola la determinazione della pena concordata ma non esclude il sindacato di legittimità rispetto alle sanzioni amministrative accessorie e ad altri provvedimenti non oggetto dell'accordo.
- Le sanzioni amministrative accessorie (es. sospensione della patente) vanno decise dal giudice in via autonoma e richiedono una motivazione specifica, soprattutto se la misura si discosta dalla medietà edittale.
- In caso di determinazione della sospensione in misura diversa dal minimo e dalla medietà, il giudice deve indicare i criteri e le ragioni concrete, facendo riferimento ai parametri dell'art. 218 c.d.s.; il richiamo generalizzato agli indici di cui all'art. 133 c.p. non è sufficiente.
- La confisca del veicolo è ammissibile anche se formalmente intestato a terzi quando risulti un'effettiva appartenenza sostanziale (possesso, detenzione stabile o acquiescenza del titolare); il terzo proprietario può essere escluso dalla confisca solo dimostrando totale estraneità e buona fede.
- Un imputato che non è proprietario del veicolo confiscato può essere privo di interesse a impugnare la confisca se non prova un interesse concreto e attuale al recupero del bene.
- I ricorsi per cassazione contro decisioni di applicazione della pena sono ammessi solo nei limiti previsti dall'art. 448, comma 2-bis; per questioni estranee all'accordo (es. sanzioni amministrative non concordate o confische non oggetto dell'accordo) il sindacato è possibile con le regole ordinarie previe art. 606 c.p.p.
- In situazioni simili, parte che chiede la revisione della durata di una sanzione accessoria deve puntare sulla carenza o insufficienza della motivazione e sull'errata applicazione dei criteri di cui all'art. 218 c.d.s.
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