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Sentenza

Sentenza n. 834/2026 - Cagliari, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600251

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione dei lotti e atti della procedura aperta per la stipula di convenzioni quadro relative a servizi di pulizia, sanificazione e servizi ausiliari, compresa la lex specialis

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione e gli atti della gara, chiedendo anche la declaratoria di inefficacia degli eventuali contratti. La procedura, suddivisa in sei lotti territoriali e da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, attribuiva 70 punti all’offerta tecnica e 30 a quella economica. Le censure riguardavano il criterio della “resa oraria giornaliera”: la formula tecnica Pi = Pmax × (Rmin / Ri) premiava la resa più bassa, mentre la stessa variabile, utilizzata per calcolare il monte ore e il costo della manodopera, rendeva economicamente più competitive le rese più elevate. La ricorrente ha dedotto contraddittorietà, manifesta irragionevolezza, sproporzione, violazione degli artt. 1, 5, 108 e 110 del d.lgs. n. 36/2023, dell’art. 97 Cost., dei principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento e concorrenza, nonché violazione della par condicio. Secondo la ricorrente, il sistema avrebbe premiato l’inefficienza, imposto una scelta irrazionale tra punteggio tecnico e competitività economica, alterato la graduatoria e utilizzato come parametro comparativo rese indicate in offerte successivamente escluse per anomalia. Le parti resistenti hanno eccepito, tra l’altro, la tardività dell’impugnazione della lex specialis e il difetto di interesse a ricorrere.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto tempestiva l’impugnazione, escludendo che le clausole contestate fossero immediatamente escludenti: esse non impedivano la partecipazione né rendevano incongruamente difficoltosa la formulazione dell’offerta, sicché la lesività concreta poteva essere apprezzata solo all’esito dell’applicazione dei criteri e della formazione della graduatoria. È stato inoltre riconosciuto l’interesse strumentale alla riedizione dell’intera gara, poiché la ricorrente deduceva vizi strutturali della lex specialis idonei, in caso di accoglimento, a travolgere l’intera procedura; non era quindi necessaria la prova di resistenza né la dimostrazione della posizione utile nella graduatoria. Nel merito, il Collegio ha riunito e respinto i primi due motivi, rilevando che la scelta dei criteri di valutazione rientra nella discrezionalità tecnica della stazione appaltante ed è sindacabile solo in presenza di manifesta illogicità, irragionevolezza o abnormità. La valorizzazione della resa più contenuta è stata ritenuta razionalmente giustificabile, perché può esprimere maggiore intensità, accuratezza e attenzione nell’esecuzione del servizio, e non necessariamente inefficienza. Le soglie minime previste dalla lex specialis escludevano inoltre offerte artificiosamente basse o irrealistiche. È stata respinta anche la censura relativa alla contraddizione tra offerta tecnica ed economica: la diversa incidenza della resa nei due ambiti costituisce, secondo il TAR, la fisiologica dialettica tra qualità ed economicità propria dell’offerta economicamente più vantaggiosa, non una contraddizione patologica. La formula tecnica e il calcolo economico sono stati considerati complementari, poiché collegano il prezzo al modello organizzativo dichiarato dal concorrente. La verifica di anomalia, inoltre, ha finalità diversa dalla valutazione comparativa e l’eventuale esclusione successiva di offerte non sostenibili non invalida automaticamente i punteggi già attribuiti secondo regole uniformi. È stata infine respinta la censura sulla par condicio, non essendo stata dimostrata un’applicazione non uniforme dei criteri o una concreta alterazione della graduatoria. Le spese sono state compensate per la novità e peculiarità della questione.

Norme richiamate

  • art. 108 d.lgs. n. 36/2023

    La scelta dei criteri dell’offerta economicamente più vantaggiosa è legittima se i criteri sono collegati all’oggetto dell’appalto e consentono un effettivo confronto concorrenziale; nel caso concreto il criterio della resa è stato ritenuto funzionale alla valutazione delle modalità di esecuzione del servizio.

  • art. 110 d.lgs. n. 36/2023

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla sostenibilità delle offerte e alla verifica dell’anomalia; il giudice ha distinto la verifica di anomalia dalla precedente valutazione comparativa delle offerte.

  • art. 1 d.lgs. n. 36/2023

    Richiamato dalla ricorrente in relazione ai principi generali applicabili alla gara; il ricorso è stato respinto non essendo ravvisata una violazione dei principi di risultato e buon andamento.

  • art. 5 d.lgs. n. 36/2023

    Richiamato dalla ricorrente tra i principi asseritamente violati; il giudice non ha ravvisato un contrasto tra la lex specialis e i doveri di buona fede e affidamento.

  • art. 97 Cost.

    Il principio di buon andamento è stato ritenuto non violato, poiché la scelta di valorizzare una resa più contenuta poteva essere razionalmente collegata ad accuratezza e qualità del servizio.

  • art. 67 direttiva 2014/24/UE

    I principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento non risultano violati, poiché i criteri erano previamente stabiliti e applicati uniformemente ai concorrenti.

Massime di principio

  • Le clausole della lex specialis che disciplinano criteri di valutazione e formule di attribuzione dei punteggi, senza impedire la partecipazione o rendere incongruamente difficoltosa la formulazione dell’offerta, non sono soggette a immediata impugnazione: il termine decorre dall’atto applicativo che rende la lesione concreta, effettiva e attuale.
  • Quando il ricorso contesta vizi strutturali dell’intera lex specialis e mira alla riedizione della gara, sussiste un interesse concreto e attuale alla tutela strumentale, anche se il ricorrente non occupa una posizione utile nella graduatoria; non sono necessarie né la prova di resistenza né la prognosi sull’esito della futura gara.
  • La determinazione dei criteri di valutazione delle offerte, nell’ambito dell’offerta economicamente più vantaggiosa, rientra nella discrezionalità tecnica della stazione appaltante ed è sindacabile solo per manifesta illogicità, irragionevolezza, abnormità o incoerenza radicale rispetto all’oggetto e alle finalità dell’appalto.
  • La valorizzazione di una resa oraria più contenuta non è intrinsecamente irragionevole quando la stazione appaltante la considera indice di maggiore intensità, accuratezza e attenzione nell’esecuzione del servizio, anziché mero parametro di inefficienza o minore produttività.
  • La diversa incidenza di uno stesso parametro sull’offerta tecnica e su quella economica non determina di per sé una contraddizione illegittima: nell’offerta economicamente più vantaggiosa può riflettere il fisiologico bilanciamento tra qualità dell’esecuzione e sostenibilità economica, purché le formule siano coerenti, previamente stabilite e applicate uniformemente.
  • L’esclusione di alcune offerte per anomalia dopo l’attribuzione dei punteggi non invalida automaticamente la graduatoria né i criteri di valutazione, trattandosi di fasi con finalità distinte; occorre dimostrare una specifica violazione delle regole di gara o un’applicazione non uniforme dei criteri.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaOfferta e valutazioneRito appalti e sorte del contrattoLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieCriteri di aggiudicazione e punteggiAnomalia dell'offerta
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardività

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