Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 11/03/2019 n. 431 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Contenzioso - Precedente sentenza definitiva - Identità di elementi costitutivi della fattispecie - Giudicato esterno - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

ICA ha impugnato la sentenza della CTP di Massa Carrara che aveva annullato la richiesta di imposta sulla pubblicità relativa a due installazioni "p." assimilabili a bancomat. La concessionaria sosteneva che ogni annualità d'imposta costituisse un'obbligazione autonoma e non fosse vincolata dalle decisioni relative ad anni precedenti; contestava inoltre che la risoluzione del Dipartimento delle Finanze n. 2 del 24 aprile 2009 potesse ampliare le esenzioni previste tassativamente dall'art. 17, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 507/1993. Sosteneva infine che le installazioni fossero collocate lontano dalle vetrine e dagli ingressi dell'ufficio postale e costituissero quindi mezzi pubblicitari imponibili.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello di ICA e confermato l'annullamento della pretesa tributaria. Ha riconosciuto efficacia di giudicato esterno alle precedenti decisioni definitive riguardanti lo stesso soggetto, la stessa imposta e gli stessi mezzi, rilevando che non erano mutati i presupposti normativi e fattuali dell'imposizione. Ha inoltre attribuito valore interpretativo, e non innovativo, alla risoluzione del Dipartimento delle Finanze n. 2/2009, secondo cui le indicazioni relative a servizi come "Bancomat" costituiscono avvisi al pubblico esenti, purché non superino il limite dimensionale di mezzo metro quadrato e non contengano un messaggio pubblicitario. È stata ritenuta irrilevante la collocazione dell'apparecchiatura sull'ingresso o su altra parte della parete esterna. Nessuna statuizione sulle spese, poiché P. I. S.p.A. non si è costituita.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 17, comma 1, lett. b)

    esenzione per gli avvisi al pubblico che non superino la superficie di mezzo metro quadrato

    La norma è stata interpretata nel senso che le scritte dirette a informare il pubblico circa servizi disponibili, come "Bancomat", non sono messaggi pubblicitari e sono esenti, purché rispettino il limite dimensionale previsto e non contengano inviti o stimoli alla fruizione del servizio.

  • Risoluzione del Dipartimento delle Finanze n. 2 del 24 aprile 2009

    Le scritte "Bancomat", "Cambio", "Cassa continua", "Pagamento utenze", etc. ... vanno ritenute avvisi al pubblico ... sempre che non superino il limite dimensionale di mezzo metro quadrato

    La risoluzione non introduce una nuova esenzione, ma chiarisce e rende applicativi principi già contenuti nella disciplina dell'imposta, distinguendo gli avvisi informativi dai mezzi pubblicitari.

  • Giudicato esterno nel processo tributario

    l'efficacia preclusiva ... presuppone che si tratti dei medesimi accertamenti di fatto posti in essere nello stesso quadro normativo di riferimento

    Una sentenza definitiva relativa a un'annualità precedente può produrre effetti preclusivi su annualità successive quando riguardi gli stessi elementi costitutivi permanenti della fattispecie, le stesse parti, lo stesso tributo e gli stessi presupposti fattuali e normativi.

  • Cassazione, sentenze n. 1897/2011, n. 12348/2009 e n. 14714/2001

    Sono state richiamate dall'appellante a sostegno dell'autonomia delle singole obbligazioni tributarie per ciascun periodo d'imposta; il giudice non ha ritenuto tali argomenti decisivi nel caso concreto, caratterizzato dalla permanenza degli stessi presupposti.

Massime di principio

  • Nel contenzioso tributario, l'autonomia dei singoli periodi d'imposta non impedisce al giudicato esterno di operare quando la controversia riguarda elementi fattuali e giuridici permanenti, identici tra le annualità e riferiti alle stesse parti.
  • Per invocare il giudicato esterno occorre verificare l'identità del tributo, dei soggetti, dei mezzi o beni accertati, dei fatti rilevanti e del quadro normativo; la semplice coincidenza della materia non è sufficiente.
  • Le risoluzioni e circolari dell'amministrazione finanziaria non possono creare nuove esenzioni, ma possono essere utilizzate come elementi interpretativi quando chiariscono il significato e le modalità applicative di una norma esistente.
  • Un'indicazione relativa a un servizio, come "Bancomat", ha natura di avviso informativo e non di pubblicità quando si limita a facilitare l'accesso al servizio, non contiene messaggi promozionali e rispetta il limite dimensionale previsto dalla legge.
  • La posizione fisica dell'insegna o dell'apparecchiatura non è decisiva da sola: ciò che rileva è la funzione concreta del messaggio e il suo eventuale contenuto promozionale.
  • Quando il contribuente non si costituisce in appello, il giudice può comunque esaminare nel merito le questioni proposte dall'appellante, ma l'assenza della parte può comportare la mancata liquidazione delle spese in suo favore.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.