Regolamento (UE) 2019/2021
Regolamento (UE) 2019/2021 della Commissione, del 1° ottobre 2019, che stabilisce le specifiche per la progettazione ecocompatibile dei display elettronici in applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, modifica il regolamento (CE) n. 1275/2008 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 642/2009 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento fissa requisiti minimi di progettazione ecocompatibile per i display elettronici, con obiettivi sia energetici sia di economia circolare. Introduce limiti di consumo in modo acceso, spento, stand-by e stand-by in rete, regole su software e aggiornamenti, obblighi di smontabilità, marcatura dei materiali e disponibilità di pezzi di ricambio e informazioni per la riparazione. Modifica il regolamento (CE) n. 1275/2008, abroga il regolamento (CE) n. 642/2009 e si applica dal 1o marzo 2021, con una specifica anticipazione al 25 dicembre 2019 per il divieto di elusione tramite software.
Specifiche di progettazione ecocompatibile per i display elettronici (televisori, monitor e pannelli segnaletici digitali), con modifiche al regolamento stand-by e abrogazione della disciplina precedente sui televisori.
Ambito di applicazione
Si applica all’immissione sul mercato e alla messa in servizio dei display elettronici, inclusi televisori, monitor e pannelli segnaletici digitali, nell’Unione europea e, in quanto testo rilevante ai fini del SEE, nello Spazio economico europeo. Restano esclusi i display di superficie inferiore o pari a 100 cm2, i proiettori, i sistemi integrati di videoconferenza, i display per uso medico, i caschi di realtà virtuale, i display integrati o da integrare in taluni prodotti RAEE e i display che sono componenti o sottounità di prodotti già disciplinati da altre misure di esecuzione. Inoltre, alcune specifiche dell’allegato II non si applicano a categorie particolari come display per diffusione radiotelevisiva, display professionali, display di sicurezza, lavagne interattive digitali, cornici digitali, pannelli segnaletici digitali, display dello stato e pannelli di controllo.
Specifiche di progettazione ecocompatibile per i display elettronici
Il regolamento introduce un quadro organico di ecodesign per i display elettronici, in attuazione della direttiva 2009/125/CE, con l’obiettivo di ridurre i consumi energetici e migliorare la circolarità dei prodotti. La Commissione richiama nei considerando il forte impatto del comparto, la crescita dell’intercambiabilità tra tipologie di display e la necessità di requisiti che favoriscano anche riutilizzo, riparazione, smontaggio e riciclo, in coerenza con le politiche UE sull’economia circolare e sui RAEE.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica all’immissione sul mercato e alla messa in servizio di display elettronici, compresi televisori, monitor e pannelli segnaletici digitali. Restano fuori i display di superficie inferiore o pari a 100 cm2, i proiettori, i sistemi integrati di videoconferenza, i display per uso medico, i caschi di realtà virtuale e i display integrati o da integrare in determinati prodotti RAEE, nonché i display già ricompresi in altre misure di esecuzione adottate ai sensi della direttiva 2009/125/CE.
Ulteriori esclusioni operative riguardano, per alcune sezioni dell’allegato II, display per diffusione radiotelevisiva, display professionali, display di sicurezza, lavagne interattive digitali, cornici digitali, pannelli segnaletici digitali, display dello stato e pannelli di controllo.
Definizioni rilevanti
L’articolo 2 e l’allegato I forniscono una disciplina definitoria molto dettagliata, essenziale per delimitare gli obblighi tecnici. Tra le definizioni più rilevanti figurano:
- display elettronico, televisore, monitor di computer, pannello segnaletico digitale;
- modo acceso, modo spento, modo stand-by e modo stand-by in rete;
- configurazione normale, menù preimpostato, configurazione negozio e configurazione di brillanza massima in modo acceso;
- ABC (controllo automatico della brillanza), HiNA, alimentatore esterno, banca dati dei prodotti;
- categorie speciali come display professionale, display per diffusione radiotelevisiva, display di sicurezza, display per uso medico e casco di realtà virtuale.
Queste definizioni incidono direttamente su limiti di consumo, obblighi informativi e verifiche di conformità.
Requisiti di efficienza energetica
L’allegato II, sezione A, stabilisce limiti massimi dell’indice di efficienza energetica (IEE) per il modo acceso, differenziati in base alla risoluzione del display. I limiti sono applicabili dal 1o marzo 2021 e vengono ulteriormente irrigiditi dal 1o marzo 2023 per alcune categorie di prodotti. Per i display OLED è previsto un fattore di correzione transitorio fino al 28 febbraio 2023.
Il calcolo si basa sulla superficie dello schermo e sulla potenza misurata in modo acceso nella configurazione normale e in SDR. L’allegato III specifica i metodi di misurazione, impone condizioni di prova standardizzate e precisa che i display capaci di funzionare in 2D e 3D sono collaudati in modo 2D.
Tolleranze, configurazione normale e controllo automatico della brillanza
La sezione B dell’allegato II disciplina il modo in cui la configurazione normale e le funzioni di gestione della brillanza incidono sul consumo. Se il prodotto è dotato di ABC e soddisfa requisiti tecnici specifici, il valore di Pmeasured può essere ridotto del 10% ai fini del calcolo dell’IEE. Sono previste condizioni tecniche dettagliate sulla presenza dell’ABC nella configurazione normale, sulla reazione alla variazione della luce ambiente e sulla riduzione della potenza assorbita.
Il regolamento consente inoltre l’uso di menù preimpostati, ma richiede che la configurazione normale sia chiaramente configurata come impostazione predefinita e che ogni selezione di un’impostazione più energivora sia accompagnata da un avviso esplicito e da conferma dell’utilizzatore. Per la luminanza bianca di picco sono fissate soglie minime, con valori diversi per la visione ravvicinata da parte di un singolo utilizzatore.
Consumi nei modi spento, stand-by e stand-by in rete
La sezione C dell’allegato II stabilisce limiti massimi di potenza per i modi spento, stand-by e stand-by in rete. Sono previste soglie base e tolleranze per funzioni supplementari, come visualizzazione dello stato, rilevamento di presenza, funzionalità tattile e HiNA.
Il regolamento richiede che i prodotti dispongano di almeno uno dei modi a basso consumo e che la documentazione e i manuali li indichino con terminologia coerente. Il passaggio automatico verso un modo a basso consumo deve essere l’impostazione predefinita. Nei televisori collegati in rete, il modo stand-by in rete è disabilitato di default nella configurazione normale e deve poter essere attivato e disattivato dall’utilizzatore finale.
Per i televisori è prevista anche una funzione di gestione della potenza che, dopo 4 ore dall’ultima interazione dell’utilizzatore, li porta automaticamente in stand-by o in altro modo a basso consumo; il passaggio è preceduto da un messaggio di avviso di almeno 20 secondi. Se è presente un sensore di presenza, il passaggio automatico avviene dopo più di un’ora senza rilevamento. Per i display diversi dai televisori, il passaggio automatico in assenza di segnale di ingresso è disciplinato con soglie differenti, incluse specifiche più ampie per lavagne interattive digitali e display di diffusione radiotelevisiva.
Efficienza dei materiali, smontaggio e riciclabilità
La sezione D dell’allegato II introduce una componente fortemente orientata all’economia circolare. I fabbricanti devono garantire che le modalità di giunzione, fissaggio o chiusura consentano la rimozione, con attrezzi di uso comune, dei componenti rilevanti ai fini RAEE e, se presenti, di quelli concernenti pile e accumulatori. Devono inoltre mettere a disposizione su un sito Internet ad accesso libero le informazioni necessarie allo smontaggio, incluse le sequenze operative e gli strumenti necessari, per almeno 15 anni dopo l’immissione sul mercato dell’ultima unità del modello.
Sono previste regole di marcatura dei componenti plastici di peso superiore a 50 g, con indicazione del tipo di polimero e, se presenti ritardanti di fiamma, del relativo codice. Numerosi componenti sono esentati da marcatura per ragioni tecniche o funzionali. Il regolamento vieta l’uso di ritardanti di fiamma alogenati nell’involucro e nel supporto dei display elettronici.
Particolare attenzione è riservata al cadmio: i display che contengono concentrazioni superiori allo 0,01% in peso nei materiali omogenei devono recare un logo specifico, visibile e indelebile, anche internamente al pannello. È previsto anche un logo di assenza di cadmio quando la soglia non è superata.
Riparazione, pezzi di ricambio e accesso alle informazioni
Il regolamento introduce obblighi stringenti a favore di riparatori professionisti e utilizzatori finali. I fabbricanti, importatori e mandatari devono rendere disponibili specifici pezzi di ricambio per almeno sette anni dopo l’immissione sul mercato dell’ultima unità del modello. Alcuni componenti sono riservati ai riparatori professionisti, mentre alimentatore esterno e telecomando devono essere accessibili anche agli utilizzatori finali per almeno sette anni.
I pezzi di ricambio devono essere sostituibili con attrezzi di uso comune e senza danni permanenti all’apparecchio. Le liste dei pezzi disponibili e le procedure di ordinazione devono essere pubblicate sul sito Internet del fabbricante, dell’importatore o del mandatario entro termini precisi, e restare accessibili per tutto il periodo di disponibilità.
Per le informazioni di riparazione e manutenzione, il riparatore professionista deve registrarsi secondo una procedura indicata online; il fornitore può richiedere prova di competenza tecnica e assicurazione adeguata. La registrazione deve essere accettata o rifiutata entro 5 giorni e, una volta registrato, il riparatore ottiene accesso alle informazioni entro un giorno lavorativo. È possibile richiedere un corrispettivo ragionevole e proporzionato, purché non ostacoli l’accesso.
Aggiornamenti software e firmware
A decorrere dal 1o marzo 2021, il fabbricante, l’importatore o il mandatario deve fornire gratuitamente, o a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie, la versione più recente del firmware per almeno sette anni dopo l’immissione sul mercato dell’ultima unità di un modello. Il più recente aggiornamento di sicurezza del firmware deve essere reso disponibile gratuitamente per almeno otto anni.
Le informazioni sulla disponibilità minima garantita degli aggiornamenti, dei pezzi di ricambio e dell’assistenza tecnica devono comparire nella scheda informativa del prodotto prevista dal regolamento (UE) 2019/2013.
Valutazione di conformità, documentazione tecnica e sorveglianza del mercato
L’articolo 4 richiama i sistemi di valutazione della conformità della direttiva 2009/125/CE: controllo interno della progettazione o sistema di gestione. La documentazione tecnica deve contenere, tra l’altro, il motivo di eventuali deroghe sulla marcatura delle plastiche e i calcoli previsti dall’allegato III. Se i dati tecnici sono ricavati da modelli equivalenti o da estrapolazioni, la documentazione deve descrivere in modo puntuale i calcoli e la verifica di accuratezza.
L’articolo 5 affida alle autorità nazionali la procedura di verifica di cui all’allegato IV. Quest’ultimo chiarisce che le tolleranze di verifica valgono solo per le prove delle autorità e non possono essere usate dal fabbricante per costruire artificialmente valori di conformità. Se un modello è progettato per rilevare la prova e alterare automaticamente le prestazioni durante il test, esso e tutti i modelli equivalenti sono considerati non conformi.
Divieto di elusione e effetto degli aggiornamenti
L’articolo 6 vieta espressamente la commercializzazione di prodotti progettati per riconoscere la prova e modificare automaticamente le prestazioni al fine di migliorare i parametri dichiarati. Questa norma si applica già dal 25 dicembre 2019.
Lo stesso articolo stabilisce che gli aggiornamenti di software o firmware non possono peggiorare consumo e parametri dichiarati se misurati con lo stesso criterio usato per la dichiarazione di conformità, salvo consenso esplicito dell’utilizzatore finale. Se l’aggiornamento non è accettato, le prestazioni non devono essere modificate. In ogni caso, l’aggiornamento non può rendere il prodotto non conforme alle specifiche vigenti.
Riesame e sviluppo futuro della disciplina
Entro il 25 dicembre 2022 la Commissione deve riesaminare il regolamento alla luce del progresso tecnologico e presentare i risultati al forum consultivo, con eventuale proposta di revisione. Il riesame dovrà valutare, tra l’altro, l’aggiornamento delle definizioni, l’adeguatezza delle tolleranze, l’eventuale introduzione di specifiche per nuove tecnologie come HDR, 3D, alta frequenza di fotogrammi e risoluzioni superiori a UHD-8K, nonché l’opportunità di ulteriori requisiti in materia di durabilità, riparabilità, riciclabilità e disponibilità di pezzi di ricambio.
Modifiche ad altri atti e abrogazione
L’articolo 9 modifica il regolamento (CE) n. 1275/2008, escludendo i display elettronici disciplinati dal presente regolamento dal relativo campo di applicazione. L’articolo 10 abroga il regolamento (CE) n. 642/2009 con effetto dal 1o marzo 2021, sostituendo integralmente il precedente quadro specifico per i televisori.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale e si applica dal 1o marzo 2021, fatta eccezione per il divieto di elusione di cui all’articolo 6, primo comma, applicabile dal 25 dicembre 2019. Si tratta di un atto direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Oggetto, ambito e esclusioni
Il regolamento stabilisce le specifiche di progettazione ecocompatibile per l’immissione sul mercato e la messa in servizio dei display elettronici, compresi televisori, monitor e pannelli segnaletici digitali (art. 1). Sono previste esclusioni generali per talune tipologie di display e ulteriori esclusioni parziali dall’applicazione di specifiche tecniche dell’allegato II per categorie particolari di prodotti.
Definizioni tecniche
L’articolo 2 e l’allegato I contengono definizioni dettagliate di display elettronico, televisore, monitor, pannello segnaletico digitale, cornice digitale, proiettore, display dello stato, pannello di controllo, sistema integrato di videoconferenza, display per diffusione radiotelevisiva, lavagna interattiva digitale, display professionale, display di sicurezza, display per uso medico, casco di realtà virtuale, nonché definizioni operative per modo acceso, spento, stand-by, stand-by in rete, configurazione normale, ABC, alimentatore esterno, banca dati dei prodotti, modello equivalente, pezzo di ricambio e riparatore professionista.
Specifiche di efficienza energetica in modo acceso
L’allegato II, sezione A, fissa un indice di efficienza energetica (IEE) massimo per il modo acceso, con limiti differenziati in funzione della risoluzione e scadenze dal 1o marzo 2021 e dal 1o marzo 2023. Per i display OLED è previsto un fattore correttivo transitorio fino al 28 febbraio 2023. La potenza misurata in configurazione normale e con contenuti SDR è alla base del calcolo.
Tolleranze e funzioni che incidono sul calcolo dell’IEE
La sezione B dell’allegato II disciplina l’ABC (controllo automatico della brillanza), il menù preimpostato e il livello di luminanza bianca di picco. In presenza di determinate condizioni tecniche, il valore di Pmeasured può essere ridotto del 10% per i display con ABC; sono inoltre richiesti avvisi all’utente quando una scelta comporta un maggiore consumo energetico e regole per evitare effetti collaterali su altri parametri energetici.
Consumi in modo spento, stand-by e stand-by in rete
La sezione C dell’allegato II stabilisce limiti massimi di potenza per i modi spento, stand-by e stand-by in rete, con soglie diverse e tolleranze per funzioni aggiuntive come visualizzazione dello stato, rilevamento di presenza, funzionalità tattile e HiNA. Sono previste regole sulla disponibilità dei modi a basso consumo, sull’impostazione predefinita, sulla disabilitazione del stand-by in rete e, per i televisori, sul passaggio automatico dopo 4 ore o dopo 1 ora in assenza di presenza rilevata.
Efficienza dei materiali: smontaggio, riciclo, marcature e sostanze
La sezione D dell’allegato II impone requisiti di smontabilità dei componenti RAEE, obblighi di pubblicazione delle informazioni sul disassemblaggio per almeno 15 anni e marcatura dei componenti plastici sopra 50 g con indicazione del polimero, salvo esenzioni specifiche. Vieta l’uso di ritardanti di fiamma alogenati nell’involucro e nel supporto; impone il logo relativo al cadmio quando la concentrazione supera lo 0,01% in peso nei materiali omogenei e prevede un logo di assenza di cadmio quando la soglia non è superata.
Riparabilità, pezzi di ricambio e informazioni per il post-vendita
La sezione D, punto 5, e la sezione E introducono obblighi di disponibilità di pezzi di ricambio per almeno 7 anni, sia per riparatori professionisti sia, per alcuni componenti, anche per gli utilizzatori finali. Sono previsti tempi massimi di consegna di 15 giorni lavorativi, accesso alle informazioni di riparazione e manutenzione dopo registrazione del riparatore professionista, e aggiornamenti firmware gratuiti o a condizioni eque per almeno 7 anni, con aggiornamenti di sicurezza gratuiti per almeno 8 anni.
Valutazione di conformità, documentazione tecnica e sorveglianza del mercato
L’articolo 4 rinvia ai sistemi di controllo interno della progettazione e di gestione previsti dalla direttiva 2009/125/CE. La documentazione tecnica deve includere elementi specifici, anche in relazione alle deroghe sulla marcatura delle plastiche, ai calcoli dell’allegato III e alle informazioni dell’allegato VI del regolamento (UE) 2019/2013; è consentito fare riferimento alla banca dati dei prodotti se contiene le stesse informazioni. L’articolo 5 rinvia all’allegato IV per la procedura di verifica applicata dalle autorità nazionali.
Divieto di elusione e obblighi sugli aggiornamenti software
L’articolo 6 vieta l’immissione sul mercato di prodotti progettati per rilevare la prova e alterare automaticamente le prestazioni durante i test al fine di migliorare artificialmente i parametri dichiarati. Il consumo energetico e i parametri dichiarati non possono peggiorare dopo aggiornamenti software o firmware, salvo consenso esplicito dell’utilizzatore finale; l’aggiornamento non può mai rendere il prodotto non conforme alle specifiche applicabili. Il primo comma si applica dal 25 dicembre 2019.
Parametri di riferimento indicativi e riesame
L’articolo 7 rinvia all’allegato V per i parametri di riferimento indicativi delle migliori tecnologie disponibili. L’articolo 8 impone alla Commissione un riesame entro il 25 dicembre 2022, con valutazione dell’adeguatezza dell’ambito applicativo, delle definizioni, delle tolleranze, dell’eventuale estensione di requisiti per pannelli segnaletici digitali e altri display, e di ulteriori specifiche di durabilità, riparazione, riutilizzo, smantellamento, riciclabilità e risorse per display integrati.
Modifica del regolamento (CE) n. 1275/2008 e abrogazione del regolamento (CE) n. 642/2009
L’articolo 9 esclude i display elettronici disciplinati dal presente regolamento dall’ambito del regolamento (CE) n. 1275/2008. L’articolo 10 abroga il regolamento (CE) n. 642/2009 con effetto dal 1o marzo 2021.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1o marzo 2021. L’articolo 6, primo comma, relativo al divieto di elusione, si applica dal 25 dicembre 2019. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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