Sentenza n. 51/2026 - Lecce, Sezione 3
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Brindisi – Sezione Lavoro, n. 227/2025, pubblicata il 12.02.2025, notificata al Ministero dell’Istruzione e del Merito in data 18.04.2025 e per la nomina, per il caso di ulteriore inadempimento, di un Commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva, con fissazione della somma di denaro eventualmente dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato da parte del funzionario preposto ai sensi e per gli effetti dell’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Brindisi – Sezione Lavoro n. 227/2025, passata in giudicato
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza deducendo che il Ministero, nonostante la sentenza del Tribunale di Brindisi – Sezione Lavoro n. 227/2025 fosse passata in giudicato e notificata il 18 aprile 2025, non aveva corrisposto quanto dovuto. La sentenza presupposta aveva accertato il diritto al beneficio economico di 500 euro annui per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 e aveva condannato il Ministero ad accreditare sulla Carta elettronica del docente l’importo nominale complessivo di 2.000 euro, oltre interessi o rivalutazione, nonché a rifondere le spese del giudizio presupposto. È stata inoltre chiesta, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una somma dovuta per ogni violazione, inosservanza o ritardo ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito senza contestare l’inadempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, ritenendo comprovati il passaggio in giudicato della sentenza presupposta, la sua notificazione al Ministero e l’inutile decorso del termine di 120 giorni previsto per l’esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni debitrici di somme di denaro. Ha ordinato al Ministero di dare completa esecuzione alla sentenza del Tribunale di Brindisi, per la sorte capitale oltre rivalutazione e/o interessi, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione. Per il caso di perdurante inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale per il personale scolastico presso il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori 60 giorni per provvedere. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, in quanto dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 500 euro oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. Il giudice ha ribadito che l’ottemperanza è limitata alla stretta esecuzione del giudicato, è distinta dall’esecuzione civile e costituisce un dovere inderogabile per l’amministrazione e i suoi funzionari.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
il giudizio di ottemperanza è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del Giudice Ordinario
Il giudizio amministrativo di ottemperanza può essere promosso per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
art. 87, comma 3, c.p.a.
Il termine per il deposito del ricorso è soggetto al dimezzamento nel rito applicabile al giudizio di ottemperanza.
art. 114, comma 2, c.p.a.
La regolarità del ricorso di ottemperanza richiede il rispetto delle condizioni processuali previste dalla disposizione, risultate osservate nel caso concreto.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La disposizione è richiamata con riferimento alla richiesta di fissazione di una somma dovuta per ogni violazione, inosservanza o ritardo nell’esecuzione del giudicato; la sentenza, tuttavia, provvede nominando il commissario ad acta e non liquida una specifica penalità.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
l’azione esecutiva nei confronti della Pubblica Amministrazione (debitrice di somme di denaro) non può essere iniziata se non dopo l’infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni, decorrente dalla notifica alla Pubblica Amministrazione del titolo esecutivo
Il decorso infruttuoso di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo alla pubblica amministrazione integra, nel caso concreto, il presupposto temporale per procedere all’esecuzione.
art. 91 c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza.
art. 26 c.p.a.
La regola della soccombenza è applicata alla liquidazione delle spese del giudizio amministrativo.
art. 93 c.p.c.
Le spese sono distratte in favore del difensore antistatario.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile davanti al giudice amministrativo per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
- L’ottemperanza ha ad oggetto la stretta esecuzione del giudicato e non consente di introdurre domande ulteriori o diverse, anche se collegate al contenuto della decisione da eseguire.
- L’esecuzione dell’ordine contenuto nel giudicato costituisce un dovere inderogabile d’ufficio per l’amministrazione destinataria, nonché per i suoi rappresentanti e funzionari.
- Quando una pubblica amministrazione debitrice di una somma di denaro non esegue una sentenza passata in giudicato notificata con formula esecutiva e decorre inutilmente il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’esecuzione entro un termine assegnato e nominare sin d’ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente o funzionario già appartenente alla struttura dell’amministrazione debitrice, con facoltà di delega; quando svolge tali funzioni nell’ambito del proprio rapporto di servizio, non è dovuto uno specifico compenso commissariale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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