Ordinanza n. 411/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'annullamento del provvedimento di diniego di accesso adottato dal Comune di Amandola con nota prot. n. 0019422 del 16 dicembre 2025 comunicato il 17 dicembre 2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di accesso adottato dal Comune di Amandola
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego di accesso adottato dal Comune. Dopo il passaggio in decisione, il Collegio ha rilevato d'ufficio, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., ulteriori profili di possibile inammissibilità, diversi da quelli eccepiti dal Comune. In particolare, la procura speciale allegata al ricorso, sottoscritta dalla parte, risulta priva dell'autenticazione del difensore, non contenendo l'attestazione che la sottoscrizione sia stata apposta in sua presenza previo accertamento dell'identità del sottoscrittore. La mera firma digitale del difensore non è stata ritenuta idonea a supplire all'autenticazione; inoltre, essa sembrerebbe apposta soltanto sulla procura allegata alla copia notificata al Comune e non su quella depositata in giudizio. Il Collegio ha altresì rilevato che la procura sembrerebbe essere stata formata su foglio separato analogico con firma autografa, mentre la copia informatica depositata non recherebbe l'attestazione di conformità all'originale cartaceo. L'attestazione presente agli atti riguarderebbe invece la conformità di una copia cartacea a un originale telematico non presente e sarebbe priva della sottoscrizione del difensore.
La decisione
Il TAR non ha ancora definito il giudizio sull'impugnazione del diniego di accesso. Ha ritenuto che i vizi rilevati nella procura siano astrattamente idonei a determinarne la nullità e, conseguentemente, l'inammissibilità del ricorso, prospettando altresì l'impossibilità di sanatoria alla luce dell'Adunanza Plenaria n. 11 del 2025. Poiché tali profili non erano stati previamente sottoposti al contraddittorio, il Collegio ha avvisato le parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a. e ha assegnato dieci giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza per il deposito di memorie e dell'eventuale documentazione. La camera di consiglio è stata fissata per il 23 aprile 2026. Restano ferme le ulteriori eccezioni del Comune.
Norme richiamate
art. 73, comma 3, c.p.a.
Impone al giudice, quando intenda porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio e non previamente discussa, di sottoporla al contraddittorio delle parti assegnando un termine per memorie.
art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a.
Richiede che il ricorso sia sottoscritto dal difensore munito di procura speciale conferita anteriormente o contestualmente alla sottoscrizione del ricorso.
art. 44, comma 1, lett. a), c.p.a.
Collega alla mancanza o invalidità della procura speciale una nullità radicale idonea a rendere l'impugnazione inammissibile.
art. 83 c.p.c.
con atto pubblico o con scrittura privata autenticata
La procura speciale alle liti deve essere conferita nelle forme dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata; la disposizione si applica al processo amministrativo tramite il rinvio di cui all'art. 39 c.p.a.
art. 39, comma 1, c.p.a.
Rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile per quanto non disciplinato dal codice del processo amministrativo, tra cui la disciplina della procura alle liti.
art. 2703 c.c.
L'autenticazione consiste nell'attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza. Il pubblico ufficiale deve previamente accertare l'identità della persona che sottoscrive
L'autenticazione richiede l'attestazione della sottoscrizione in presenza del pubblico ufficiale e del previo accertamento dell'identità del sottoscrittore.
art. 8, comma 3, d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40
la procura alle liti si considera apposta in calce all'atto cui si riferisce: a) quando è rilasciata su documento informatico separato depositato con modalità telematiche unitamente all'atto a cui si riferisce; b) quando è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine, depositato con modalità telematiche unitamente all'atto a cui si riferisce
Disciplina le modalità con cui la procura separata si considera apposta in calce all'atto nel deposito telematico.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo il ricorso deve essere sottoscritto dal difensore munito di procura speciale conferita anteriormente o contestualmente alla sottoscrizione; la violazione di tale requisito può comportare la nullità radicale della procura e l'inammissibilità del ricorso.
- La procura speciale alle liti conferita su scrittura privata richiede un'autenticazione conforme all'art. 2703 c.c., con attestazione della sottoscrizione in presenza del pubblico ufficiale e del previo accertamento dell'identità del sottoscrittore; la sola firma digitale del difensore non sostituisce necessariamente tale attestazione.
- Quando la procura è rilasciata su foglio separato analogico e depositata telematicamente mediante copia informatica, la copia deve recare l'attestazione di conformità all'originale cartaceo da parte del difensore; una diversa attestazione relativa a un originale telematico non presente o priva della sottoscrizione del difensore non comprova tale conformità.
- La questione di possibile inammissibilità rilevata d'ufficio dopo il passaggio in decisione deve essere sottoposta al contraddittorio delle parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., mediante assegnazione di un termine per memorie e documenti prima della decisione.
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