Ordinanza n. 499/2026 - Milano, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, a) del decreto MB/-OMISSIS-/2025/DIV.ANT./UFF. MINORIeV.V/PV prot. -OMISSIS- di ammonimento datato 24.09.2025 del Questore della Provincia di -OMISSIS- - notificato in data 21.01.2026; b) del decreto 30.12.25 -OMISSIS- div P.A.S. prot. -OMISSIS- del Questore della Provincia di -OMISSIS- - Revoca licenza di porto di fucile - notificato in data 21.01.2026; c) ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di ammonimento del Questore e decreto di revoca della licenza di porto di fucile
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone in via cautelare la sospensione, un ammonimento del Questore datato 24 settembre 2025, notificato il 21 gennaio 2026, con il quale gli è stato rivolto l'invito a interrompere immediatamente comportamenti violenti, persecutori o vessatori nei confronti dell'ex convivente, nonché un decreto del 30 dicembre 2025 di revoca della licenza di porto di fucile. A sostegno della domanda cautelare ha dedotto una generica lesione della propria sfera reputazionale e professionale quale pregiudizio grave e irreparabile.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto del periculum in mora, ritenendo non sufficiente la generica allegazione di una lesione reputazionale e professionale. Ha valorizzato, quanto all'ammonimento, il suo contenuto meramente ingiuntivo-preventivo: l'atto si limita a invitare il destinatario a tenere una condotta conforme alla legge, interrompendo comportamenti violenti, persecutori o vessatori, e ad avvertirlo delle conseguenze di una violazione. Il Collegio ha inoltre ritenuto prevalente, nel bilanciamento cautelare, l'interesse della ex convivente alla sicurezza e all'integrità psicofisica. Ha considerato di carattere cautelare e non sanzionatorio sia l'ammonimento sia la revoca della licenza di porto d'armi. Ha segnalato che il ricorrente può presentare istanza di prelievo per una sollecita definizione del merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate ai sensi dell'art. 57 c.p.a.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato
Disciplina la tutela cautelare collegiale; nel caso concreto la domanda è stata respinta per l'assenza del periculum in mora.
art. 57 c.p.a.
compensare le spese della presente fase di giudizio
È stato applicato per compensare le spese della fase cautelare.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
Richiamati, insieme alla disciplina nazionale, a fondamento dell'oscuramento dei dati personali.
Massime di principio
- In sede cautelare, la generica allegazione di una lesione reputazionale o professionale non dimostra, di per sé, il periculum in mora necessario per sospendere l'efficacia di un provvedimento amministrativo.
- L'ammonimento del Questore che si limita a imporre l'interruzione di condotte violente, persecutorie o vessatorie e ad avvertire delle conseguenze della violazione ha carattere cautelare e preventivo, non sanzionatorio.
- Nel bilanciamento cautelare tra il pregiudizio reputazionale dedotto dal destinatario di misure di pubblica sicurezza e l'interesse della persona esposta a condotte violente o vessatorie alla sicurezza e all'integrità psicofisica, può prevalere quest'ultimo interesse.
- Anche la revoca della licenza di porto d'armi è qualificata come misura cautelare e non sanzionatoria; la sua sospensione richiede comunque la dimostrazione del periculum in mora.
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