Salta al contenuto
Regolamento

R.R. Lombardia 4/2024

Regolamento per la tutela della fauna ittica e per la disciplina della pesca nelle acque del lago di Garda

Normativa regionaleR.R. Lombardia 4/2024

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento disciplina pesca dilettantistica e professionale nella porzione lombarda del lago di Garda: tipi di pesca, orari, divieti stagionali, misure minime, limiti di cattura, attrezzi consentiti, gare, registro dei professionisti e sanzioni. Abroga il r.r. 5/2013; i procedimenti in corso restano soggetti alla disciplina previgente.

Tutela della fauna ittica e disciplina della pesca nel lago di Garda (porzione lombarda)

Tutela della fauna ittica e disciplina della pesca nel lago di Garda

Il regolamento disciplina, per la sola porzione lombarda del lago di Garda, l’esercizio della pesca dilettantistica-sportiva e della pesca professionale, con l’obiettivo di tutelare la fauna ittica e assicurare un uso sostenibile della risorsa. La disciplina si coordina con la legge regionale lombarda n. 31/2008 e con gli strumenti di pianificazione e coordinamento interregionali.

Ambito di applicazione e definizioni

La norma riguarda esclusivamente l’attività di pesca nel lago di Garda sul versante lombardo. Inquadra due categorie di attività:

  • pesca dilettantistica e sportiva, intesa come attività svolta nel tempo libero senza scopo di lucro;
  • pesca professionale, intesa come attività economica svolta in forma esclusiva o prevalente per la commercializzazione del pescato.

Vengono inoltre chiariti i concetti di “esercizio della pesca” e di “luogo di pesca”, rilevanti per l’applicazione dei divieti e delle limitazioni.

Gestione sostenibile della pesca professionale e registro dei pescatori

La Regione persegue la sostenibilità ambientale della pesca professionale attraverso una gestione che mantenga l’equilibrio dei popolamenti ittici e valorizzi le risorse. A tal fine:

  • la Giunta regionale determina, sentite Regione Veneto e Provincia autonoma di Trento, lo sforzo di pesca massimo accettabile;
  • nelle more di tale determinazione, la Giunta stabilisce il numero massimo di pescatori professionisti iscrivibili nel registro, tenendo conto del numero medio di pescatori attivi negli ultimi anni e della superficie lacustre sottoposta a prelievo.

È istituito presso la struttura regionale competente il registro dei pescatori professionisti autorizzati. La Giunta disciplina tenuta e criteri di iscrizione nel rispetto della normativa privacy. In prima applicazione sono iscritti i soggetti che, alla data di entrata in vigore del regolamento, siano:

  • titolari di licenza di pesca regionale in corso di validità;
  • inquadrati previdenzialmente e assistenzialmente in categorie professionali di settore;
  • già operativi nelle acque del lago di Garda.

Raggiunto il numero massimo, nuove iscrizioni sono consentite solo in caso di cessazione dell’attività o perdita dei requisiti di un pescatore già operante. Gli aggiornamenti del registro sono trasmessi annualmente a Veneto e Provincia di Trento.

Orari di pesca

La pesca dilettantistica è consentita da un’ora prima del sorgere del sole a un’ora dopo il tramonto, salvo eccezioni. Sono previste discipline particolari per:

  • la pesca notturna da riva con canna, limitatamente ad anguilla, siluro, ciprinidi e bottatrice, nei limiti dell’articolo 10;
  • la pesca subacquea, consentita dal sorgere del sole al tramonto;
  • la pesca dilettantistica all’agone, che dal 1° giugno al 31 luglio è consentita fino alle ore 21.30, nel rispetto dei divieti stagionali.

Periodi di divieto, misure minime e tutela delle specie

Il regolamento fissa per numerose specie ittiche periodi di divieto di cattura e lunghezze minime, applicabili alla pesca, detenzione, trasporto, compravendita e smercio nei pubblici esercizi. Tra le principali specie disciplinate vi sono carpione, coregone lavarello, trota, carpa, tinca, cavedano, alborella, luccio, anguilla, pesce persico, persico trota, agone e barbo.

Le lunghezze minime si misurano:

  • per i pesci, dall’apice del muso all’estremità della pinna caudale;
  • per i gamberi, dall’apice del rostro all’estremità della coda.

È in ogni caso vietata la cattura e la detenzione di esemplari inferiori a 5 cm. Il gambero di fiume è sempre protetto e non può essere catturato; sono invece liberamente catturabili, senza limiti di taglia e periodo, le specie alloctone di gambero d’acqua dolce.

I periodi di divieto decorrono dalle ore 12.00 del primo giorno alle ore 12.00 dell’ultimo. Per l’agone è prevista anche una disciplina specifica di stop settimanali nel periodo 1° giugno-1° agosto, differenziata tra pesca dilettantistico-sportiva e professionale.

In deroga ai divieti, la struttura regionale competente può autorizzare catture, detenzione e utilizzo della fauna ittica per scopi scientifici, riproduzione artificiale e ripopolamento. Il pesce catturato in periodo vietato o sotto misura deve essere immediatamente reimmesso in acqua.

Limiti di cattura per la pesca dilettantistica

Il pescatore dilettante ha limiti giornalieri per specie, tra cui carpione, coregone lavarello, trota, luccio, pesce persico e agone. Inoltre:

  • il limite complessivo è di 5 kg di pesce, indipendentemente dalle specie, escluso il siluro;
  • il limite di peso può essere derogato con l’ultimo esemplare catturato;
  • i limiti possono essere superati in occasione di gare o manifestazioni autorizzate;
  • per comprovate esigenze di tutela del patrimonio ittico, la struttura regionale competente può derogare al limite di 5 kg per le sole specie alloctone.

Zone di divieto assoluto e misure di salvaguardia

È vietato pescare con qualsiasi attrezzo a meno di 100 metri dagli impianti ittiogenici; il divieto riguarda sia la posizione del pescatore sia quella dell’esca o dell’attrezzo.

La Giunta regionale può adottare misure di salvaguardia per:

  • vietare o limitare la pesca in specifiche aree o periodi;
  • variare periodi di divieto, lunghezze minime e, per esigenze climatiche o di tutela degli equilibri ittici, anche i modi di pesca;
  • istituire divieti di pesca per determinate specie, anche pluriennali, con verifica periodica della popolazione.

Tali misure sono adottate sentite Regione Veneto e Provincia autonoma di Trento. In caso di urgenza, per periodi non superiori a 30 giorni, possono essere adottate con decreto dirigenziale.

Attrezzi e modalità consentite per la pesca dilettantistica

La pesca dilettantistica dalla riva è consentita solo con attrezzi e limiti specifici:

  • fino a tre canne con massimo sei ami o esche singole complessive;
  • fino a due canne e 10 ami complessivi per il coregone lavarello, con divieto stagionale dell’amettiera e divieto assoluto di uso a traina;
  • una canna con lanzettiera per l’alborella, entro limiti numerici e con divieto nel periodo 15 maggio-30 giugno;
  • guadino e raffio solo per il recupero del pesce allamato.

La pesca notturna da riva consente solo l’uso di canna con i limiti sopra indicati per le specie autorizzate.

La pesca da natante è consentita con gli attrezzi previsti e, in particolare, con tre tirlindane per imbarcazione, secondo regole puntuali su lunghezza, numero di rami laterali, esche e periodi di divieto. Sono inoltre fissate distanze minime da rispettare rispetto ad attrezzi fissi, impianti ittiogenici e galleggianti.

La pesca subacquea è ammessa solo nelle zone e nei periodi individuati dalla struttura regionale competente, e soltanto per soggetti maggiorenni in possesso di licenza di categoria A o B, in apnea, con fucile subacqueo munito di arpione non superiore a cinque punte. Sono previsti obblighi di segnalazione con bandiera rossa a striscia diagonale bianca, uso di unità d’appoggio salvo immersione da riva, limiti di distanza da zone protette, canneti, opere portuali, balneazione, linee di navigazione e corridoi di sci nautico. Sono vietati l’armamento anticipato del fucile e la sua cessione a minori di 18 anni.

È vietato detenere sul luogo di pesca o sulla barca attrezzi non consentiti o vietati nel periodo interessato; il posto di pesca spetta al primo occupante.

Esche, pastura e regole di alimentazione del pesce

Sono consentite esche naturali e artificiali, ma non il sangue solido né le interiora di animali. L’uso di esca viva è ammesso solo fuori dal periodo 1° gennaio-15 aprile e solo per alcune specie, con taglia minima di 5 cm.

Quando si pesca con pesce vivo o morto, è obbligatorio il cavetto metallico in acciaio di almeno 20 cm. Per il pescatore dilettante sono fissati limiti giornalieri di detenzione e uso di larve di mosca carnaria e di pastura, con una disciplina più restrittiva dal 1° giugno al 30 settembre e tra le ore 9.00 e 19.00. Le quantità di pastura bagnata vanno considerate doppie rispetto alla pastura asciutta.

È vietato pasturare con prodotti chimici, sangue o interiora, nonché abbandonare esche, pesce o rifiuti a terra o in acqua.

Misurazione delle maglie delle reti

Le maglie delle reti si misurano a rete bagnata dividendo per dieci la distanza fra undici nodi consecutivi.

Pesca professionale: attrezzi consentiti, divieti e condizioni d’uso

La pesca professionale è consentita solo con gli attrezzi espressamente elencati, raggruppati in reti volanti, di tratta, a catino o rettangolari; reti da posta coniche; tremagli; reti semplici da posta o sospese; attrezzi vari.

La disciplina stabilisce per ciascun attrezzo:

  • specie bersaglio;
  • misure di maglia minima/massima;
  • dimensioni massime di lunghezza, altezza o larghezza;
  • numero massimo di attrezzi per pescatore;
  • periodi di divieto;
  • condizioni di posa, profondità, uso dell’ancora o di roste, limiti di unione in fila e modalità di traina o collocazione.

Tra le prescrizioni di maggiore rilievo:

  • divieti stagionali specifici per birba, remattino, varonaro, ciara, cogolo, spigonsola, re da serrar, volantino, volantino da tinca e trota, antana, antanello, gerola, pendente e s-ciaolone;
  • limiti di profondità per alcune reti nel periodo di divieto del luccio o in specifici mesi;
  • divieto di uso a strascico di qualunque rete;
  • obbligo di mettere in posa alcuni attrezzi solo in prossimità del tramonto e di recuperarli entro orari prestabiliti;
  • divieto di avere o trasportare attrezzi non conformi o in numero superiore al consentito.

La Giunta regionale individua inoltre zone e profondità massime in cui vietare la posa delle reti antana e antanello durante il periodo di divieto del luccio, per tutelarne la riproduzione.

Contrassegni e segnalazione degli attrezzi professionali

Gli attrezzi professionali devono essere muniti di contrassegno rilasciato dalla struttura regionale competente, consistente in una targhetta resistente applicata alla corda o alla rete. Il contrassegno riporta il numero identificativo del pescatore corrispondente all’iscrizione nel registro.

Per file di reti è sufficiente il contrassegno sui soli gavitelli di inizio e fine. All’inizio di ciascuna fila deve essere collocato un galleggiante ben visibile. Dal 31 ottobre al 1° marzo le reti tremaglio, antana e antanello devono essere segnalate all’inizio e alla fine con due galleggianti cubici.

Modi di pesca vietati

Sono vietati, oltre agli altri divieti previsti dal regolamento:

  • l’uso di esplosivi e della corrente elettrica come mezzo di uccisione o stordimento, salvo la pesca scientifica;
  • l’immissione di sostanze intorpidienti, stordenti o uccidenti;
  • la collocazione di reti o apparecchi che occupino più di un terzo della larghezza delle acque o delle insenature, con distanza minima di 50 metri tra una rete e l’altra;
  • la pesca smuovendo il fondo o con sistemi non previsti;
  • l’apposizione non autorizzata di segnali o legende relativi alla pesca;
  • l’uso di fonti luminose, salvo quelle per segnalazione e con specifici limiti per la pesca notturna da riva;
  • l’uso a strappo di attrezzi armati;
  • la pesca con le mani;
  • l’estirpazione di canneti o vegetazione sommersa, salvo effetto incidentale dell’uso lecito di reti e attrezzi.

Gare e manifestazioni di pesca

Le gare e manifestazioni di pesca sono autorizzate dalla struttura regionale competente, previa verifica di compatibilità con la pianificazione regionale. La richiesta deve essere presentata dalle associazioni di pesca sportiva almeno 30 giorni prima.

La domanda deve indicare il tratto interessato, l’eventuale autorizzazione comunale per l’occupazione della riva, il numero presunto dei partecipanti, tempi e modalità di svolgimento e le specie oggetto della gara.

Gli organizzatori devono delimitare il tratto con tabelle recanti la scritta “Gara di pesca autorizzata” e rispondono di eventuali danni a terzi e della pulizia del campo. La struttura regionale può derogare ai limiti di periodi di divieto e lunghezze minime. Durante le gare è vietato ogni ripopolamento ed è vietato pescare ai non partecipanti.

Tesserino delle catture e libretto del pescato

I pescatori dilettanti devono registrare le catture su un tesserino fornito dalla struttura regionale competente; la Giunta disciplina modalità e tempi dell’adempimento.

I pescatori professionisti devono registrare giornalmente il pescato, suddiviso per specie, su un libretto del pescato professionale del lago di Garda fornito annualmente dalla struttura regionale competente.

Coordinamento interregionale

Il tavolo tecnico di coordinamento istituito dall’intesa sottoscritta l’11 luglio 2019 tra Regione Veneto, Regione Lombardia e Provincia autonoma di Trento monitora l’applicazione del regolamento e formula proposte per una progressiva uniformazione e ottimizzazione della gestione ittica e della pesca nel lago di Garda.

Sanzioni

Per le violazioni del regolamento si applicano le sanzioni amministrative previste dall’articolo 147 della legge regionale lombarda n. 31/2008.

Abrogazione e disciplina transitoria

Con l’entrata in vigore del regolamento è abrogato il regolamento regionale 9 dicembre 2013, n. 5, relativo alla tutela della fauna ittica e alla disciplina della pesca nelle acque del lago di Garda.

Ai procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti fino alla loro conclusione.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.