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Sentenza

Sentenza del 03/02/2016 n. 2098 - Corte di Cassazione

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IN GENERE - Beni culturali - Soppressione dell'imposta di successione - Esenzione dall'imposta catastale - Esclusione - Fondamento.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava l'applicazione delle imposte ipotecaria e catastale su beni immobili di interesse storico-artistico, vincolati ai sensi della legge n. 1089 del 1939 e trasferiti per successione. I contribuenti sostenevano che l'esenzione prevista per tali beni ai fini dell'imposta sulle successioni dovesse estendersi anche alle imposte ipotecaria e catastale; inoltre contestavano la decadenza dell'Ufficio, invocavano la disciplina agevolativa prevista per gli immobili storici e chiedevano, in un caso, il rimborso delle somme versate. L'Amministrazione sosteneva invece che l'esenzione dall'imposta di successione non si estendesse automaticamente ai tributi ipotecari e catastali, aventi diverso presupposto e diversa disciplina.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate e ha cassato la sentenza impugnata. Ha stabilito che l'esenzione dall'imposta sulle successioni prevista per i beni culturali non si comunica alle imposte ipotecaria e catastale, che restano dovute anche in caso di trasferimento mortis causa. La Corte ha inoltre respinto i ricorsi incidentali dei contribuenti: ha ritenuto applicabile la proroga dei termini prevista dalla legge n. 289 del 2002, ha escluso l'applicazione agli effetti successori della disciplina di determinazione del reddito prevista per gli immobili storici e ha negato il rimborso dell'imposta ipocatastale, ritenendola dovuta. L'eccezione di illegittimità costituzionale del decreto-legge n. 40 del 2010 è stata dichiarata manifestamente infondata. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, artt. 12 e 13

    Esenzione dei beni culturali dall'imposta sulle successioni

    L'esenzione opera nell'ambito dell'imposta sulle successioni e non si estende automaticamente alle imposte ipotecaria e catastale.

  • D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, artt. 2 e 10

    Disciplina delle imposte ipotecaria e catastale

    Le imposte ipotecaria e catastale hanno un autonomo fondamento. Anche quando il trasferimento è esente dall'imposta parametro, la base imponibile può essere determinata facendo riferimento al valore virtuale che i beni avrebbero avuto ai fini di tale imposta.

  • Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 11, commi 1 e 1-bis

    Proroga dei termini per l'accertamento

    La proroga dei termini è applicabile anche quando il contribuente non abbia presentato un'istanza di condono o quando l'istanza presentata non si sia perfezionata.

  • Legge 30 dicembre 1991, n. 413, art. 11, comma 2

    Regime particolare di determinazione del reddito degli immobili di interesse storico o artistico

    La disciplina riguarda esclusivamente le imposte sui redditi e non si applica alla determinazione dell'imposta di successione, dell'imposta di registro o delle imposte ipotecaria e catastale.

  • Legge 1 giugno 1939, n. 1089

    Tutela dei beni di interesse storico-artistico

    L'esistenza del vincolo storico-artistico qualifica il bene, ma non determina di per sé l'esenzione da tutti i tributi applicabili al trasferimento.

  • Costituzione, artt. 9 e 53

    Tutela del patrimonio storico e artistico della Nazione; capacità contributiva

    La tutela costituzionale del patrimonio culturale può giustificare specifiche agevolazioni, ma queste sono derogatorie e non possono essere estese oltre l'ambito espressamente previsto dalla legge.

  • D.L. 25 marzo 2010, n. 40, art. 3, comma 2-bis

    Limitazione della definibilità delle controversie ultradecennali

    La limitazione della condonabilità alle controversie pendenti da oltre dieci anni è stata ritenuta una scelta legislativa legittima e coerente con la finalità della disciplina agevolativa.

Massime di principio

  • Un'esenzione prevista per una specifica imposta non si estende automaticamente ad altri tributi, anche quando questi utilizzano la medesima base imponibile o sono collegati allo stesso trasferimento.
  • Per i trasferimenti immobiliari mortis causa di beni culturali, l'esenzione dall'imposta di successione non esclude, di regola, l'applicazione delle imposte ipotecaria e catastale.
  • Le agevolazioni fiscali, in quanto deroghe al principio generale di tassazione, devono essere interpretate restrittivamente e applicate soltanto nei limiti espressamente previsti dalla norma.
  • Le discipline agevolative riferite alla determinazione del reddito non possono essere automaticamente utilizzate per ridurre imposte dovute in occasione di trasferimenti, successioni o registrazioni.
  • La qualificazione di un immobile come bene storico-artistico può comportare benefici fiscali specifici, ma occorre verificare separatamente il tributo interessato, il presupposto impositivo e la norma agevolativa applicabile.
  • In presenza di una giurisprudenza consolidata successiva alla proposizione del ricorso, la Cassazione può confermare la debenza del tributo e compensare le spese di giudizio.

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