Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25424/2026 del 07/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda un provvedimento del giudice dell'esecuzione che ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa in una precedente sentenza irrevocabile. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha sostenuto che la revoca opererebbe di diritto dalla data di irrevocabilità della sentenza che ha determinato la decadenza dal beneficio, con conseguente decorrenza da quella data del termine di prescrizione della pena ex art. 173 c.p., già maturato; con il secondo ha dedotto l'erronea applicazione degli artt. 163, 164 e 168 c.p., contestando la sussistenza dei presupposti per la revoca della sospensione condizionale, assumendo che il giudice della cognizione della seconda sentenza conoscesse già il precedente beneficio. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza. La Corte ha ritenuto infondato il ricorso, affermando che, in caso di revoca di diritto della sospensione condizionale, il termine di prescrizione della pena decorre non dal passaggio in giudicato della sentenza che costituisce causa di revoca, ma dal momento in cui la revoca è divenuta definitiva e la pena è divenuta eseguibile.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta l'ordinanza del Tribunale di Catania che aveva revocato la sospensione condizionale della pena e ha escluso che la prescrizione della pena fosse maturata a decorrere dalla data di irrevocabilità della sentenza che aveva determinato la revoca. Ha applicato il principio secondo cui, nelle ipotesi di sospensione condizionale poi revocata, il termine di prescrizione della pena decorre dal giorno in cui il provvedimento di revoca diviene definitivo, perché solo da quel momento la pena è concretamente eseguibile. Al rigetto è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.

    Usato come base formale dei motivi di ricorso per dedurre violazione di legge.

  • art. 168, comma 1, n. 1, c.p.

    La sospensione condizionale è revocata di diritto se, nel termine di legge, il condannato commette un delitto o una contravvenzione della stessa indole per cui sia inflitta pena detentiva, oppure non adempia agli obblighi imposti.

  • art. 173 c.p.

    La prescrizione della pena decorre dal momento in cui la pena diviene eseguibile; nelle ipotesi di sospensione condizionale revocata non decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che determina la revoca.

  • art. 172 c.p.

    Richiamato per ricostruire la disciplina della prescrizione della pena e il collegamento con l'eseguibilità della sanzione.

  • art. 167 c.p.

    È richiamato per ribadire che, se decorrono i termini senza cause di revoca, il reato si estingue e la pena non è eseguita.

  • art. 163 c.p.

    Richiamato dal ricorrente in relazione ai presupposti della sospensione condizionale.

  • art. 164, comma 2, c.p.

    Richiamato dal ricorrente in relazione ai limiti e presupposti del beneficio.

  • art. 164, comma 5, c.p.

    Richiamato dal ricorrente in relazione ai limiti e presupposti del beneficio.

  • art. 133 c.p.

    Criterio di valutazione della prognosi sulla non recidivanza ai fini della concessione del beneficio.

  • art. 27, comma 1, Cost.

    La commissione del nuovo reato rileva come presupposto ostativo solo quando sia accertata con sentenza irrevocabile, in coerenza con la presunzione di non colpevolezza.

  • art. 616 c.p.p.

    Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali dopo il rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In caso di revoca di diritto della sospensione condizionale della pena, il termine di prescrizione della pena non decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che costituisce causa della revoca, ma dal giorno in cui il provvedimento di revoca diviene definitivo e la pena diviene eseguibile.
  • La revoca della sospensione condizionale ex art. 168, comma 1, n. 1, c.p. ha natura dichiarativa: il giudice dell'esecuzione prende atto di un effetto decadenziale già prodotto ope legis al verificarsi della nuova condanna rilevante.
  • La commissione del nuovo reato, quale fatto ostativo alla conservazione del beneficio, rileva se avvenuta entro il termine quinquennale o biennale previsto dalla legge; l'accertamento definitivo del nuovo reato è necessario per l'effetto ostativo, in ossequio alla presunzione di non colpevolezza.
  • La disciplina della prescrizione della pena è collegata all'eseguibilità concreta della sanzione: il termine non corre quando l'esecuzione è legalmente impedita per effetto del beneficio sospensivo non ancora revocato.
  • La concessione della sospensione condizionale risponde a finalità di prevenzione speciale e rieducazione, ma il beneficio viene meno quando sopravvengano indici certi che smentiscono la prognosi favorevole posta a base della sua concessione.

Come è indicizzato

MaterieLiberazione anticipataImpugnazioniPena e commisurazioneCause di non punibilità
RamiEsecuzione penaleProcesso penaleParte generale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.