Ordinanza n. 594/2026 - Milano, Sezione 3
per l'annullamento, della nota GSE prot. GSEWEB/P20220365902 dell’8 luglio 2022 (All. 1), ricevuta a mezzo PEC in data 10/07/2022 (All. 2), avente ad oggetto “Comunicazione di inclusione nel perimetro di impianti interessati dall’articolo 15-bis del DL 27 gennaio 2022, n. 4, cd. 'Decreto Sostegni ter', intestati a GEOSOL SOCIETA' AGRICOLA A.R.L., CF: 01637000892, P.IVA: 01637000892”; pagina 2 di 9 2) della deliberazione ARERA n. 266/2022/R/EEL del 21 giugno 2022 (All. 3); 3) del provvedimento non noto con cui GSE e CSEA hanno predisposto la procedura per regolare le partite finanziarie relative al meccanismo di cui all’art. 5 della delibera ARERA 266/2022; della diffida GSE prot. DN2359308 del 17 febbraio 2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: comunicazione del GSE di inclusione nel perimetro degli impianti interessati dall'art. 15-bis del d.l. n. 4/2022, deliberazione ARERA n. 266/2022/R/EEL e procedura GSE-CSEA per la regolazione delle partite finanziarie relative al meccanismo di compensazione; successiva diffida GSE
Esito
Favorevole al resistente (autorità e gestore)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, la comunicazione con cui il GSE l'ha inclusa tra gli impianti soggetti al meccanismo previsto dall'art. 15-bis del d.l. n. 4/2022, la deliberazione ARERA n. 266/2022/R/EEL e il provvedimento non noto mediante il quale GSE e CSEA hanno predisposto la procedura di regolazione delle partite finanziarie. Con motivi aggiunti è stata contestata anche la diffida del GSE del 17 febbraio 2026. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificamente articolati i singoli vizi di legittimità dedotti; la domanda cautelare è stata esaminata con riferimento alla dubbia diretta impugnabilità degli atti del GSE e alla loro riconducibilità alla cognizione del giudice amministrativo, nonché alla prevedibilità delle pretese economiche e agli obblighi di qualificata diligenza gravanti sull'operatore del settore.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per insussistenza dei relativi presupposti. In primo luogo, ha rilevato che gli atti del GSE contestati presentano profili di dubbia diretta impugnabilità e di dubbia riconducibilità alla cognizione del giudice amministrativo, con conseguente incertezza sul fumus boni iuris. In secondo luogo, ha osservato che, considerati il momento di maturazione delle pretese del GSE e il quadro normativo e disciplinare noto, l'operatore del settore, tenuto a una qualificata diligenza, avrebbe dovuto predisporre misure gestionali e organizzative idonee a fronteggiare la situazione, anche rispetto agli investimenti realizzati in presenza di pretese ragionevolmente prevedibili. Il giudice ha inoltre escluso un pregiudizio irreversibile, rilevando che l'eventuale recupero delle somme riscosse sarebbe possibile qualora la decisione di merito fosse favorevole. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 15-bis d.l. 27 gennaio 2022, n. 4
La disposizione costituisce il riferimento normativo del meccanismo applicato agli impianti interessati e della controversa inclusione della ricorrente nel relativo perimetro.
art. 5 deliberazione ARERA n. 266/2022/R/EEL
La norma regolatoria disciplina il meccanismo di regolazione delle partite finanziarie oggetto della procedura predisposta da GSE e CSEA.
art. 55 c.p.a.
È la base normativa della domanda cautelare incidentale, valutata dal TAR ai fini della sospensione degli atti impugnati.
Massime di principio
- In sede cautelare, la dubbia diretta impugnabilità degli atti amministrativi e la loro incerta riconducibilità alla giurisdizione amministrativa possono escludere il fumus boni iuris necessario per la sospensione.
- Nel valutare la tutela cautelare relativa a pretese economiche maturate nell'ambito di un quadro normativo e regolatorio noto, il giudice può considerare la qualificata diligenza esigibile dall'operatore professionale e la ragionevole prevedibilità delle pretese, anche in relazione agli investimenti effettuati.
- La tutela cautelare può essere negata quando il pregiudizio economico prospettato non presenta carattere irreversibile, essendo possibile il recupero delle somme eventualmente riscosse in caso di esito favorevole del giudizio di merito.
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