Circolare numero 74 del 15-7-2008
La presente circolare recepisce le innovazioni introdotte dal decreto legislativo n. 169/2007 entrato in vigore l’1.1.2008. Pertanto la circolare n. 53 del 7 marzo 2007 è integralmente sostituita dalla presente. 1. Premesse 2. Il Fondo di garanzia 2.1. I soggetti assicurati 3. Il Trattamento di fine rapporto 3.1. Presupposti per l’intervento del Fondo di garanzia 3.2. La richiesta di intervento 3.3. I documenti a corredo della domanda 3.4. Prescrizione 3.5. Tempi di definizione 3.6. Oneri accessori (interessi e rivalutazione monetaria) 3.7. Tassazione 3.8. Ricorsi amministrativi e giudiziali 4. I crediti di lavoro diversi dal trattamento di fine rapporto 4.1. Modalità applicative 4.2. I presupposti per l’intervento del Fondo di garanzia 4.3. La richiesta di intervento 4.4. I documenti a corredo della domanda 4.5. Prescrizione 4.6. Tempi di definizione 4.7. Oneri accessori (interessi e rivalutazione monetaria) 4.8. Tassazione 4.9. Ricorsi
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare aggiorna il quadro delle regole sul Fondo di garanzia INPS, alla luce della normativa nazionale, delle riforme fallimentari e delle situazioni transnazionali. Illustra chi può accedere alla tutela, quali presupposti sono richiesti nei casi di procedure concorsuali e di esecuzioni individuali, come si presenta la domanda e quali documenti occorrono. Sono inoltre indicati termini di prescrizione, tempi di definizione, criteri di tassazione, oneri accessori e rimedi amministrativi e giudiziali. La parte finale disciplina l’estensione della garanzia ai crediti retributivi diversi dal TFR, con limiti temporali, massimali e condizioni applicative specifiche.
Fondo di garanzia INPS per TFR e crediti di lavoro in caso di insolvenza del datore
Fondo di garanzia INPS per TFR e crediti di lavoro in caso di insolvenza del datore
La circolare fornisce un quadro aggiornato della disciplina del Fondo di garanzia INPS, istituito per assicurare ai lavoratori subordinati una tutela minima nei casi di insolvenza del datore di lavoro. Il documento riepiloga l’evoluzione normativa nazionale ed europea, i presupposti per l’accesso alle prestazioni, la documentazione richiesta, i termini di prescrizione e i rimedi amministrativi e giudiziali, distinguendo tra intervento per il TFR e intervento per i crediti di lavoro diversi dal TFR.
Quadro normativo e finalità della tutela
La disciplina muove dalla direttiva CEE 80/987/CEE, che ha previsto organismi di garanzia in sostituzione del datore insolvente per il pagamento di determinati crediti dei lavoratori. In Italia la materia è stata attuata con la legge n. 297/1982, che ha istituito il Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto, e con il d.lgs. n. 80/1992, che ha esteso la garanzia alle ultime retribuzioni. La circolare richiama anche il d.lgs. n. 186/2005, adottato per le situazioni transnazionali, e le riforme della legge fallimentare del 2006 e del 2007, che hanno inciso sui presupposti di accesso alla tutela.
Struttura del Fondo e finanziamento
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 88/1989, il Fondo afferisce alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti e presenta una contabilità separata. Il finanziamento è assicurato da un contributo esclusivamente a carico dei datori di lavoro pari allo 0,20% della retribuzione imponibile, elevato allo 0,40% per i dirigenti di aziende industriali. L’aliquota può essere modificata con decreto ministeriale, al fine di garantire il pareggio della gestione.
La circolare ricorda inoltre l’obbligo datoriale di indicare i dati relativi all’accantonamento del TFR nelle denunce annuali o mensili dei lavoratori, evidenziando l’evoluzione dei modelli dichiarativi nel tempo fino alla trasmissione mensilizzata dei dati retributivi e contributivi.
Soggetti tutelati ed esclusioni
Possono chiedere l’intervento del Fondo tutti i lavoratori dipendenti da datori di lavoro obbligati al versamento del contributo, compresi apprendisti e dirigenti di aziende industriali. La tutela è estesa anche ai soci di cooperative di lavoro; per questi ultimi la circolare precisa che i contributi versati prima dell’entrata in vigore della legge n. 196/1997 conservano efficacia ai fini delle prestazioni, con possibilità di coprire anche quote di TFR maturate anteriormente, purché i contributi risultino effettivamente versati.
In caso di decesso del lavoratore, la domanda può essere proposta dagli aventi diritto individuati secondo l’art. 2122 c.c., con preferenza per coniuge, figli e, se a carico del lavoratore, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo. Restano escluse le domande provenienti da cessionari del credito di TFR diversi dai soggetti legittimati. Sono inoltre esclusi i giornalisti, la cui tutela è assicurata dall’INPGI; se nel corso del medesimo rapporto vi è passaggio dall’iscrizione INPS all’INPGI, l’ente tenuto a garantire l’intera prestazione è quello competente al momento della cessazione del rapporto.
Il TFR: natura, maturazione e prescrizione
Il TFR, disciplinato dall’art. 2120 c.c., è la somma dovuta dal datore di lavoro alla cessazione del rapporto e si calcola applicando, per ciascun anno, una quota pari alla retribuzione annuale divisa per 13,5, con aggiunta della rivalutazione dell’importo accantonato l’anno precedente. Il diritto matura solo alla cessazione del rapporto; le quote annuali sono meri accantonamenti contabili.
La circolare chiarisce che la dichiarazione di fallimento o l’apertura di procedure di liquidazione coatta amministrativa o di amministrazione straordinaria non risolvono automaticamente il rapporto di lavoro. Occorre un evento estintivo del rapporto, come licenziamento o dimissioni. È inoltre precisato che, stante l’unicità del rapporto, il TFR maturato anche dopo l’apertura della procedura può essere posto a carico del Fondo se ammesso allo stato passivo in prededuzione.
Per il TFR il termine di prescrizione è quinquennale e decorre dalla cessazione del rapporto; se il diritto è riconosciuto con sentenza passata in giudicato, opera la prescrizione decennale.
Presupposti per l’intervento del Fondo nel caso di datore soggetto a procedure concorsuali
Quando il datore di lavoro è soggetto alla legge fallimentare, i requisiti richiesti sono tre: cessazione del rapporto di lavoro subordinato, apertura di una procedura concorsuale ed esistenza di un credito per TFR rimasto insoluto. La circolare richiama il criterio della soggettività dell’imprenditore commerciale privato, ai fini dell’applicazione della legge fallimentare, e ricorda che l’onere di provare il possesso dei requisiti che escludono il fallimento grava sull’imprenditore.
Sono richiamate le procedure che legittimano l’intervento del Fondo: fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria. È inoltre disciplinata l’ipotesi transnazionale: il Fondo interviene anche se la procedura è aperta in un altro Stato membro dell’Unione europea, purché l’attività sia svolta in almeno due Stati membri, l’impresa sia costituita secondo il diritto dello Stato in cui è aperta la procedura e il lavoratore abbia abitualmente operato in Italia con contribuzione al Fondo. L’intervento è previsto solo per procedure aperte dopo il 6 ottobre 2005.
La circolare segnala anche casi in cui non si apre la procedura concorsuale, ad esempio quando è decorso più di un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese o quando i debiti scaduti e non pagati accertati in istruttoria sono inferiori a 30.000 euro. In tali ipotesi le domande non sono accoglibili secondo la disciplina del Fondo per datori soggetti a procedure concorsuali.
Cessazione del rapporto e trasferimento d’azienda
La garanzia opera indipendentemente dalla causa di cessazione del rapporto: dimissioni, licenziamento o scadenza del termine. Un’attenzione particolare è riservata ai trasferimenti d’azienda, compresi affitto e usufrutto. In base all’art. 2112 c.c., il rapporto prosegue con il cessionario, che diviene l’unico obbligato al pagamento del TFR, anche per la parte maturata alle dipendenze del cedente.
Ne deriva che, se insolvente è il cedente, il Fondo non interviene perché il TFR è dovuto per intero dal cessionario; se invece fallisce il cessionario, il Fondo corrisponde l’intero TFR maturato. Per le aziende vendute in fallimento, amministrazione straordinaria, concordato con cessione dei beni o liquidazione coatta amministrativa, l’art. 47, comma 5, L. n. 428/1990 esclude l’applicazione dell’art. 2112 c.c. ai lavoratori che continuano con l’acquirente, sicché il Fondo paga il TFR maturato fino al trasferimento, salvo diverso accordo sindacale di accollo da parte dell’acquirente.
La circolare affronta anche il caso della CIGS ex art. 3 L. n. 223/1991, chiarendo che essa presuppone la reale prosecuzione del rapporto di lavoro con l’impresa fallita. In tal caso l’intervento del Fondo per la quota di TFR maturata prima della CIGS può essere richiesto solo alla cessazione effettiva del rapporto.
Nel concordato preventivo il Fondo corrisponde soltanto il TFR maturato prima del decreto di apertura della procedura, purché il rapporto sia cessato al momento della richiesta.
Presupposti per l’intervento del Fondo nel caso di datore non soggetto a procedure concorsuali
Quando il datore non è assoggettabile alla legge fallimentare, i requisiti sono più articolati: cessazione del rapporto, inapplicabilità delle procedure concorsuali per mancanza dei requisiti soggettivi, insufficienza delle garanzie patrimoniali dopo l’esecuzione forzata ed esistenza del credito insoluto. La prova della non fallibilità va normalmente fornita mediante decreto del Tribunale che reietta l’istanza di fallimento per insussistenza dei presupposti, salvo casi specifici.
La circolare indica quando tale decreto non è necessario: se l’INPS ne è già in possesso; se il datore è imprenditore agricolo; se si tratta di una s.r.l., anche unipersonale, e il lavoratore produce i bilanci depositati da cui risultino rispettati i limiti di attivo, ricavi e debiti previsti dalla legge fallimentare; oppure se il datore è imprenditore individuale o società di persone con media non superiore a tre dipendenti nei tre anni precedenti.
Per dimostrare l’insufficienza delle garanzie patrimoniali è sufficiente un’esecuzione seria e adeguata, non necessariamente esperita in tutte le forme possibili. In concreto, la circolare considera idonei i verbali di pignoramento mobiliare negativo eseguiti presso i locali dell’azienda e presso i luoghi rilevanti per il datore, oltre alla documentazione immobiliare che provi l’assenza di beni o la loro incapienza rispetto alle ipoteche. È equiparato al pignoramento negativo anche quello mancato per irreperibilità o assenza del debitore, in particolari condizioni.
Se il datore è deceduto, le azioni esecutive devono essere rivolte contro tutti gli eredi; qualora vi sia eredità giacente o accettazione con beneficio d’inventario, l’accesso alla tutela del Fondo è possibile solo dopo la liquidazione concorsuale ex art. 499 c.c. e purché il credito resti insoddisfatto per incapienza dell’asse ereditario. In ogni caso, il credito del lavoratore deve risultare accertato giudizialmente.
Domanda di intervento: modalità, termini e documenti per il TFR
La domanda va presentata dal lavoratore o dagli eredi alla sede INPS competente per la residenza dell’assicurato; per i residenti all’estero vale l’ultima residenza italiana o il domicilio eletto. La domanda può essere inoltrata sul modello TFR/CL-SR50 o in carta semplice, purché contenga tutte le informazioni richieste; se non firmata davanti al funzionario, va allegata copia del documento di identità.
I termini di presentazione variano in base alla procedura:
- fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria: dal 15° giorno successivo al deposito dello stato passivo reso esecutivo;
- impugnazioni/opposizioni sul credito: dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza che le definisce;
- concordato preventivo: dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza, oggi decreto, di omologazione o della decisione sulle impugnazioni;
- insinuazione tardiva: dal giorno successivo al decreto di ammissione al passivo o alla sentenza sulla contestazione;
- esecuzione individuale: dal giorno successivo al verbale di pignoramento negativo o, se positivo, al provvedimento di assegnazione del ricavato.
La circolare elenca la documentazione richiesta nei diversi casi, tra cui documento di identità, modello TFR3/bis, stato passivo o decreto di ammissione tardiva, attestazioni della cancelleria, e, per l’esecuzione individuale, titolo esecutivo, verbale di pignoramento negativo e visure immobiliari. Per il modello TFR3/bis è richiamato il ruolo del curatore fallimentare e del commissario liquidatore, quali sostituti d’imposta tenuti alla compilazione; in caso di rifiuto eccezionale, il lavoratore può integrare con documentazione e modello TFR3/bis sostitutivo.
Sono inoltre disciplinati i casi di eredità giacente e la domanda proposta dagli eredi, con distinta documentazione in caso di successione legittima o testamentaria.
Prescrizione, liquidazione, oneri accessori e ritenute sul TFR
La circolare ribadisce che per il TFR il termine di prescrizione resta quello quinquennale dell’art. 2948 c.c. Gli atti interruttivi compiuti nei confronti del datore producono effetti anche verso il Fondo, che, per giurisprudenza, è condebitore solidale. Nell’ambito delle procedure concorsuali, l’insinuazione al passivo interrompe la prescrizione per tutta la durata della procedura; se il credito è insinuato entro cinque anni dalla cessazione, la domanda al Fondo può essere proposta entro cinque anni dalla chiusura della procedura. Per il concordato preventivo, invece, non opera l’effetto interruttivo permanente e resta necessario rispettare il termine quinquennale tra cessazione e domanda.
L’INPS deve definire la prestazione entro 60 giorni dalla presentazione della domanda completa di tutta la documentazione. Gli oneri accessori sul TFR, anche se non ammessi nello stato passivo, sono dovuti dalla cessazione del rapporto sino al soddisfo. Le somme erogate sono soggette a ritenuta fiscale quale sostituto d’imposta; la riliquidazione dell’imposta avviene secondo il criterio dell’aliquota media dei cinque anni precedenti e l’accertamento dei crediti di lavoro si intende effettuato al lordo delle ritenute.
Ricorsi amministrativi e giudiziali
Contro il provvedimento di reiezione o la liquidazione inferiore a quella richiesta è ammesso ricorso amministrativo al Comitato provinciale entro 90 giorni dalla ricezione. Se l’INPS non adotta alcun provvedimento, il termine decorre dal 61° giorno successivo alla presentazione della domanda completa. Il ricorso va presentato all’ufficio che ha adottato il provvedimento.
La circolare sottolinea che i ricorsi tardivi, proposti dopo l’esaurimento del procedimento amministrativo, non incidono sulla decadenza annuale dell’azione giudiziaria; quelli ulteriormente tardivi devono essere rigettati senza esame nel merito. Per la domanda giudiziale relativa alle prestazioni del Fondo di garanzia continua a valere la decadenza annuale prevista per le prestazioni della Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti.
Crediti di lavoro diversi dal TFR
Il d.lgs. n. 80/1992 ha esteso la garanzia del Fondo ai crediti retributivi diversi dal TFR, ma solo entro limiti rigorosi. La tutela riguarda esclusivamente gli ultimi tre mesi del rapporto, purché ricompresi nei dodici mesi che precedono l’evento indicato dalla norma, variabile a seconda della procedura o dell’azione giudiziale. La circolare dettaglia il dies a quo per fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione straordinaria, esecuzione individuale e prosecuzione dell’attività dopo l’apertura della procedura.
Sono inclusi i crediti aventi natura retributiva propriamente detta, compresi tredicesima e mensilità aggiuntive, oltre alle somme dovute a titolo di malattia e maternità a carico del datore. Sono esclusi l’indennità di preavviso, l’indennità per ferie non godute e l’indennità di malattia a carico dell’INPS anticipata dal datore.
La garanzia è limitata a un importo pari a tre volte il massimale mensile della CIGS al netto delle trattenute assistenziali e previdenziali. La circolare richiama anche il superamento della precedente disciplina dell’incumulabilità con alcune prestazioni, in particolare alla luce della giurisprudenza comunitaria.
Domanda, prescrizione e documentazione per i crediti di lavoro diversi dal TFR
Per questa tipologia valgono gli stessi presupposti previsti per il TFR. Anche la domanda segue le stesse regole di presentazione, con documentazione specifica: modello CL, stato passivo o decreto di ammissione tardiva, atti di impugnazione, buste paga e, nei casi di esecuzione individuale, titolo esecutivo, verbale di pignoramento negativo, visure immobiliari e certificato di residenza del datore.
Il diritto alla prestazione si prescrive in un anno, ma, secondo la giurisprudenza richiamata, gli atti interruttivi compiuti verso il datore producono effetti anche nei confronti del Fondo. La circolare precisa tuttavia che, ai fini istruttori, resta necessario verificare che non siano trascorsi più di cinque anni tra la cessazione del rapporto e il deposito della domanda di ammissione al passivo, salvo interruzioni. Anche per questi crediti l’insinuazione al passivo produce effetti interruttivi per tutta la durata della procedura e la domanda al Fondo può essere proposta entro un anno dalla chiusura, secondo le modalità e i termini descritti. Le prestazioni sono soggette a tassazione quale reddito di lavoro dipendente e, se corrisposte in anni successivi rispetto a quello di maturazione del diritto, al regime della tassazione separata.
Punti principali
Premesse normative e finalità
La circolare richiama la direttiva CEE 80/987 e la sua attuazione in Italia con la legge n. 297/1982, che ha istituito il Fondo di garanzia per il TFR, e con il d.lgs. n. 80/1992, che ha esteso la tutela alle ultime retribuzioni. Viene inoltre richiamato il d.lgs. n. 186/2005 sulle situazioni transnazionali e si evidenzia l’impatto delle riforme fallimentari del 2006 e 2007 sulle condizioni di accesso alle prestazioni.
Struttura e finanziamento del Fondo
Il Fondo afferisce alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti e ha contabilità separata. È alimentato da un contributo a carico dei datori di lavoro pari allo 0,20% della retribuzione imponibile, elevato allo 0,40% per i dirigenti di aziende industriali; l’aliquota può essere modificata con decreto ministeriale per garantire il pareggio della gestione. I datori di lavoro devono indicare i dati di accantonamento del TFR nelle denunce annuali/mensili previste dal sistema contributivo.
Soggetti assicurati ed esclusioni
Possono chiedere l’intervento del Fondo tutti i lavoratori dipendenti da datori di lavoro tenuti al versamento del contributo, inclusi apprendisti e dirigenti di aziende industriali. La tutela è riconosciuta anche ai soci di cooperative di lavoro, con regole specifiche per i contributi versati prima e dopo il 1° luglio 1997. In caso di decesso del lavoratore, possono agire gli aventi diritto ex art. 2122 c.c. Sono escluse le domande di cessionari del credito non rientranti tra gli aventi diritto; i giornalisti sono esclusi perché coperti dall’INPGI.
Disciplina del TFR e maturazione del diritto
Il TFR ex art. 2120 c.c. è dovuto alla cessazione del rapporto e si calcola con una quota annua pari alla retribuzione divisa per 13,5, oltre alla rivalutazione dell’accantonamento precedente. La dichiarazione di fallimento o l’apertura di procedure concorsuali non estinguono di per sé il rapporto di lavoro; occorre un atto di cessazione effettiva, come licenziamento o dimissioni. Il diritto si prescrive in cinque anni dalla cessazione, salvo giudicato, quando il termine diventa decennale.
Presupposti per l’intervento in caso di datore soggetto a procedure concorsuali
I requisiti sono: cessazione del rapporto, apertura di una procedura concorsuale e credito per TFR rimasto insoluto. La circolare distingue i casi in cui il datore è assoggettabile alle procedure concorsuali ai sensi della legge fallimentare da quelli in cui non lo è, precisando che la prova del possesso dei requisiti di esenzione grava sull’imprenditore. Sono richiamate fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria, oltre alle ipotesi transnazionali aperte in altri Stati membri UE dopo il 6 ottobre 2005.
Casi di cessazione, trasferimento d’azienda e continuazione dell’attività
La garanzia opera indipendentemente dalla causa di cessazione del rapporto. Nei trasferimenti d’azienda, l’art. 2112 c.c. comporta di regola la continuazione del rapporto con il cessionario, che diventa obbligato al TFR; se fallisce il cedente il Fondo non interviene, mentre interviene se fallisce il cessionario. Per aziende in fallimento, amministrazione straordinaria, concordato con cessione dei beni o liquidazione coatta, l’art. 47, comma 5, L. 428/1990 consente che il TFR maturato fino al trasferimento resti a carico del cedente, salvo diverso accordo sindacale. È inoltre trattata la continuità del rapporto durante CIGS e la rilevanza del TFR maturato fino alla risoluzione.
Intervento per datore non soggetto a procedure concorsuali
Quando il datore non è assoggettabile a procedure concorsuali, occorrono: cessazione del rapporto, non fallibilità per mancanza dei requisiti soggettivi, insufficienza delle garanzie patrimoniali dopo esecuzione forzata ed esistenza del credito insoluto. Il lavoratore deve normalmente produrre il decreto di reiezione dell’istanza di fallimento per insussistenza dei presupposti, salvo casi specifici: possesso già in capo all’INPS, datore agricolo, s.r.l. con bilanci idonei, o imprenditore individuale/società di persone con media non superiore a tre dipendenti. La prova dell’insufficienza patrimoniale richiede un’esecuzione seria e adeguata e può essere dimostrata con verbali di pignoramento negativo, visure immobiliari e, in alcuni casi, con l’irreperibilità del debitore.
Domanda di intervento, termini e documentazione per il TFR
La domanda va presentata alla sede INPS competente per residenza del lavoratore o, per i residenti all’estero, per ultima residenza italiana o domicilio eletto. Può essere presentata con modello TFR/CL-SR50 o in carta semplice con gli stessi dati. I termini decorrono, a seconda della procedura, dal deposito dello stato passivo esecutivo, dalla decisione su opposizioni/impugnazioni, dall’omologazione del concordato, dall’ammissione tardiva o dall’esito del pignoramento. La circolare elenca in modo dettagliato i documenti richiesti per fallimento, concordato, procedure estere, esecuzione individuale, eredità giacente e domande degli eredi.
Prescrizione, tempi di definizione, oneri accessori e tassazione del TFR
Per il TFR continua a valere la prescrizione quinquennale dalla cessazione, con effetti interruttivi verso il Fondo derivanti dagli atti compiuti contro il datore di lavoro; nelle procedure concorsuali l’insinuazione al passivo interrompe la prescrizione per tutta la durata della procedura. L’INPS deve liquidare entro 60 giorni dalla domanda completa. Gli interessi e la rivalutazione spettano dalla cessazione del rapporto fino al soddisfo. Le somme erogate sono assoggettate a ritenuta fiscale come TFR, con riliquidazione da parte degli uffici finanziari secondo il meccanismo dell’aliquota media dei cinque anni precedenti.
Ricorsi amministrativi e giudiziali
Contro i provvedimenti di reiezione o liquidazione parziale è ammesso ricorso amministrativo al Comitato provinciale entro 90 giorni dalla ricezione; in caso di inerzia dell’Istituto, il termine decorre dal 61° giorno dalla domanda completa. La domanda giudiziale è soggetta a decadenza annuale, con termini che dipendono dall’andamento del procedimento amministrativo. I ricorsi presentati tardivamente rispetto al procedimento o alla decadenza non possono essere esaminati nel merito.
Crediti di lavoro diversi dal TFR: ambito di tutela
Il d.lgs. n. 80/1992 estende la tutela del Fondo ai crediti retributivi degli ultimi tre mesi del rapporto, purché ricompresi nei dodici mesi ancorati agli eventi indicati dalla norma: apertura della procedura concorsuale, ricorso per tutela dei crediti in sede individuale, o provvedimenti che segnano la cessazione dell’attività dopo la procedura. Il periodo deve essere individuato con precisione secondo la tipologia di procedura.
Crediti garantiti, esclusioni e massimale per le retribuzioni
Sono garantite le retribuzioni propriamente dette dell’ultimo trimestre, inclusi ratei di tredicesima e mensilità aggiuntive, nonché le somme per malattia e maternità a carico del datore; sono esclusi preavviso, ferie non godute e indennità di malattia anticipata ma a carico INPS. La garanzia è limitata a tre volte il massimale mensile della CIGS al netto delle trattenute, e la disciplina dell’incumulabilità con altre prestazioni è considerata superata o non più applicabile nei punti incompatibili con il diritto comunitario.
Domanda, prescrizione e tassazione dei crediti di lavoro diversi dal TFR
Per i crediti retributivi valgono i medesimi presupposti e la stessa disciplina di presentazione della domanda prevista per il TFR, con documentazione specifica (modello CL, stato passivo, buste paga e atti esecutivi). Il diritto alla prestazione si prescrive in un anno, ma l’azione contro il datore può interrompere anche il termine nei confronti del Fondo; è richiamata la necessità di verificare sempre il decorso di almeno cinque anni dalla cessazione del rapporto sino all’ammissione al passivo. Le somme sono redditi di lavoro dipendente e, se corrisposte in anni successivi, sono soggette a tassazione separata.
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