Sentenza del 13/01/2021 n. 284 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
ACCERTAMENTO DOCFA - FABBRICATI GRUPPO CATASTALE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di un avviso di accertamento catastale emesso a seguito di procedura DOCFA che ha riclassificato l'unità immobiliare nel gruppo catastale E/3, sul presupposto che l'immobile sia destinato a impianto di depurazione delle acque reflue e a servizi connessi. La questione verte sulla correttezza della motivazione dell'avviso (se consenta al destinatario di comprendere fatti e ragioni di diritto) e sulla corretta qualificazione catastale dell'immobile in base alla sua destinazione d'uso funzionale.
La decisione
Il giudice ha ritenuto la motivazione dell'avviso di accertamento sufficiente nella forma sintetica purché renda percepibili i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che hanno indotto l'Amministrazione ad adottare il provvedimento. Ha inoltre ritenuto corretta la procedura DOCFA come atto conosciuto o prontamente conoscibile dal contribuente, vista la natura partecipativa del procedimento. Sulla base della destinazione dell'unità ad impianto di depurazione e gestione di acque, l'immobile è stato censito nella categoria catastale E/3 (costruzioni per speciali esigenze pubbliche); pertanto l'accertamento catastale è stato confermato.
Norme richiamate
Legge 75/1993, art. 2
Individua criteri e categorie catastali rilevanti per la classificazione degli immobili, usata come fondamento normativo per la riclassificazione in categoria E/3.
D.M. 19/04/1994 n. 701
Disciplina modalità tecniche e procedurali per il censimento e l'aggiornamento catastale tramite DOCFA; sostiene la legittimità e la conoscibilità dell'avviso emesso sulla base di tale procedura.
Legge 241/1990, art. 3
Stabilisce i principi di trasparenza, partecipazione e motivazione dell'azione amministrativa; da qui si ricava il criterio della sufficienza della motivazione sintetica quando consenta di comprendere fatti e ragioni di diritto.
R.D.L. 13/04/1939 n. 652 e d.P.R. n. 1142/1949
R.D.L. 13/04/1939, n.652; d.P.R. n.1142/1949
Fonti storiche della disciplina catastale e delle modalità di rilevazione e classificazione degli immobili, richiamate a supporto della correttezza della procedimento di aggiornamento catastale.
D.M. 55/2014
Norme tecniche e criteri aggiornati per la classificazione e la rappresentazione catastale che integrano le modalità operative dell'aggiornamento, coerenti con la riclassificazione in E/3 per strutture pubbliche o per speciali esigenze.
Giurisprudenza: C.T.P. sent. 4171/19 e Cass. 11804/2010
C.T.P. sent. 4171/19; Cass. 11804/2010
Decisioni richiamate a supporto del principio secondo cui la motivazione catastale, anche se sintetica, è valida se comprensibile e che la destinazione funzionale dell'immobile prevale nella determinazione della categoria catastale.
Massime di principio
- La motivazione di un avviso di accertamento catastale non richiede un enunciato esaustivo sebbene sintetico; è sufficiente che renda comprensibili i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che hanno determinato l'atto.
- La procedura DOCFA, essendo parte di un procedimento con ampia partecipazione e trasparenza, produce atti che sono conosciuti o prontamente conoscibili dal contribuente; ciò rafforza la legittimità degli avvisi emessi in tale ambito.
- La classificazione catastale deve fondarsi sulla destinazione funzionale dell'immobile: strutture destinate a impianti di depurazione, smaltimento o gestione acque rientrano nella categoria E/3 quando rispondono a esigenze di natura pubblica o speciale.
- In contestazioni simili il contribuente deve provare l'erronea qualificazione funzionale (ad es. diversa destinazione d'uso o assenza di carattere pubblico) tramite documentazione tecnica, autorizzazioni, atti progettuali o elementi probatori che dimostrino uso diverso.
- Ai fini del contenzioso, è utile contestare sia la motivazione formale (se veramente priva di presupposti comprensibili) sia l'elemento materiale della destinazione d'uso; in mancanza di elementi contrari, l'Ufficio tende a prevalere.
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