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Sentenza

Sentenza n. 2706/2026 - Catania, Sezione 2

per l'annullamento - degli atti della procedura selettiva interna per titoli per la progressione tra aree “in deroga” di 16 funzionari amministrativi, ai sensi dell’art. 13, comma 6, del contratto collettivo in data 16 novembre 2022, indetta con determinazione n. 64/2025; - in particolare, del provvedimento di esclusione comunicato con nota del 4 novembre 2025; - della determinazione n. 180/2025 di approvazione della graduatoria degli idonei; - dei verbali della commissione, incluso il verbale n. 6 in data 13 ottobre 2025 nella parte in cui dispone l’esclusione dell’interessata; - di ogni altro atto o provvedimento antecedente o successivo, comunque presupposto, connesso e/o consequenziale.

Giustizia amministrativa202600049

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalla procedura selettiva interna per la progressione all’area dei funzionari amministrativi e atti connessi, inclusa l’approvazione della graduatoria

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, dipendente comunale dal 30 dicembre 2006 e inquadrata come istruttore amministrativo, ha impugnato gli atti della selezione interna per titoli per 16 progressioni all’area dei funzionari amministrativi, indetta con determinazione n. 64 del 16 maggio 2025. Il bando prevedeva due modalità alternative di accesso: almeno cinque anni di esperienza e una laurea appartenente a specifiche classi o equipollente, oppure diploma di scuola secondaria superiore e almeno dieci anni di esperienza. Pur possedendo il diploma e oltre dieci anni di servizio, la candidata, laureata in Psicologia (titolo non compreso tra quelli ammessi per la prima modalità), aveva selezionato nel portale inPA l’opzione basata sulla laurea e sui cinque anni di servizio, indicando però il titolo effettivamente posseduto. Il Comune l’ha esclusa per mancanza del requisito relativo alla laurea dichiarata, con nota del 4 novembre 2025, sulla base del verbale della Commissione n. 6 del 13 ottobre 2025 e della determinazione n. 180 del 30 ottobre 2025. La ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell’art. 6 l. 241/1990 e dei principi di buon andamento, imparzialità, collaborazione e buona fede, nonché difetto di istruttoria e travisamento, per mancato soccorso istruttorio volto a correggere un errore materiale che assumeva riconoscibile; 2) violazione della tassatività delle cause di esclusione, dell’art. 9 del bando e del favor partecipationis, sostenendo che possedeva comunque i requisiti sostanziali alternativi; 3) violazione del bando e del CCNL, difetto di istruttoria, ingiustizia manifesta, travisamento, motivazione insufficiente e contraddittorietà, perché possedeva il requisito alternativo del diploma e dell’esperienza decennale. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità per mancato superamento della prova di resistenza e ha sostenuto che la scelta del percorso di accesso aveva effetti sulla valutazione e sul punteggio, sicché non poteva essere modificata dopo la scadenza. Ha inoltre eccepito l’improcedibilità per asserita tardività dell’integrazione del contraddittorio e contestato la produzione documentale successiva.

La decisione

Il Tribunale ha respinto l’eccezione di improcedibilità per tardiva integrazione del contraddittorio: la ricorrente aveva attivato tempestivamente le notificazioni presso gli indirizzi anagrafici, mentre i tempi di perfezionamento successivi dipendevano dall’irreperibilità delle destinatarie e dalle procedure notificatorie, nonché da inconvenienti tecnici non imputabili alla parte; il successivo rinvio dell’udienza aveva assicurato il termine a difesa dei controinteressati. Ha respinto anche l’eccezione di inammissibilità per mancato superamento della prova di resistenza: il candidato escluso prima della valutazione dei titoli ha interesse attuale alla rimozione dell’esclusione e alla partecipazione, senza dover dimostrare in anticipo che avrebbe ottenuto un posto; anche l’inserimento tra gli idonei non vincitori può costituire utilità apprezzabile. Nel merito, ha respinto il primo motivo: il soccorso istruttorio può regolarizzare irregolarità formali o documentali, ma non consentire di sostituire dopo la scadenza una scelta sostanziale relativa al percorso di accesso. Le due opzioni del bando avevano conseguenze diverse sul computo dell’anzianità e sulla valutabilità della laurea ai fini del punteggio; la modifica avrebbe quindi alterato la domanda e potenzialmente inciso sulla par condicio. La conoscenza comunale del servizio e la circostanza che la laurea presupponesse il diploma non autorizzavano la Commissione a scegliere al posto della candidata. La documentazione successivamente prodotta, pur provando diploma e anzianità decennale, attestava soltanto il possesso del requisito alternativo e non rendeva illegittima l’esclusione basata sul requisito espressamente dichiarato. Ha respinto il secondo motivo: l’art. 9, comma 1, n. 3, del bando prevedeva l’esclusione per la mancanza anche di uno solo dei requisiti di ammissione; accertata la non conformità della laurea in Psicologia alla modalità selezionata, l’esclusione applicava una causa prevista dalla lex specialis. La Commissione non era tenuta a sostituire d’ufficio l’opzione con quella alternativa. Il terzo motivo, relativo a difetto di istruttoria, travisamento, contraddittorietà e insufficienza motivazionale, è stato dichiarato assorbito dal rigetto delle censure precedenti; il Tribunale ha comunque rilevato che la Commissione aveva verificato coerentemente il requisito dichiarato e che la motivazione era logica e sufficiente. Ricorso integralmente respinto; spese compensate per la peculiarità della vicenda e la complessità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 6 l. 241/1990

    Come è noto, l'istituto del soccorso istruttorio, pur avendo portata generale, è finalizzato a consentire la regolarizzazione di dichiarazioni o documenti incompleti o affetti da irregolarità meramente formali; non può, tuttavia, essere invocato per sopperire a carenze sostanziali della domanda o per emendare errori che attengono alle scelte discrezionali del candidato, soprattutto quando queste abbiano una valenza strategica nell'economia della partecipazione alla procedura selettiva.

    Il soccorso istruttorio non consente di modificare una scelta sostanziale del candidato relativa al percorso di accesso, se questa scelta incide sulla valutazione dei titoli e sul punteggio; è limitato alla regolarizzazione di carenze o irregolarità formali.

  • art. 44, comma 3, c.p.a.

    In tale prospettiva, la rinnovazione delle notificazioni deve ritenersi tempestiva o, comunque, suscettibile di conservare gli effetti della prima richiesta ai sensi dell’art. 44, comma 3, c.p.a., avendo la ricorrente posto in essere tempestivamente tutte le attività necessarie all’adempimento dell’ordine di integrazione.

    La rinnovazione della notificazione può conservare gli effetti della prima richiesta quando il notificante abbia tempestivamente e diligentemente svolto le attività necessarie, anche se il perfezionamento della notifica avviene successivamente per circostanze non imputabili.

  • art. 71, comma 5, c.p.a.

    Ed infatti, con l’ordinanza sopra richiamata (ossia la n. 1772/2026), il Tribunale, preso atto del perfezionamento delle notificazioni in date diverse, ha rinviato la trattazione all’udienza del 1° ottobre 2026 proprio al fine di assicurare a tutti i controinteressati il rispetto dei termini a difesa.

    Il rispetto del termine dilatorio a difesa dei controinteressati può essere assicurato differendo l’udienza; la diversa data di perfezionamento delle notificazioni non determina di per sé tardività dell’integrazione a carico della parte diligente.

  • art. 5 del bando

    L’art. 5 del bando prevedeva due distinte e alternative modalità di accesso alla procedura: il possesso di almeno cinque anni di esperienza nel profilo unitamente a una delle lauree espressamente indicate, oppure il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado unitamente ad almeno dieci anni di esperienza.

    I requisiti di accesso erano articolati in due percorsi alternativi, la cui scelta spettava al candidato e non poteva essere sostituita d’ufficio dalla Commissione dopo la presentazione della domanda.

  • art. 9, comma 1, n. 3, del bando

    Si tratta, dunque, di una previsione che contempla espressamente la carenza di un requisito di ammissione quale causa di esclusione, in piena coerenza con il principio di tassatività, senza che sia necessario individuare una specifica disposizione riferita alla particolare modalità con cui, nel caso concreto, la carenza del requisito si è manifestata.

    La clausola che dispone l’esclusione per la mancanza di uno dei requisiti di ammissione copre la carenza del requisito costitutivo del percorso specificamente dichiarato; non occorre una distinta previsione per ogni modalità concreta in cui tale carenza si manifesta.

Massime di principio

  • Quando una procedura selettiva prevede percorsi alternativi di accesso che producono conseguenze diverse sulla valutazione dei titoli o sul punteggio, la scelta dichiarata dal candidato è sostanziale e non può essere modificata dopo la scadenza della domanda mediante soccorso istruttorio, anche se il candidato possiede i requisiti dell’opzione alternativa.
  • Il soccorso istruttorio nelle procedure selettive è diretto a regolarizzare carenze o irregolarità formali e documentali; non può essere utilizzato per rimediare a una scelta positiva del candidato che definisce il titolo di partecipazione e incide sulla sua posizione concorsuale, poiché ciò può alterare la par condicio.
  • La Commissione verifica i requisiti relativi al percorso di accesso effettivamente selezionato e dichiarato dal candidato; la conoscenza da parte dell’amministrazione di elementi idonei a integrare un percorso alternativo non la autorizza a sostituirsi al candidato nella scelta.
  • Il candidato escluso prima della valutazione dei titoli ha un interesse attuale alla rimozione dell’esclusione e alla riammissione, senza dover dimostrare preventivamente il superamento della prova di resistenza; l’utilità consiste già nella possibilità di partecipare e ottenere la valutazione della propria posizione.
  • Nell’ordine giudiziale di integrazione del contraddittorio, è tempestiva l’attività notificatoria avviata entro il termine assegnato quando il successivo perfezionamento dipenda da circostanze non imputabili al notificante, che si sia diligentemente riattivato dopo l’esito negativo; il termine a difesa dei destinatari può essere garantito mediante rinvio dell’udienza.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciLegittimazione e interesse a ricorrereTermini e notificazione del ricorso
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiSoccorso istruttorioConcorrenza ed evidenza pubblicaLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardività

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