Circolare numero 73 del 11-7-2008
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce l’estensione, dal 1° gennaio 2005, del trattamento di integrazione salariale straordinaria e della mobilità al personale, anche navigante, dei vettori aerei e delle società da questi derivate in caso di riorganizzazione o trasformazioni societarie. Precisa le regole sulla rioccupazione in costanza di prestazioni, gli obblighi di comunicazione all’INPS, le condizioni particolari per piloti e personale di volo non pilota ai fini del mantenimento dell’abilitazione, e le modalità di verifica del diritto alle prestazioni tramite autocertificazione e documentazione di volo. Indica inoltre le conseguenze della mancata comunicazione o della mancata produzione dei documenti, nonché i rapporti con i Centri per l’impiego e il recupero delle somme indebite.
Estensione CIGS e mobilità al personale navigante dei vettori aerei e controlli su rioccupazione e diritto alle prestazioni
Estensione della CIGS e della mobilità al personale navigante
La circolare disciplina l’applicazione dell’art. 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, che, a decorrere dal 1° gennaio 2005, estende il trattamento di integrazione salariale straordinaria e il trattamento di mobilità al personale, anche navigante, dei vettori aerei e delle società da questi derivanti in conseguenza di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie. La finalità è quella di coordinare la tutela previdenziale con le peculiarità operative del personale aeronautico.
Presupposti per l’accesso alle prestazioni
In caso di crisi occupazionale, ristrutturazione aziendale, riduzione o trasformazione di attività, il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali può concedere la CIGS per una durata massima di 24 mesi, sulla base di specifici accordi in sede governativa. Dal 1° gennaio 2005 i lavoratori delle imprese interessate possono altresì essere ammessi al trattamento di mobilità previsto dall’art. 7 della legge n. 223/1991.
Rioccupazione durante il trattamento e obblighi di comunicazione
Per i casi di rioccupazione in costanza di prestazione trovano applicazione l’art. 8, comma 5, della legge n. 160/1988 e l’art. 9, comma 1, lett. d), della legge n. 223/1991, come modificato dall’art. 1-quinquies del D.L. n. 249/2004 convertito nella legge n. 291/2004 e successive integrazioni. La regola generale è la decadenza dal trattamento e dall’indennità in caso di omessa comunicazione preventiva all’INPS della rioccupazione.
Nel caso della mobilità, la rioccupazione deve essere comunicata alla Sede INPS competente entro 5 giorni dall’inizio dell’attività; in mancanza, il diritto si perde con decorrenza dall’inizio della rioccupazione. Se la comunicazione è effettuata correttamente, il lavoratore può:
- cumulare, anche parzialmente, il reddito da lavoro con il trattamento di integrazione salariale;
- svolgere lavoro subordinato a tempo parziale o determinato;
- mantenere l’iscrizione nelle liste di mobilità, con sospensione della relativa indennità.
La circolare richiama inoltre che, durante la CIGS, è sufficiente la comunicazione della propria reperibilità, mentre in caso di mobilità il beneficiario deve essere pienamente disponibile a essere chiamato a nuova occupazione. Il trattamento di mobilità non è più erogabile se il beneficiario si trasferisce o si rioccupa all’estero durante il periodo di godimento.
Salvaguardia delle abilitazioni di volo
La circolare dedica specifica attenzione alla tutela delle abilitazioni aeronautiche. Per mantenere il brevetto di volo, i piloti devono effettuare almeno 3 atterraggi e 3 decolli negli ultimi 3 mesi; tale attività risulta dal libretto di volo. Per il personale di volo non pilota, il mantenimento dell’abilitazione richiede almeno 40 ore di volo annue, annotate sull’attestato di volo.
Ai fini del controllo sulla rioccupazione, l’attività lavorativa che consenta di raggiungere tali minimi, se retribuita, non comporta decadenza dalla prestazione ma va considerata come periodo neutro ai fini dell’interruzione. Inoltre, solo per la salvaguardia del brevetto o dell’attestato di volo e nei limiti indicati, l’eventuale mancanza della preventiva comunicazione non determina decadenza.
Verifica del diritto alle prestazioni
Per tutte le domande, le Direzioni di produzione devono richiedere al personale navigante beneficiario di mobilità o integrazione salariale una autocertificazione con cui si attesti di non aver svolto lavoro in Italia o all’estero dalla data di inizio della prestazione INPS. L’autocertificazione deve essere consegnata entro 30 giorni dalla richiesta, salvo le comunicazioni di rioccupazione già inviate.
Il personale navigante deve inoltre esibire in originale il libretto di volo o l’attestato di volo. Le Direzioni INPS devono inserire nel fascicolo personale la fotocopia della prima pagina e dell’ultima annotazione di tali documenti; gli originali devono essere nuovamente presentati con cadenza trimestrale, con conservazione della relativa fotocopia nel fascicolo.
Conseguenze della mancata documentazione o di attività incompatibili
Se decorrono 30 giorni dalla richiesta, oppure scade il trimestre, senza la consegna dell’autocertificazione e l’esibizione dei documenti richiesti, le Direzioni devono sospendere l’erogazione del trattamento, che potrà essere ripresa solo al momento dell’adempimento. Qualora dal controllo emerga che il beneficiario ha svolto attività di lavoro, scatta la decadenza dal diritto e l’erogazione viene sospesa immediatamente, salvo le eccezioni previste per la salvaguardia del brevetto o dell’attestato di volo.
Rapporti con i Centri per l’impiego e recupero delle somme
L’esito dei controlli deve essere comunicato ai Centri per l’impiego, tramite lettera raccomandata o casella istituzionale se disponibile, per gli adempimenti di competenza. Quando, all’esito delle verifiche dei Centri per l’impiego, i beneficiari vengano cancellati dalle liste di mobilità, l’INPS procede al recupero di tutte le somme indebitamente percepite, sia a titolo di indennità sia a titolo di prestazione integrativa a carico del Fondo speciale.
Le Direzioni di produzione devono segnalare alla Direzione centrale Prestazioni a sostegno del reddito il nominativo dei beneficiari e gli importi erogati, distinti tra prestazione INPS e integrazione del Fondo speciale, per l’inoltro al Comitato Amministratore del Fondo stesso. La circolare ricorda infine che il Comitato amministratore del Fondo speciale, secondo il relativo Regolamento, non soddisfa le domande presentate dalle aziende in carenza di disponibilità finanziaria.
Punti principali
Estensione delle prestazioni al personale navigante
L’art. 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, con efficacia dal 1° gennaio 2005, estende il trattamento di integrazione salariale straordinaria e il trattamento di mobilità al personale, anche navigante, dei vettori aerei e delle società da questi derivanti a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie. In caso di crisi occupazionale, ristrutturazione aziendale, riduzione o trasformazione di attività, il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali può concedere la CIGS per 24 mesi sulla base di specifici accordi in sede governativa. I dipendenti delle imprese interessate possono essere ammessi anche alla mobilità ai sensi dell’art. 7 della legge n. 223/1991.
Rioccupazione e obblighi di comunicazione
Per la rioccupazione in costanza di trattamento di mobilità, integrazione salariale straordinaria e solidarietà trovano applicazione l’art. 8, comma 5, della legge n. 160/1988 e l’art. 9, comma 1, lett. d), della legge n. 223/1991, come modificato dall’art. 1-quinquies del D.L. n. 249/2004 convertito nella legge n. 291/2004. La mancata comunicazione preventiva all’INPS della rioccupazione comporta la decadenza dal trattamento e dall’indennità. In caso di mobilità, la rioccupazione deve essere comunicata alla Sede INPS competente entro 5 giorni dall’avvenuta rioccupazione; in difetto, il diritto si perde con decorrenza dall’inizio della rioccupazione.
Effetti della rioccupazione sui trattamenti
Se la comunicazione è regolare, il lavoratore può cumulare, anche parzialmente, il reddito da lavoro con il trattamento di integrazione salariale oppure, nel caso della mobilità, svolgere attività di lavoro subordinato a tempo parziale o determinato mantenendo l’iscrizione nelle liste di mobilità, con sospensione della relativa indennità. Durante la CIGS è richiesta la sola comunicazione della reperibilità, mentre per la mobilità è necessaria la piena disponibilità ad essere chiamati a nuova occupazione. Il trattamento di mobilità non è erogabile se il beneficiario si trasferisce o si rioccupa all’estero durante il periodo di godimento.
Salvaguardia del brevetto di volo e dell’attestato di volo
Per i piloti, ai fini del mantenimento del brevetto di volo, è necessario svolgere almeno 3 atterraggi e 3 decolli negli ultimi 3 mesi; l’attività è attestata sul libretto di volo. Per il personale di volo non pilota, ai fini del mantenimento dell’abilitazione, è richiesto lo svolgimento di almeno 40 ore di volo annue, risultanti dall’attestato di volo. L’attività lavorativa che copra tali minimi, se retribuita, non determina decadenza dalla prestazione ma è considerata periodo neutro ai fini dell’interruzione della prestazione; per la sola salvaguardia delle abilitazioni, l’eventuale mancanza di preventiva comunicazione non comporta decadenza.
Verifica del diritto alle prestazioni e controlli documentali
Per tutte le domande di prestazione, le Direzioni di produzione devono richiedere al personale navigante beneficiario di mobilità o CIGS un’autocertificazione attestante di non aver svolto lavoro, in Italia e/o all’estero, dalla data di inizio della prestazione INPS, da presentare entro 30 giorni dalla richiesta, salvo le comunicazioni di rioccupazione già inviate. Inoltre, i beneficiari devono esibire in originale il libretto di volo o l’attestato di volo; le Direzioni devono conservare nel fascicolo personale la fotocopia della prima pagina e dell’ultima annotazione. Gli originali devono essere nuovamente esibiti con cadenza trimestrale, con conservazione della relativa fotocopia.
Sospensione, decadenza e recuperi
Se entro 30 giorni dalla richiesta o alla scadenza del trimestre non vengono consegnati autocertificazione e documenti, le Direzioni sospendono l’erogazione del trattamento, che riprende solo dopo l’adempimento. Se dal controllo emerge un’attività lavorativa non compatibile, il beneficiario decade dal diritto e l’erogazione viene immediatamente sospesa, salvo la deroga per la salvaguardia del brevetto o dell’attestato di volo nei limiti indicati. Quando i Centri per l’impiego procedono alla cancellazione dalle liste di mobilità, l’INPS recupera le somme indebitamente percepite sia a titolo di indennità sia a titolo di prestazione integrativa a carico del Fondo speciale.
Flussi informativi e ruolo del Fondo speciale
L’esito dei controlli deve essere comunicato ai Centri per l’impiego tramite raccomandata o casella istituzionale, se attiva. Le Direzioni di produzione devono segnalare nominativi e importi erogati, distinguendo tra prestazione INPS e integrazione del Fondo speciale, alla Direzione centrale Prestazioni a sostegno del reddito per l’inoltro al Comitato Amministratore del Fondo stesso. La circolare ricorda infine che il Comitato amministratore del Fondo speciale, secondo il relativo Regolamento, non soddisfa le domande presentate dalle aziende in carenza di disponibilità finanziaria.
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