Cassazione Civile, Ordinanza n. 30352/2025 del 17/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (agenzia riscossione)
La controversia
Un agente della riscossione aveva notificato un'intimazione di pagamento ex art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973, relativa a dodici cartelle, tra crediti tributari ed extra-tributari. Il contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario di primo grado l'atto solo per la parte concernente i crediti tributari, ottenendone l'accoglimento. L'ente di riscossione aveva proposto appello, ma la Corte di giustizia tributaria di secondo grado lo aveva dichiarato inammissibile per difetto di jus postulandi del difensore del libero foro, ritenendo che l'ente dovesse essere difeso dall'Avvocatura dello Stato. Con il ricorso per cassazione l'ente ha dedotto la violazione delle norme sul patrocinio dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione nel processo tributario e della norma di interpretazione autentica che consente, nei casi previsti, il ricorso ad avvocati del libero foro; ha sostenuto che la costituzione in giudizio a mezzo avvocato esterno fosse valida e che l'appello non potesse essere dichiarato inammissibile.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo. Ha affermato che la disciplina del patrocinio dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione consente, nei casi previsti, l'utilizzo di avvocati del libero foro nel giudizio tributario e che la declaratoria di inammissibilità dell'appello per difetto di rappresentanza difensiva era errata. Poiché il giudice di merito non aveva esaminato le censure di appello nel merito, la Cassazione ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 50, comma 2, D.P.R. n. 602/1973
ex art. 50, secondo comma
richiamato come base dell'intimazione di pagamento notificata al contribuente
art. 11, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992
consente la rappresentanza e difesa dell'Agenzia nelle controversie tributarie e non esclude l'utilizzo di avvocati esterni
art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992
norma invocata nel motivo di ricorso insieme alle disposizioni sul patrocinio dell'ente
art. 15, comma 2-sexies, D.Lgs. n. 546/1992
norma invocata nel motivo di ricorso
art. 1, comma 8, D.L. n. 193/2016, conv. in L. n. 225/2016
richiamata quale base normativa del sistema di difesa dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione
art. 4-novies, D.L. n. 34/2019, conv. in L. n. 58/2019
norma di interpretazione autentica in materia di difesa in giudizio dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, valorizzata per affermare la legittimità del patrocinio di avvocati del libero foro nei casi consentiti
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
parametro del vizio processuale denunciato in cassazione
art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933
richiamato per il regime di difesa e per l'ipotesi di apposita motivata delibera nei casi speciali
artt. 4 e 17 del D.Lgs. n. 50 del 2016
richiamati come limiti e criteri per l'affidamento del patrocinio a avvocati del libero foro
art. 1, comma 5, D.L. n. 193 del 2016, conv. in L. n. 225 del 2016
richiamato per i criteri generali adottati dall'ente nella scelta del difensore
Protocollo d'Intesa 22 giugno 2017 tra Agenzia delle Entrate-Riscossione e Avvocatura Generale dello Stato
secondo la Corte, per il giudizio di cassazione il patrocinio è convenzionalmente affidato all'Avvocatura dello Stato, salvo conflitto, indisponibilità o apposita delibera motivata
Massime di principio
- Nel processo tributario l'Agenzia delle Entrate-Riscossione può essere validamente difesa da avvocati del libero foro nei casi consentiti dalla normativa e dagli accordi applicabili; la relativa legittimazione non richiede, di regola, specifica allegazione o prova nel singolo giudizio quando il difensore è scelto in base al sistema previsto.
- La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione per difetto di jus postulandi è erronea se il sistema normativo consente la difesa dell'ente tramite avvocato esterno nel giudizio in questione.
- La disciplina del patrocinio dell'Agenzia va distinta tra giudizio tributario di merito e giudizio di cassazione: nel primo opera la regola di legittima difesa anche tramite libero foro; nel secondo, in base al protocollo richiamato, il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato è la regola convenzionale, salvo i casi espressamente previsti.
- Quando il giudice di appello definisce la controversia solo per una ragione processuale e non esamina i motivi di merito, l'accoglimento del ricorso per cassazione comporta cassazione con rinvio per il riesame delle censure non trattate.
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