Sentenza del 06/07/2016 n. 13743 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia aveva emesso avvisi di accertamento nei confronti della società M. per ritenute d'acconto non versate e nei confronti dei dipendenti per compensi non dichiarati. I dipendenti hanno impugnato gli avvisi e, dopo la decisione sfavorevole della Commissione tributaria regionale, hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo tra l'altro la cessazione della materia del contendere, violazioni di legge e omessa motivazione sulla valutazione dei file. Nel corso del giudizio hanno definito le liti mediante la procedura di condono prevista dal D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12.
La decisione
La Corte ha accertato che le liti, di valore non superiore a 20.000 euro e pendenti alla data prevista dalla legge, erano state regolarmente definite mediante il pagamento delle somme dovute e che l'Agenzia aveva depositato le relative attestazioni di regolarità. Ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere ed estinto il giudizio. La richiesta dell'Agenzia relativa a N.F. è stata ritenuta riferita a un soggetto che non figurava tra i ricorrenti, probabilmente per errore materiale. Le spese dell'intero procedimento sono state compensate.
Norme richiamate
D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12
Le liti fiscali di valore non superiore a 20.000 Euro in cui è parte l'Agenzia delle entrate, pendenti alla data del 31 dicembre 2011 dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, con il pagamento delle somme determinate ai sensi della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 16.
La norma consente la definizione agevolata delle liti fiscali entro il limite di valore previsto, purché la lite sia pendente alla data indicata e il soggetto che ha introdotto il giudizio presenti la domanda e versi le somme dovute.
D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, lett. d)
Gli uffici trasmettono agli organi giudiziari presso cui pendono le liti, la comunicazione di regolarità del pagamento.
La comunicazione o attestazione dell'Amministrazione finanziaria sulla regolarità del pagamento documenta il perfezionamento della definizione agevolata e consente al giudice di dichiarare estinto il giudizio.
L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 16
La disposizione è richiamata per determinare le somme da versare ai fini della definizione della lite fiscale.
Massime di principio
- Quando una controversia tributaria viene regolarmente definita mediante una procedura di condono o definizione agevolata applicabile al caso concreto, il giudice deve dichiarare cessata la materia del contendere e estinguere il giudizio.
- La definizione richiede il rispetto di tutti i presupposti normativi, tra cui il limite di valore della lite, la pendenza alla data prevista, la presentazione della domanda da parte dell'introduttore del giudizio e il pagamento delle somme dovute.
- L'attestazione dell'Amministrazione finanziaria relativa alla regolarità del pagamento costituisce elemento documentale sufficiente a comprovare il perfezionamento della definizione, salvo contestazioni specifiche.
- Una transazione o un accertamento con adesione non determina automaticamente l'estinzione del processo se non coincide con la procedura normativa applicabile o se non risultano documentati gli adempimenti richiesti.
- Se l'Amministrazione indica erroneamente come parte un soggetto che non figura tra i ricorrenti, il giudice può considerare il riferimento un mero errore materiale senza incidere sull'esito del giudizio.
- L'estinzione del giudizio non equivale necessariamente all'accoglimento nel merito delle doglianze del contribuente: in questo caso l'esito deriva dalla definizione agevolata della lite, non dalla valutazione delle violazioni di legge o dell'omessa motivazione.
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