Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 10655/2025 del 23/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (medici)

La controversia

La controversia riguarda la richiesta di risarcimento del danno proposta da medici che avevano frequentato corsi di specializzazione in medicina iniziati prima del 1° gennaio 1983. Essi assumevano che lo Stato italiano avesse tardivamente o omissivamente recepito le direttive comunitarie n. 75/362/CEE, n. 75/363/CEE e n. 82/76/CEE, le quali prevedevano una remunerazione per i medici specializzandi. La Corte d'appello di Roma aveva rigettato la domanda ritenendo che, essendosi i medici iscritti ai corsi prima del 1° gennaio 1983, non spettasse alcun ristoro. Con l'unico motivo di ricorso, i ricorrenti denunciavano violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di risarcimento del danno da omesso/tardivo recepimento di direttive comunitarie, nonché degli artt. 5 e 189 Trattato CEE, delle direttive richiamate, di precedenti della Corte di giustizia e degli artt. 2, 3 e 10 Cost.; inoltre lamentavano anche violazioni processuali e motivazionali in tema di prove e valutazione del materiale istruttorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondato il motivo unico perché la domanda non poteva essere rigettata in blocco per il solo fatto che l'iscrizione al corso fosse anteriore al 1° gennaio 1983. Richiamando il principio già affermato dalle Sezioni Unite, ha precisato che il diritto al risarcimento per mancata attuazione della direttiva comunitaria spetta anche ai soggetti iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici anteriori al 1982-1983, ma limitatamente al periodo successivo al 1° gennaio 1983 e fino al completamento della formazione, purché la specializzazione rientri tra quelle comuni agli Stati membri o a più Stati membri ai sensi delle direttive richiamate. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, che dovrà decidere nel merito e sulle spese, incluse quelle del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    Viene richiamato come base formale per denunciare violazione di legge e vizio motivazionale.

  • art. 371, secondo comma, c.p.c.

    È menzionato per qualificare l'impugnazione come ricorso incidentale autonomo in seno al ricorso principale altrui.

  • art. 391-bis c.p.c.

    È citato in relazione ai ricorsi per revocazione proposti avverso la precedente ordinanza della Corte.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È richiamato per la trattazione camerale del ricorso.

  • artt. 5 e 189 Trattato CEE

    Sono evocati a sostegno della censura per mancato o tardivo recepimento delle direttive comunitarie.

  • direttiva n. 82/76/CEE

    La Corte la considera direttiva riassuntiva delle direttive n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE e fonte dell'obbligo risarcitorio da inadempimento dello Stato.

  • direttiva n. 75/363/CEE

    È richiamata tra le direttive che prevedevano la remunerazione della formazione specialistica e la cui attuazione è stata tardiva.

  • direttiva n. 75/362/CEE

    È richiamata insieme alla direttiva 75/363/CEE; la Corte precisa che il diritto al risarcimento sussiste solo per le specializzazioni comuni indicate agli artt. 5 e 7 di tale direttiva.

  • direttiva n. 93/16/CEE

    È citata nel motivo di ricorso tra le norme europee asseritamente violate.

  • artt. 2, 3 e 10 Cost.

    Sono richiamati nel motivo quale parametro costituzionale della censura proposta.

  • artt. 61, 62, 115, 116 e 184 c.p.c.

    Sono dedotti come norme processuali asseritamente violate nella valutazione delle prove e del materiale istruttorio.

  • artt. 2712, 2719, 2727 e 2729 c.c.

    Sono richiamati a sostegno della censura sulla valutazione probatoria e sulle presunzioni.

Massime di principio

  • Il diritto al risarcimento del danno da mancata o tardiva trasposizione della disciplina comunitaria sulla formazione specialistica medica spetta anche a chi si sia iscritto al corso prima dell'anno accademico 1982-1983, ma solo per la frazione di formazione successiva al 1° gennaio 1983 e fino al termine del corso.
  • Ai fini della liquidazione del danno non va considerato l'intero anno accademico di inizio del corso, ma solo il periodo compreso tra la scadenza del termine di recepimento della direttiva e la conclusione della specializzazione.
  • Il riconoscimento del risarcimento è subordinato anche alla circostanza che la specializzazione rientri tra quelle comuni a tutti gli Stati membri o ad almeno due Stati membri, come previsto dalle direttive richiamate.
  • Quando una questione è già stata definita dalle Sezioni Unite in modo conforme alla giurisprudenza della Corte di giustizia UE, il giudice di legittimità deve uniformarsi a tale principio per decidere la controversia concreta.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PA
RamiResponsabilità civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.