Cassazione Penale, Sentenza n. 27182/2026 del 17/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
La sentenza riguarda la condanna di due soggetti per fatti di bancarotta in relazione alla gestione di una società poi fallita. La Corte d'appello aveva confermato la sentenza di primo grado che li aveva ritenuti responsabili di bancarotta fraudolenta distrattiva e di bancarotta impropria da operazioni dolose. I fatti contestati erano due: un'operazione di scissione parziale del 12 giugno 2012, con trasferimento di attività, debiti e fondi a una società collegata senza contropartita per la fallita; e un contratto di affitto di ramo d'azienda del 19 novembre 2012, che avrebbe trasferito alla società affittuaria la disponibilità di parte rilevante delle immobilizzazioni immateriali e dei rapporti commerciali. Inoltre era stato contestato un sistematico omesso versamento di tributi e contributi, ritenuto causalmente rilevante rispetto al dissesto. I ricorrenti hanno impugnato la conferma di condanna deducendo, in sintesi: per l'affitto di ramo d'azienda, l'assenza di verifica sull'incongruità del canone e sulla reale idoneità dell'atto a depauperare la garanzia dei creditori, anche perché la società era già in crisi irreversibile e priva di capacità operativa; per la scissione, l'insussistenza di una distrazione di beni immateriali e di fondi di accantonamento, asseritamente rimasti nel patrimonio o privi di valore; per la bancarotta impropria, l'erronea sovrapposizione tra causazione dolosa del fallimento e fallimento da operazioni dolose, l'asserita mancanza di depauperamento patrimoniale e di nesso causale, nonché la contestazione delle aggravanti e del mancato riconoscimento delle attenuanti (danno di speciale tenuità, esclusione del danno rilevante, circostanze generiche).
La decisione
La Cassazione ha accolto solo in parte i ricorsi. Ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla condotta relativa all'affitto di ramo d'azienda del 19 novembre 2012, ritenendo che la motivazione della Corte territoriale non avesse adeguatamente spiegato in concreto perché tale operazione dovesse qualificarsi come distrattiva: non risultava verificato se i canoni fossero incongrui o se, invece, l'atto fosse funzionale a conservare la funzionalità e l'avviamento di una società già incapace di proseguire l'attività tipica. Sul punto e sul trattamento sanzionatorio ha disposto rinvio a un'altra sezione della Corte d'appello di Lecce. Ha invece rigettato il resto dei ricorsi, ritenendo infondati i motivi relativi alla scissione del 12 giugno 2012 e inammissibili/infondati quelli relativi alla bancarotta impropria da operazioni dolose e alle circostanze attenuanti/aggravanti, confermando così nel complesso l'impianto di responsabilità penale, salvo la parte annullata.
Norme richiamate
art. 223 legge fallimentare
La disposizione è letta come comprensiva di due fattispecie distinte: la causazione dolosa del fallimento e il fallimento derivante da operazioni dolose, con diverso assetto soggettivo; per la seconda è sufficiente che il dissesto sia effetto prevedibile di una condotta deliberata, anche senza volontà diretta del fallimento.
art. 216 legge fallimentare
Richiamato in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale/distrattiva, nel senso che il distacco del bene dal patrimonio dell'imprenditore fallito può avvenire con qualsiasi modalità negoziale, purché comporti un effettivo depauperamento della garanzia dei creditori.
art. 56 c.p.
Richiamato solo indirettamente nella tassonomia degli istituti; nel testo non è oggetto di specifica applicazione.
Massime di principio
- La bancarotta fraudolenta per distrazione può essere integrata anche da operazioni negoziali in astratto lecite, come l'affitto di azienda o il trasferimento di rami, quando in concreto determinino il distacco di componenti attive dal patrimonio sociale senza adeguata contropartita e quindi un depauperamento della garanzia dei creditori.
- Per qualificare come distrattivo un contratto di affitto di ramo d'azienda non basta la mera esistenza di una crisi societaria o la prossimità al fallimento: occorre verificare in concreto l'incongruità del corrispettivo e l'effettivo impatto dell'operazione sulla capacità della società di conservare il valore del patrimonio e dell'avviamento.
- La scissione societaria può assumere valenza distrattiva quando, pur essendo operazione astrattamente lecita, trasferisce alle società beneficiarie le attività produttive economicamente più rilevanti senza corrispettivo o senza assunzione equilibrata delle passività, arrecando consapevole danno al patrimonio della scissa e alla soddisfazione dei creditori.
- La bancarotta impropria da operazioni dolose richiede che la condotta deliberata sia causalmente idonea a creare o aggravare una situazione di dissesto prevedibilmente sfociante nel fallimento; non è necessario che l'agente voglia direttamente il fallimento, essendo sufficiente il dolo eventuale inteso come consapevolezza della rischiosità dell'operazione per la salute economica della società.
- Nel caso di sistematico omesso versamento di tributi e contributi, la rilevanza penale può derivare non da un immediato depauperamento algebrico dell'attivo, ma dall'aumento ingiustificato dell'esposizione debitoria, anche per interessi e sanzioni, con creazione o aggravamento del dissesto.
- Le censure su aggravanti e attenuanti che presuppongono una diversa ricostruzione della fattispecie principale restano assorbite o prive di interesse quando il giudice di legittimità annulla solo una parte limitata della condanna e conferma il resto dell'impianto decisorio.
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