Sentenza del 21/02/2017 n. 657 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Notifica dell'appello a mezzo posta - Assenza della ricevuta di spedizione - Produzione dell'avviso di ricevimento - Ammissibilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza di primo grado che aveva annullato l'accertamento per asserita invalidità della notifica del processo verbale di constatazione e dell'avviso di accertamento. Sosteneva che la notifica fosse valida e che F. P., quale rappresentante dell'associazione all'epoca dei fatti, fosse responsabile solidalmente. Gli appellati hanno eccepito, tra l'altro, l'inammissibilità dell'appello per il mancato deposito della ricevuta di spedizione della raccomandata e per la mancata riproposizione delle questioni di merito assorbite dalla sentenza di primo grado.
La decisione
La Commissione ha respinto l'eccezione relativa alla mancata produzione della ricevuta di spedizione, ritenendo sufficiente l'avviso di ricevimento prodotto, poiché la tempestività dell'appello non era contestata né dubbia. Tuttavia, ha dichiarato l'appello inammissibile perché l'Agenzia aveva dedotto soltanto vizi processuali relativi alla notifica, senza riproporre le contestazioni di merito contro la pretesa tributaria, che non erano state esaminate dal primo giudice. L'Agenzia delle Entrate è stata condannata al pagamento delle spese del grado, liquidate in 5.000 euro oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 22, commi 1 e 2, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Prevede il deposito della ricevuta di spedizione della raccomandata utilizzata per notificare il ricorso o l'appello.
La produzione dell'avviso di ricevimento può essere sufficiente a dimostrare la regolare notificazione dell'appello quando la tempestività non è contestata o dubbia. La ricevuta di spedizione diventa necessaria soprattutto per provare la data di invio in caso di contestazione o incertezza sul rispetto del termine.
Art. 56, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Le questioni e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, non espressamente riproposte in appello, si intendono rinunciate.
Le parti devono riproporre in appello le questioni di merito rimaste assorbite o non esaminate in primo grado, altrimenti rischiano di perderne la possibilità di esame.
Art. 59, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Disciplina i casi di rimessione della causa al primo giudice.
Quando non ricorre una delle ipotesi che consentono il rinvio al primo giudice, l'appellante non può limitarsi a censurare vizi processuali, ma deve contestare anche il merito della pretesa.
Art. 38 cod. civ.
Riguarda la responsabilità personale e solidale di chi agisce in nome e per conto di un'associazione non riconosciuta.
La responsabilità personale del rappresentante può essere fatta valere dall'amministrazione finanziaria, ma la decisione esaminata non arriva a pronunciarsi definitivamente sul merito, poiché l'appello è stato dichiarato inammissibile.
Art. 112 c.p.c.
Impone al giudice di pronunciarsi sulla domanda e sui motivi dedotti dalle parti, senza ultrapetizione.
L'Agenzia aveva denunciato che il primo giudice avesse deciso su un profilo diverso da quello effettivamente contestato, ma tale censura non è stata sufficiente a superare l'omessa riproposizione delle questioni di merito.
Art. 1957 cod. civ.
Prevede termini e condizioni per l'esercizio dei diritti del creditore nei confronti del fideiussore.
L'Agenzia aveva richiamato la norma per sostenere la permanenza della responsabilità solidale del rappresentante, ma la questione non è stata esaminata nel merito a causa dell'inammissibilità dell'appello.
Art. 148, comma 3, D.P.R. n. 917/1986 e L. n. 98/1991
Riguardano il regime agevolato applicabile, a determinate condizioni, agli enti associativi.
L'accertamento contestava il diritto dell'associazione alle agevolazioni fiscali in ragione dell'entità dei ricavi, ma la fondatezza sostanziale di tale contestazione non è stata valutata dalla Commissione d'appello.
Cass., Sezioni Unite, n. 12541/1998
Un appello fondato esclusivamente su vizi di rito, senza contestazione della fondatezza della pretesa, è inammissibile quando non sia possibile rimettere la causa al primo giudice.
L'appellante deve formulare una critica completa della sentenza, includendo sia gli eventuali errori processuali sia le ragioni per cui la pretesa sostanziale dovrebbe essere accolta.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la mancanza della ricevuta di spedizione non determina automaticamente l'inammissibilità dell'appello se è stato prodotto l'avviso di ricevimento e non vi sono dubbi sulla tempestività della notifica.
- Se la controparte contesta il rispetto dei termini, oppure la data di invio non è altrimenti dimostrabile, la ricevuta di spedizione diventa essenziale per provare la tempestività dell'impugnazione.
- L'appello deve contestare tutte le autonome ragioni della sentenza e riproporre le questioni di merito rimaste assorbite o non esaminate in primo grado.
- Un'impugnazione limitata ai soli vizi processuali può essere dichiarata inammissibile quando non sia possibile rinviare la causa al primo giudice e non siano state formulate contestazioni sulla fondatezza della pretesa tributaria.
- La regolarità della notifica dell'atto impositivo e la fondatezza sostanziale del tributo sono profili distinti: per ottenere la riforma della sentenza occorre, ove necessario, dedurre entrambi.
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