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Cassazione Penale, Ordinanza n. 16815/2026 del 11/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., rilevata l'assenza di elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è proposto nell'interesse dell'imputato e deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per asserita mancanza di motivazione della sentenza impugnata. La censura, tuttavia, si limita a un richiamo meramente assertivo a massime giurisprudenziali e formula deduzioni generiche, senza confrontarsi in modo puntuale con le argomentazioni della decisione di merito, ritenute non manifestamente illogiche.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    Il motivo di ricorso per cassazione è stato dedotto sotto il profilo dell'assenza di motivazione, ma la censura è stata ritenuta generica e non specificamente correlata alla motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, salvo che non risulti assente la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000

    È richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria ex art. 616 cod. proc. pen. presuppone la non ravvisabilità dell'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che, denunciando il vizio di motivazione, si limiti a richiami astratti a precedenti giurisprudenziali senza un effettivo confronto con le specifiche argomentazioni della sentenza impugnata.
  • La deduzione del vizio di motivazione deve essere specifica e deve correlarsi in modo puntuale alla ratio decidendi della decisione impugnata; in difetto, la censura resta generica.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emerge assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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