Cassazione Penale, Sentenza n. 25757/2025 del 14/07/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Imputazione originaria per illecita disponibilità e uso di un micro-telefono introdotto in carcere e per plurime chiamate (anche centinaia al giorno) effettuate verso il numero della moglie mentre l'imputato era ristretto. Il Procuratore generale ha impugnato l'assoluzione pronunciata dal Tribunale di Ferrara ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., denunciando che il giudice aveva ritenuto la tenuità del fatto basandosi su elementi eccentrici (il telefono avrebbe chiamato solo la moglie e in un breve arco di tempo), senza considerare le modalità ripetute della condotta, l'entità delle telefonate, la natura occultabile del micro-telefono e la necessità di rispettare le disposizioni dell'ordinamento penitenziario; in definitiva si è censurata la erronea applicazione dell'art. 131-bis
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso per violazione di legge, ritenendo che il Tribunale avesse valutato la tenuità del fatto in modo viziato ponendo rilievo su elementi irrilevanti (numero chiamato e breve arco temporale) e trascurando i parametri richiesti dall'art. 131-bis (modalità della condotta, esiguità del danno e del pericolo, e la condotta successiva al reato). La Corte ha rilevato che l'uso ripetuto e incontrollato del micro-telefono in carcere costituisce una rilevante violazione delle norme sull'ordinamento penitenziario e supera ciò che può ritenersi astrattamente autorizzabile. Per tali ragioni ha annullato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di appello di Bologna per il giudizio di secondo grado ai sensi dell'art. 569, comma 4, cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 131-bis cod. pen.
Norma sulla particolare tenuità del fatto che consente di escludere la punibilità se l'offesa è di particolare tenuità, valutata in base alle modalità della condotta e all'esiguità del danno o del pericolo; la Corte ha ritenuto che debba altresì considerarsi la condotta successiva al reato (anche alla luce delle modifiche normative). Nel caso concreto la sua applicazione è stata ritenuta erronea perché non ha tenuto conto delle modalità ripetute e incontrollate dell'illecito in carcere.
art. 133, comma primo, cod. pen.
Fornisce i criteri per la valutazione della pena e dei parametri di offensività (modalità della condotta, danno e pericolo). È richiamato come parametro necessario per valutare la tenuità ex art. 131-bis.
d.lgs. n. 150 del 2022
Modifica che ha esteso la valutazione della tenuità anche alla condotta successiva al reato; la Corte ne ha tenuto conto per affermare che va valutato anche il comportamento post-fatto.
legge n. 114 del 2024 (modifica art. 593, comma 2 cod. proc. pen.)
Ha limitato la possibilità di impugnazione del Pubblico ministero contro sentenze di proscioglimento per taluni reati; la Corte ha precisato che la sentenza impugnata è antecedente all'entrata in vigore della legge e che il ricorso è da ritenersi presentato per saltum, dovendosi valutare il profilo di violazione di legge dedotto.
art. 593, comma 2 cod. proc. pen.
Norma relativa alla legittimazione all'impugnazione da parte del Pubblico ministero; richiamata nel contesto della nova disciplina che limita talune impugnazioni del PM.
art. 550 cod. proc. pen.
Elenca i reati interessati dalla limitazione di impugnazione del Pubblico ministero richiamata dalla legge n.114/2024; citata per spiegare la portata temporale e soggettiva dell'impugnazione.
art. 569, comma 4 cod. proc. pen.
Consente alla Corte di cassazione di annullare la sentenza e rinviare per il giudizio di secondo grado; norma applicata dalla Corte per disporre il rinvio alla Corte di appello di Bologna.
art. 81, 391-ter, 99 cod. pen.
Norme richiamate in relazione al reato contestato nella sentenza di primo grado (articolazione delle responsabilità e circostanze connesse). Non sono state interpretate nel dettaglio dalla decisione rispetto al motivo principale di impugnazione.
Massime di principio
- La valutazione della 'particolare tenuità del fatto' ex art. 131-bis va compiuta considerando le modalità della condotta, l'esiguità del danno o del pericolo e anche la condotta successiva al reato: valutazioni formali o basate su elementi irrilevanti (es. unico numero chiamato) non sono sufficienti.
- L'introduzione e l'uso ripetuto, incontrollato e occultabile di un dispositivo (micro-telefono) in carcere aumenta la offensività della condotta e tende a escludere la configurabilità della tenuità, dato il conflitto con le finalità e i limiti dell'ordinamento penitenziario.
- Il fatto che le telefonate siano rivolte alla moglie non è di per sé elemento decisivo per riconoscere la tenuità; occorre verificare l'identità dell'interlocutore, la frequenza, la modalità e l'impatto sulla sicurezza e sull'ordine carcerario.
- Quando vi è una pluralità di atti ripetuti (es. centinaia di chiamate) la valutazione dell'esiguità del pericolo deve essere più rigorosa e difficilmente potrà portare all'esclusione della punibilità per particolare tenuità.
- Il Pubblico ministero, se il provvedimento è anteriore a modifiche legislative che limitano la sua legittimazione, può proporre ricorso per cassazione e ottenere l'annullamento se è dimostrata una violazione di legge nella concreta applicazione di norme come l'art. 131-bis.
- In situazioni analoghe il giudice di merito deve motivare puntualmente il giudizio di tenuità facendo riferimento ai parametri normativi (art. 133 e successive modifiche) e alle esigenze di sicurezza e disciplina proprie dell'istituto penitenziario.
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