Sentenza del 12/01/2016 n. 8 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Imposta comunale di pubblicità per esposizioni - determinazione della superficie.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la determinazione della superficie imponibile ai fini dell'imposta comunale sulla pubblicità. Sono imponibili i messaggi idonei a promuovere la domanda di beni o servizi e la superficie rilevante è quella del mezzo pubblicitario. Devono essere esclusi gli elementi meramente accessori o di completamento privi di autonoma valenza pubblicitaria, nonché quelli che non fungono da collettori di clientela e si limitano ad agevolare la fruizione di un servizio già scelto da destinatari determinati. Inoltre, la superficie dichiarata si presume stabile nel tempo, salvo variazioni comunicate dal contribuente.
La decisione
Il principio affermato è che la superficie imponibile non coincide necessariamente con l'intera installazione, ma comprende solo le parti aventi effettiva funzione pubblicitaria o promozionale. Gli elementi accessori privi di autonoma capacità di richiamo della clientela sono esclusi. Tuttavia, opera una presunzione relativa di stabilità della superficie dichiarata: in assenza di una segnalazione del contribuente, l'amministrazione può fare riferimento alla superficie già dichiarata.
Norme richiamate
D.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 8
Ai fini della determinazione della superficie sottoposta a imposta comunale sulla pubblicità, l'art. 8 d.lgs. n. 507/1993 reca una presunzione legale relativa di stabilità nel tempo della superficie dichiarata.
La superficie dichiarata dal contribuente si presume stabile nel tempo, salvo prova o comunicazione di variazioni. Pertanto, grava sul contribuente l'onere di segnalare tempestivamente modifiche della superficie pubblicitaria.
Massime di principio
- Per determinare la superficie imponibile occorre distinguere le componenti con effettiva funzione pubblicitaria dagli elementi meramente accessori, tecnici o funzionali alla fruizione del servizio.
- Un elemento è normalmente imponibile quando è idoneo a richiamare una pluralità indeterminata di potenziali clienti; è invece tendenzialmente escluso quando si rivolge a utenti già determinati e serve soltanto a consentire o facilitare un servizio già scelto.
- La valutazione deve considerare dimensioni, forme, colori, collocazione e capacità dell'elemento di contribuire a un messaggio pubblicitario unitario.
- La superficie precedentemente dichiarata non si ridetermina automaticamente nel tempo: il contribuente deve comunicare le variazioni, altrimenti può continuare a operare la presunzione di stabilità.
- In caso di contestazione, il contribuente dovrebbe documentare con rilievi, fotografie e planimetrie quali parti dell'installazione abbiano effettiva funzione pubblicitaria e quali siano meramente accessorie.
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