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Sentenza

Sentenza del 01/04/2016 n. 6323 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle entrate aveva impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale sostenendo, da un lato, che l'avviso di liquidazione fosse tempestivo in virtù della proroga dei termini prevista dalla L. n. 289/2002, art. 11, e, dall'altro, che il contribuente fosse decaduto dalle agevolazioni prima casa poiché non aveva trasferito la residenza nel Comune del primo immobile entro diciotto mesi dall'acquisto. Il contribuente aveva invece rivenduto il primo immobile il 21 dicembre 2001 e acquistato un secondo immobile il 28 gennaio 2002, trasferendovi la residenza e invocando la disciplina che consente di evitare la decadenza quando, entro un anno dall'alienazione, si acquista un'altra abitazione principale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle entrate, ritenendo infondato il motivo relativo al trasferimento della residenza e assorbendo quello sulla decadenza dell'avviso. Ha stabilito che, in caso di rivendita del primo immobile e acquisto di un altro entro i termini di legge, il beneficio originario può essere conservato se il contribuente realizza effettivamente la destinazione abitativa, trasferendo la residenza nell'immobile oggetto del riacquisto entro diciotto mesi dal primo acquisto. Poiché il contribuente aveva acquistato il secondo immobile entro tale termine e vi aveva trasferito la residenza, l'atto impositivo era illegittimo. L'Agenzia è stata inoltre condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 3.200 euro, di cui 200 euro per esborsi, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 1, comma 4, Nota II-bis, parte prima della tariffa

    Le decadenze dalle agevolazioni tributarie per l'acquisto della prima casa "non si applicano nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici di cui al presente articolo, proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale".

    La norma introduce un'eccezione alla decadenza dai benefici prima casa: il contribuente che vende il primo immobile e ne acquista un altro da destinare ad abitazione principale entro un anno può conservare il beneficio originario.

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 1, comma 1, lett. a), Nota II-bis, parte prima della tariffa

    L'immobile deve essere ubicato nel Comune in cui l'acquirente ha o stabilisce entro diciotto mesi dall'acquisto la propria residenza, salvo le ulteriori ipotesi previste dalla legge.

    Il requisito della residenza deve essere verificato considerando anche la disciplina speciale applicabile quando il primo immobile viene alienato e viene acquistata una diversa abitazione. In tale situazione, il trasferimento della residenza nel Comune del secondo immobile entro diciotto mesi dal primo acquisto può soddisfare la condizione prevista.

  • L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 7, commi 1 e 2

    La normativa riconosce, a determinate condizioni, un credito d'imposta in caso di nuovo acquisto di un'abitazione agevolata dopo l'alienazione della precedente abitazione acquistata con i benefici prima casa.

  • L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 11

    L'Agenzia sosteneva l'applicabilità della proroga dei termini di liquidazione e rettifica anche alla revoca delle agevolazioni prima casa. La Corte non ha esaminato definitivamente la questione, poiché ha ritenuto decisivo e infondato il motivo relativo alla spettanza del beneficio.

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 76

    La disposizione disciplina i termini di decadenza per l'azione dell'amministrazione finanziaria in materia di imposta di registro. La questione è rimasta assorbita dal rigetto del ricorso.

  • Corte costituzionale, ordinanza n. 46 del 13 febbraio 2009

    È stata ritenuta non irragionevole la previsione che, per evitare la decadenza dopo la vendita del primo immobile, richiede che il nuovo immobile sia effettivamente destinato ad abitazione principale.

  • Cassazione, sentenze n. 8847 e n. 20042 del 2015

    Nei casi di rivendite e riacquisti successivi, il beneficio può essere mantenuto solo se per ciascun acquisto intermedio viene effettivamente realizzata la destinazione abitativa, mediante il concreto trasferimento della residenza anagrafica entro il termine previsto.

Massime di principio

  • La mancata residenza nel Comune del primo immobile non comporta necessariamente la decadenza se il contribuente vende quell'immobile e acquista, entro un anno, un'altra abitazione da destinare effettivamente a propria abitazione principale.
  • Nel caso di sostituzione dell'immobile, il trasferimento della residenza nell'immobile riacquistato entro diciotto mesi dal primo acquisto può soddisfare il requisito temporale previsto per il beneficio originario.
  • La destinazione del nuovo immobile ad abitazione principale deve essere effettiva e dimostrabile, normalmente attraverso il trasferimento della residenza anagrafica; il semplice acquisto non è sufficiente.
  • In presenza di più vendite e riacquisti, il requisito abitativo deve essere verificato per ciascun acquisto intermedio e non solo con riferimento all'ultimo immobile.
  • Quando la spettanza sostanziale dell'agevolazione risulta decisiva, il giudice può dichiarare illegittima la pretesa tributaria senza esaminare questioni preliminari come la tempestività dell'avviso di liquidazione.

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