Sentenza del 20/06/2019 n. 16566 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato gli avvisi di accertamento TARSU n. 1192, relativi agli anni 2003 e 2004, e n. 1193, relativi agli anni 2005, 2006 e 2007, notificati il 15 settembre 2007. Ha contestato la nullità degli atti per tardività, carenza o insufficienza della motivazione, omessa pronuncia sulle proprie domande e istanze istruttorie, errata determinazione della superficie tassabile, applicazione di tariffe ritenute illegittime e illegittimità dei regolamenti e delle delibere comunali. In particolare, sosteneva che il Comune fosse decaduto dal potere di accertamento e che la tariffa applicata agli esercizi alberghieri fosse eccessiva rispetto a quella prevista per le abitazioni.
La decisione
La Corte Suprema di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi relativi alla motivazione della sentenza, alla mancata considerazione delle istanze istruttorie, alla decadenza dell'Amministrazione, alla motivazione degli avvisi, alla superficie tassabile e alla disapplicazione dei regolamenti comunali. La notifica del 15 settembre 2007 è stata considerata tempestiva rispetto alle annualità 2003-2007, non essendo stati forniti elementi idonei a dimostrare un diverso termine di decorrenza. È stata inoltre ritenuta legittima, in linea generale, una tariffa TARSU per gli esercizi alberghieri superiore a quella delle abitazioni, in ragione della loro maggiore capacità di produrre rifiuti. Nessuna statuizione sulle spese di Cassazione è stata adottata, poiché il Comune non si è costituito. La società è stata condannata al versamento di un ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Legge n. 296 del 2006, art. 1, comma 161
Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
Il termine ordinario per l'accertamento degli omessi versamenti o delle omesse dichiarazioni relative ai tributi locali è quinquennale e decorre dall'anno in cui la dichiarazione o il pagamento avrebbero dovuto essere effettuati.
D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 70
I soggetti passivi hanno l'obbligo di presentare la denuncia di inizio occupazione o detenzione entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione medesima.
L'omessa denuncia TARSU costituisce violazione dell'obbligo dichiarativo e consente al Comune di procedere ad accertamento d'ufficio.
D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 71
Disciplina l'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni e degli omessi versamenti TARSU, nel rispetto del termine decadenziale previsto dalla normativa vigente.
D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62
Rileva per l'individuazione della superficie imponibile, ma la contestazione del contribuente è stata dichiarata inammissibile per mancata trascrizione del motivo d'appello e per carenza di specificità.
D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 68
Consente la classificazione delle superfici e l'applicazione di tariffe differenziate in base alla destinazione d'uso e alla potenziale produzione di rifiuti.
Codice di procedura civile, art. 112
Il vizio di omessa pronuncia riguarda domande di merito e non, di regola, le semplici istanze istruttorie; la mancata ammissione o valutazione di una prova deve essere dedotta secondo le regole proprie del vizio motivazionale e con specifica indicazione della sua decisività.
Codice di procedura civile, art. 132
Una motivazione sintetica non è apparente quando consente di comprendere le ragioni essenziali della decisione; un errore materiale sulle annualità, se non incide sulla decisione, non determina la nullità della sentenza.
Codice di procedura civile, art. 384
La Cassazione può correggere la motivazione o decidere la questione nel merito senza rinvio quando la questione giuridica è infondata, in applicazione dei principi di economia processuale e ragionevole durata del processo.
Costituzione, art. 111, comma 2
Il principio della ragionevole durata del processo giustifica una definizione della controversia senza rinvio quando l'esito non potrebbe comunque cambiare.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
In caso di rigetto integrale, inammissibilità o improcedibilità del ricorso, il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto.
Massime di principio
- Per verificare la tempestività di un accertamento tributario locale occorre individuare con precisione l'anno d'imposta, il termine entro cui doveva essere presentata la dichiarazione o effettuato il versamento e calcolare il quinto anno successivo; la contestazione deve essere documentata e riferita al corretto dies a quo.
- L'omessa presentazione della dichiarazione tributaria consente all'ente locale di procedere d'ufficio, ma l'avviso deve essere notificato entro il termine decadenziale e deve contenere elementi sufficienti a rendere comprensibili presupposto, imponibile, tariffa e annualità.
- Nel giudizio di Cassazione non è sufficiente affermare genericamente che la superficie tassata o la motivazione dell'avviso siano errate: occorre trascrivere gli atti rilevanti, indicare dove la questione è stata proposta e dimostrare la decisività degli elementi non esaminati.
- La mancata pronuncia su una richiesta di consulenza tecnica o su altra istanza istruttoria non equivale automaticamente a omessa pronuncia ai sensi dell'art. 112 c.p.c.; è necessario dimostrare che la prova avrebbe potuto condurre con certezza a un esito diverso.
- Le tariffe TARSU possono essere differenziate per categoria di attività. Una tariffa applicata agli alberghi o ad attività analoghe in misura superiore a quella delle abitazioni non è di per sé illegittima, se sostenuta dalla maggiore produzione potenziale di rifiuti e prevista dalla disciplina comunale.
- La contestazione di regolamenti e delibere comunali deve essere specifica e adeguatamente motivata; il giudice tributario può disapplicare l'atto amministrativo rilevante per la controversia, ma non basta un richiamo generico alla sua illegittimità.
- Errori materiali nella sentenza, come l'indicazione di annualità diverse da quelle effettivamente controverse, non comportano necessariamente nullità se risultano riconoscibili e non hanno inciso sul ragionamento decisorio.
- In caso di rigetto del ricorso per Cassazione, il contribuente può essere tenuto al raddoppio del contributo unificato, anche quando non vi sia una condanna alle spese perché l'Amministrazione non ha svolto difese.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 20 giu 2019Sentenza del 20/06/2019 n. 42 - Comm. Trib. II grado di Bolzano
- Sentenza · 20 giu 2019Sentenza del 20/06/2019 n. 521 - Corte di Giustizia UE
- Sentenza · 20 giu 2019Sentenza del 20/06/2019 n. 799 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 20 giu 2019Sentenza del 20/06/2019 n. 934 - Comm. Trib. Prov. Torino
- Sentenza · 20 giu 2019Sentenza del 20/06/2019 n. 1243 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 20 giu 2019Sentenza del 20/06/2019 n. 1857 - Comm. Trib. Prov. Salerno
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →