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Ordinanza

Ordinanza n. 2082/2026 - Napoli, Sezione 4

PER L’ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE DELL’EFFICACIA, DEI SEGUENTI ATTI, TUTTI RECENTEMENTE CONOSCIUTI E COMUNICATI AGLI STUDENTI DA PARTE DELL’ISTITUTO SCOLASTICO: - della nota prot. n. -OMISSIS-del 25/05/2026 con cui l’USR Campania ha chiesto la trasmissione, ai fini dell’ammissione ai prossimi esami di maturità, dei fascicoli dei soli studenti ricorrenti al Consiglio di Stato nel ricorso R.g.n. 4104/2026, quali studenti iscritti alla scuola -OMISSIS-, senza includere anche gli altri studenti odierni ricorrenti, in quanto iscritti alla medesima scuola; - dell’email dell’USR Campania del 3 giugno u.s. nella quale venivano richiesti i documenti di tutti gli studenti della scuola -OMISSIS-, ove interpretata nel senso di richiedere la trasmissione, ai fini dell’ammissione ai prossimi esami di maturità, i fascicoli dei soli studenti ricorrenti al Consiglio di Stato nel ricorso R.G. n. 4104/2026, senza includere anche gli altri studenti odierni ricorrenti; - dell’email dell’USR Campania, inviata alla pec dell’istituto, del 9 giugno 2026 di richiesta di trasmissione della documentazione relativa ai soli studenti ricorrenti al Consiglio di Stato nel ricorso R.g.n. 4104/2026 iscritti alle classi quinte del corrente a.s. 2025/2026 all’Istituto Scolastico -OMISSIS-, in ottemperanza all’ordinanza n. 2128/2026 del Consiglio di Stato; - della presupposta decisione dell’USR Campania, di data ed estremi ignoti, con cui è stata preclusa l’ammissione agli imminenti esami di maturità a tutti gli studenti iscritti alla scuola odierna ricorrente; - di ogni atto e provvedimento di data e di estremi ignoti presupposto, connesso o consequenziale, o collegato anteriore e successivo, comunque denominato al predetto provvedimento, nella parte in cui preclude agli odierni ricorrenti di poter partecipare all’esame di maturità per l’a.s. 2025/2026, anche solo come candidati privatisti;

Giustizia amministrativa202603974

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: atti dell’USR Campania e provvedimenti presupposti che precludevano agli studenti dell’istituto la partecipazione agli esami di maturità dell’anno scolastico 2025/2026, anche come candidati privatisti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (istituto e studenti)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorso è stato proposto contro la richiesta dell’USR Campania di trasmettere, ai fini dell’ammissione agli esami di maturità, la documentazione relativa soltanto agli studenti già ricorrenti dinanzi al Consiglio di Stato, senza includere gli altri studenti iscritti al medesimo istituto e odierni ricorrenti. Sono stati inoltre impugnati l’email dell’USR del 3 giugno 2026, ove interpretata nello stesso senso, l’email del 9 giugno 2026, la presupposta decisione amministrativa di data ignota e ogni ulteriore atto connesso o consequenziale, nella parte in cui impedivano agli studenti di partecipare agli esami di maturità per l’anno scolastico 2025/2026, anche quali candidati privatisti. È stata proposta domanda cautelare ai sensi dell’art. 55 c.p.a.; dal testo non risultano ulteriori motivi di legittimità specificamente articolati.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare nei sensi indicati in motivazione. Considerata la necessità di evitare l’inevitabile e definitiva compromissione dell’anno scolastico 2025/2026, ha disposto la sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati ai fini del riesame e ha confermato il decreto cautelare monocratico n. 1681 del 24 giugno 2026, dando continuità alle attività già intraprese dall’Amministrazione dopo tale decreto. Il merito è stato fissato all’udienza pubblica del 23 giugno 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base normativa della domanda cautelare incidentale; il TAR ha accordato la tutela interinale sospendendo gli atti impugnati ai fini del riesame.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare le parti.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità delle parti mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • In sede cautelare, quando l’esecuzione dell’atto amministrativo rischia di determinare la compromissione inevitabile e definitiva dell’anno scolastico dello studente, il giudice può sospenderne l’efficacia ai fini del riesame, assicurando la continuità delle attività amministrative necessarie a evitare il pregiudizio irreversibile.
  • La sospensione cautelare può essere disposta anche in una forma conformativa, non limitata alla mera paralisi dell’atto, quando il riesame amministrativo costituisce la misura necessaria per consentire all’amministrazione di rivalutare la posizione degli interessati prima della scadenza delle attività scolastiche.

Come è indicizzato

MaterieScuolaTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezza

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