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Ordinanza

Ordinanza n. 342/2026 - Bari, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del decreto -OMISSIS- del 8.6.2026 del Presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Meridionale, comunicato via pec con nota prot. -OMISSIS- del 15.6.2026, con il quale viene disposta la decadenza dalla concessione demaniale marittima -OMISSIS-, rep. n.-OMISSIS- del 25.3.2025, avente ad oggetto l’occupazione e l’uso di un’area demaniale marittima della superficie complessiva di mq 821,00 sita al molo di ponente del porto commerciale -OMISSIS-, allo scopo di mantenere un fabbricato in muratura adibito ad officina meccanica e relativa area asservita; - del provvedimento comunicato con nota pec prot. n. -OMISSIS- del 12.6.2024 della stessa Autorità, con il quale viene espresso il diniego definitivo all’istanza di subingresso in favore della-OMISSIS-s.r.l. della stessa concessione demaniale marittima -OMISSIS-; - di ogni atto presupposto, consequenziale e/o connesso a quelli impugnati.

Giustizia amministrativa202601064

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decadenza dalla concessione demaniale marittima e diniego definitivo dell'istanza di subingresso nella medesima concessione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (concessionario e subentrante)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione, il decreto con cui l'Autorità di sistema portuale ha disposto la decadenza dalla concessione demaniale marittima, avente a oggetto l'occupazione e l'uso di un'area portuale destinata a ospitare un fabbricato adibito a officina meccanica per la riparazione di motori di imbarcazioni da diporto, nonché il precedente diniego definitivo dell'istanza di subingresso presentata dalla società, il cui legale rappresentante coincide con il titolare della concessione individuale. Il giudice rileva che l'attività opera dal 1981 e che, nella fase cautelare, emergono profili di contraddittorietà tra gli atti delle amministrazioni intervenute e una particolare complessità nella ricostruzione dei fatti. Le articolate censure dedotte investono quindi la sussistenza concreta dei presupposti di fatto e di diritto posti a fondamento del diniego di subingresso e della decadenza dalla concessione.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l'efficacia e l'esecutorietà degli atti impugnati, anche ai fini del riesame da parte dell'amministrazione. La decisione è stata adottata in ragione della contraddittorietà tra gli atti amministrativi, della complessità della ricostruzione fattuale e della necessità di un più approfondito esame nella sede di merito. Il Tribunale ha ritenuto che, nelle more, non ostassero ragioni di interesse pubblico alla prosecuzione dell'attività lavorativa dell'officina e ha imposto all'amministrazione di approfondire in sede istruttoria la reale sussistenza dei presupposti dell'azione amministrativa, alla luce delle censure articolate. La trattazione del merito è stata fissata per il 9 dicembre 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la natura e peculiarità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La norma costituisce il fondamento della domanda e della decisione cautelare; il giudice ha sospeso l'efficacia e l'esecutorietà degli atti impugnati, disponendo una misura cautelare in attesa della decisione di merito.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    La norma è richiamata quale fondamento dell'ordine di oscuramento delle generalità dei ricorrenti a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Le disposizioni sono richiamate, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a sostegno dell'oscuramento delle generalità dei ricorrenti.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la presenza di contraddittorietà tra atti amministrativi e di una particolare complessità nella ricostruzione dei fatti può giustificare la sospensione dell'efficacia e dell'esecutorietà del provvedimento impugnato quando l'amministrazione debba approfondire la concreta sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto posti a fondamento dell'atto.
  • Quando l'attività economica esercitata su demanio marittimo risulti operativa da lungo tempo e le censure evidenzino una complessa situazione amministrativa, la prosecuzione dell'attività nelle more del giudizio può essere cautelarmente preservata, ove non emergano specifiche ragioni di interesse pubblico contrarie.
  • La sospensione cautelare può essere disposta anche ai fini del riesame amministrativo, imponendo all'amministrazione di rinnovare l'istruttoria alla luce delle contestazioni dedotte e degli elementi fattuali da verificare.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali idriche, lacuali e portualiTutela cautelare
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDifetto di istruttoriaEfficacia ed esecutorietàPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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