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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30352/2025 del 17/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (agenzia riscossione)

La controversia

Un agente della riscossione aveva notificato un'intimazione di pagamento ex art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973, relativa a dodici cartelle, tra crediti tributari ed extra-tributari. Il contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario di primo grado l'atto solo per la parte concernente i crediti tributari, ottenendone l'accoglimento. L'ente di riscossione aveva proposto appello, ma la Corte di giustizia tributaria di secondo grado lo aveva dichiarato inammissibile per difetto di jus postulandi del difensore del libero foro, ritenendo che l'ente dovesse essere difeso dall'Avvocatura dello Stato. Con il ricorso per cassazione l'ente ha dedotto la violazione delle norme sul patrocinio dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione nel processo tributario e della norma di interpretazione autentica che consente, nei casi previsti, il ricorso ad avvocati del libero foro; ha sostenuto che la costituzione in giudizio a mezzo avvocato esterno fosse valida e che l'appello non potesse essere dichiarato inammissibile.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo. Ha affermato che la disciplina del patrocinio dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione consente, nei casi previsti, l'utilizzo di avvocati del libero foro nel giudizio tributario e che la declaratoria di inammissibilità dell'appello per difetto di rappresentanza difensiva era errata. Poiché il giudice di merito non aveva esaminato le censure di appello nel merito, la Cassazione ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 50, comma 2, D.P.R. n. 602/1973

    ex art. 50, secondo comma

    richiamato come base dell'intimazione di pagamento notificata al contribuente

  • art. 11, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992

    consente la rappresentanza e difesa dell'Agenzia nelle controversie tributarie e non esclude l'utilizzo di avvocati esterni

  • art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992

    norma invocata nel motivo di ricorso insieme alle disposizioni sul patrocinio dell'ente

  • art. 15, comma 2-sexies, D.Lgs. n. 546/1992

    norma invocata nel motivo di ricorso

  • art. 1, comma 8, D.L. n. 193/2016, conv. in L. n. 225/2016

    richiamata quale base normativa del sistema di difesa dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione

  • art. 4-novies, D.L. n. 34/2019, conv. in L. n. 58/2019

    norma di interpretazione autentica in materia di difesa in giudizio dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, valorizzata per affermare la legittimità del patrocinio di avvocati del libero foro nei casi consentiti

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    parametro del vizio processuale denunciato in cassazione

  • art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933

    richiamato per il regime di difesa e per l'ipotesi di apposita motivata delibera nei casi speciali

  • artt. 4 e 17 del D.Lgs. n. 50 del 2016

    richiamati come limiti e criteri per l'affidamento del patrocinio a avvocati del libero foro

  • art. 1, comma 5, D.L. n. 193 del 2016, conv. in L. n. 225 del 2016

    richiamato per i criteri generali adottati dall'ente nella scelta del difensore

  • Protocollo d'Intesa 22 giugno 2017 tra Agenzia delle Entrate-Riscossione e Avvocatura Generale dello Stato

    secondo la Corte, per il giudizio di cassazione il patrocinio è convenzionalmente affidato all'Avvocatura dello Stato, salvo conflitto, indisponibilità o apposita delibera motivata

Massime di principio

  • Nel processo tributario l'Agenzia delle Entrate-Riscossione può essere validamente difesa da avvocati del libero foro nei casi consentiti dalla normativa e dagli accordi applicabili; la relativa legittimazione non richiede, di regola, specifica allegazione o prova nel singolo giudizio quando il difensore è scelto in base al sistema previsto.
  • La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione per difetto di jus postulandi è erronea se il sistema normativo consente la difesa dell'ente tramite avvocato esterno nel giudizio in questione.
  • La disciplina del patrocinio dell'Agenzia va distinta tra giudizio tributario di merito e giudizio di cassazione: nel primo opera la regola di legittima difesa anche tramite libero foro; nel secondo, in base al protocollo richiamato, il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato è la regola convenzionale, salvo i casi espressamente previsti.
  • Quando il giudice di appello definisce la controversia solo per una ragione processuale e non esamina i motivi di merito, l'accoglimento del ricorso per cassazione comporta cassazione con rinvio per il riesame delle censure non trattate.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioRiscossione
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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