Cassazione Penale, Sentenza n. 30654/2026 del 11/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per resistenza a pubblico ufficiale. Con un unico motivo ha dedotto la violazione degli artt. 157 e ss. c.p., sostenendo che il reato avrebbe dovuto essere dichiarato estinto per prescrizione. In particolare, ha contestato il calcolo del termine prescrizionale assumendo che la recidiva, pur contestata, non sarebbe stata considerata nel computo della pena e dunque non avrebbe potuto incidere sulla determinazione della prescrizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato. Ha affermato che, ai fini della prescrizione, la recidiva deve essere considerata quando integri una circostanza aggravante ad effetto speciale, anche se nel giudizio di bilanciamento con le attenuanti sia stata dichiarata subvalente o equivalente, poiché l'art. 157, comma 3, c.p. esclude che il bilanciamento ex art. 69 c.p. incida sulla determinazione del massimo edittale rilevante per la prescrizione. Ha quindi ritenuto corretto il calcolo operato dalla Corte territoriale, basato sulla recidiva reiterata specifica infraquinquennale e sui periodi di sospensione indicati in sentenza e non contestati. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 337 c.p.
norma incriminatrice per il reato oggetto della condanna confermata in appello.
art. 157 c.p.
ai fini della prescrizione occorre considerare la recidiva quale circostanza aggravante ad effetto speciale; il giudizio di bilanciamento ex art. 69 c.p. non incide sul calcolo del termine massimo prescrizionale.
art. 69 c.p.
il bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti non influisce sulla determinazione della pena massima rilevante per la prescrizione.
art. 157 e ss. c.p.
invocati dal ricorrente per sostenere l'estinzione del reato per prescrizione.
art. 69 cod. pen.
richiamato per escluderne l'incidenza sul termine di prescrizione.
Corte cost. n. 186 del 2000
richiamata in tema di condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria conseguente alla declaratoria di inammissibilità, in assenza di colpa nella proposizione del ricorso.
Massime di principio
- Ai fini del calcolo della prescrizione deve essere considerata la recidiva quando questa assuma natura di circostanza aggravante ad effetto speciale, anche se nel giudizio di bilanciamento sia stata ritenuta subvalente o equivalente alle attenuanti.
- Il giudizio di comparazione tra circostanze ex art. 69 c.p. non incide sulla determinazione del massimo edittale rilevante per la prescrizione, che va computato tenendo conto della sola struttura legale della fattispecie aggravata.
- Quando la censura sulla prescrizione si fonda su un errato computo del termine senza contestare i periodi di sospensione indicati in sentenza, il motivo può essere dichiarato manifestamente infondato.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che egli abbia proposto il gravame senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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