Cassazione Penale, Sentenza n. 16130/2025 del 29/04/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale impugnava l'ordinanza della Corte d'appello di Napoli del 24/01/2025 che aveva respinto la richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena concessa a Vincenzo Criscuolo con sentenza irrevocabile del Tribunale di Paola del 2/11/2015. La richiesta di revoca era stata proposta in base all'art. 168, primo comma, n. 1 cod. pen. (richiamando l'art. 163, primo comma, n. 2), per la commissione da parte di Criscuolo di un nuovo delitto nel quinquennio successivo: il Tribunale di Napoli, con sentenza del 20/02/2019 (irrevocabile il 27/03/2019), lo aveva condannato a quattro mesi di reclusione e 200 euro di multa per reati (artt. 81, co. 2, 624, 625 c.p.). La Corte d'appello aveva invece rigettato l'istanza ritenendo che fosse proposta ai sensi dell'art. 168, quarto comma, e che la causa ostativa fosse documentalmente nota al Tribunale di Paola (per presenza del certificato penale), sicché la revoca non sarebbe stata ammissibile. Il Procuratore generale deduceva erroneità di questa qualificazione giuridica della domanda e chiedeva annullamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore generale, ritenendo che l'istanza fosse stata presentata ai sensi dell'art. 168, primo comma, n. 1 cod. pen. (in relazione all'art. 163, primo comma, n. 2) e non in base all'art. 168, quarto comma. La Corte ha osservato che la condanna del 20/02/2019 è successiva alla concessione della sospensione (2/11/2015) e quindi il Tribunale di Paola non poteva conoscerla al momento della decisione. Per tali ragioni la Suprema Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen.
«un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole, per cui venga inflitta una pena detentiva, o non adempia agli obblighi impostigli»
Base normativa richiamata dal Procuratore generale per chiedere la revoca automatica della sospensione condizionale quando il condannato commette un nuovo delitto nel periodo di efficacia del beneficio; la Corte ha ritenuto che l'istanza fosse correttamente proposta su questo presupposto.
art. 163, primo comma, n. 2, cod. pen.
Norma richiamata in relazione alla causa ostativa consistente nella commissione di un nuovo delitto nel quinquennio; la Corte ha ritenuto pertinente il richiamo a questa disposizione come presupposto della revoca ai sensi dell'art. 168, primo comma, n. 1.
art. 168, quarto comma, cod. pen.
Disposizione che disciplina la revoca della sospensione concessa in presenza di cause ostative conosciute o conoscibili; la Corte ha precisato che questa ipotesi è diversa da quella prevista dal primo comma, n. 1, e che il Giudice dell'esecuzione non poteva basare il rigetto su tale comma quando la causa ostativa (la condanna del 2019) è intervenuta dopo la concessione del beneficio.
art. 164, quarto comma, cod. pen.
Norma richiamata dal Giudice dell'esecuzione nella combinazione con l'art. 168, quarto comma, per dire che la sospensione non può essere concessa in presenza di cause ostative conosciute; la Cassazione ha ritenuto il richiamo inconferente nel caso di specie perché la causa ostativa era successiva alla concessione del beneficio e quindi non poteva essere nota al giudice della cognizione.
artt. 81, comma 2; 624; 625, primo comma, nn. 2 e 7, cod. pen.
Norme richiamate nel corpo della sentenza che definiscono il reato per cui Criscuolo è stato condannato con sentenza del 20/02/2019; tale condanna (pena detentiva) è il fatto nuovo che, secondo l'art. 168, primo comma, n. 1, comporta la revoca della sospensione condizionale.
Massime di principio
- Distinguere sempre la fonte giuridica della richiesta di revoca: art. 168, primo comma, n. 1 riguarda la commissione di un nuovo delitto (revoca obbligatoria se sussiste pena detentiva), mentre art. 168, quarto comma in combinato con art. 164, quarto comma riguarda la revoca quando la sospensione è stata concessa nonostante una causa ostativa nota o conoscibile al giudice di merito.
- Per valutare l'ammissibilità della revoca occorre verificare la cronologia: se la causa ostativa (es. una condanna) è intervenuta dopo la concessione della sospensione, il giudice che concesse il beneficio non poteva conoscerla e non può essere invocata come preclusiva al momento della concessione.
- Il Giudice dell'esecuzione non può rigettare una richiesta di revoca fondata sull'art. 168, primo comma, n. 1 sostenendo che la domanda riguarda l'art. 168, quarto comma, salvo che la documentazione dimostri che la causa ostativa fosse effettivamente nota al giudice di cognizione al momento della concessione.
- Il pubblico ministero che propone la revoca deve indicare chiaramente il fondamento normativo (art. 168, primo comma, n. 1 oppure art. 168, quarto comma) e fornire documentazione probatoria (sentenza di condanna, date, certificato penale) per consentire la corretta qualificazione giuridica della istanza.
- In caso di equivoco nella qualificazione giuridica da parte del giudice dell'esecuzione la Corte di legittimità può annullare e rinviare per un nuovo esame quando la motivazione si fonda su un'errata ricostruzione dei presupposti normativi o cronologici.
- Prassi consigliata per il giudice dell'esecuzione: acquisire il fascicolo del giudizio di merito e la documentazione penale aggiornata per verificare se la causa ostativa era documentamente conosciuta al momento della concessione del beneficio.
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