Sentenza del 30/09/2019 n. 24288 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il GPIF chiedeva il rimborso della differenza tra la ritenuta italiana applicata sui dividendi, pari al 32,4%, e quella massima del 15% prevista dall'art. 10 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Giappone. I dividendi erano stati corrisposti inizialmente a una partnership statunitense costituita come SPV dal trustee giapponese, per poi essere trasferiti al fondo pensione. La questione riguardava se il beneficio convenzionale spettasse al GPIF, residente in Giappone e beneficiario effettivo, nonostante il pagamento formale fosse transitato attraverso un intermediario residente negli Stati Uniti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza della C.T.R. del Piemonte e rinviato la causa alla stessa Commissione, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la regolamentazione delle spese. La Corte ha stabilito che l'art. 10 della Convenzione Italia-Giappone deve essere interpretato nel senso che il termine beneficiario comprende il beneficiario effettivo, anche se i dividendi sono stati pagati materialmente a un soggetto interposto. Pertanto, il transito dei dividendi attraverso l'SPV non esclude in linea di principio il diritto del GPIF al trattamento convenzionale, purché sia dimostrata la sua effettiva disponibilità giuridica ed economica dei dividendi e siano provati gli altri requisiti convenzionali. La Corte ha inoltre precisato che eventuali precedenti giudiziari relativi ad altri periodi d'imposta non producono automaticamente giudicato esterno per l'anno oggetto della causa.
Norme richiamate
Art. 10 della Convenzione Italia-Giappone contro le doppie imposizioni
I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono tassabili in detto altro Stato contraente. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati nello Stato della fonte, ma l'imposta non può eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi nei casi diversi da quelli qualificati al paragrafo 2, lettera a).
La disposizione si applica anche quando il dividendo è materialmente corrisposto tramite un intermediario, purché il soggetto residente nell'altro Stato contraente sia il beneficiario effettivo, cioè colui che dispone effettivamente e definitivamente del provento. Il riferimento testuale ai dividendi pagati non limita il beneficio al percettore formale.
Legge 18 dicembre 1972, n. 855
Ha ratificato in Italia la Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Giappone.
Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, artt. 31 e 32
Ogni trattato deve essere interpretato in buona fede, secondo il significato ordinario dei termini, nel loro contesto e alla luce dell'oggetto e dello scopo del trattato.
Le norme impongono un'interpretazione non meramente letterale, ma coerente con la finalità della convenzione, che è evitare la doppia imposizione senza consentire abusi o indebite traslazioni dei benefici convenzionali.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stata denunciata la violazione o falsa applicazione dell'art. 10 della Convenzione Italia-Giappone.
Art. 4, comma 2, lett. b), della Convenzione Italia-Stati Uniti
La disposizione è stata richiamata per evidenziare che, nel caso di entità trasparenti fiscalmente, la rilevanza convenzionale può dipendere dalla residenza e dall'assoggettamento a imposizione dei soci o beneficiari effettivi, non necessariamente dall'entità interposta.
Principio del beneficiario effettivo nell'ordinamento fiscale internazionale e Modello OCSE
Il beneficio dei trattati spetta soltanto al soggetto che abbia la disponibilità giuridica ed economica del reddito. La clausola impedisce fenomeni di treaty shopping e non esclude il beneficio quando il reddito transita attraverso un intermediario privo di autonoma titolarità sostanziale.
Principio del giudicato esterno in materia tributaria
Il giudicato relativo a un periodo d'imposta non si estende automaticamente ad altri periodi quando i requisiti fattuali, come residenza, beneficiario effettivo o assoggettamento a imposizione, possono mutare annualmente.
Massime di principio
- Nelle controversie sui trattati contro le doppie imposizioni occorre distinguere il percettore formale del reddito dal beneficiario effettivo: il beneficio convenzionale può spettare al secondo anche quando il pagamento transita attraverso banche, trustee, SPV o altri intermediari.
- La presenza di un'entità interposta non esclude automaticamente l'applicazione del trattato; è decisivo dimostrare che il soggetto residente nello Stato contraente abbia la disponibilità effettiva, giuridica ed economica del reddito e non sia un mero veicolo privo di autonomia sostanziale.
- Il contribuente che chiede il rimborso deve documentare, per ciascun periodo d'imposta, la residenza fiscale, la qualità di beneficiario effettivo, la misura della partecipazione eventualmente rilevante, l'assenza di una stabile organizzazione nello Stato della fonte e l'effettiva percezione dei dividendi.
- Le convenzioni anteriori all'introduzione espressa della formula beneficiario effettivo possono comunque essere interpretate alla luce della buona fede, dell'oggetto e dello scopo del trattato, così da contrastare sia gli abusi sia l'esclusione ingiustificata del titolare effettivo.
- Il passaggio del reddito attraverso un soggetto residente in un terzo Stato non determina necessariamente l'applicazione esclusiva della convenzione tra lo Stato della fonte e il terzo Stato: può rilevare la convenzione tra lo Stato della fonte e quello di residenza del beneficiario effettivo.
- Un precedente favorevole relativo ad altri anni non garantisce automaticamente il rimborso per il periodo controverso, perché i requisiti fiscali e sostanziali devono essere verificati con riferimento a ciascun anno.
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