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Sentenza

Sentenza n. 2051/2026 - Firenze, Sezione 2

Giustizia amministrativa202601889

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto della Questura di Siena di archiviazione dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto del 3 agosto 2026 con cui la Questura di Siena aveva archiviato la sua istanza di rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, chiedendone l’annullamento. La sentenza non riporta specifiche censure di merito: rileva che la controversia riguarda il riconoscimento della protezione speciale e che la relativa posizione è un diritto soggettivo, devoluto alla giurisdizione ordinaria.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, ritenendo che le controversie sul permesso di soggiorno per protezione speciale attengano a diritti soggettivi e spettino al Giudice Ordinario. Ha rimesso le parti a tale giudice, precisando che il processo può essere riassunto nei tempi e con le modalità dell’art. 11 c.p.a. Le spese sono state compensate, in ragione dell’errata indicazione del giudice competente contenuta nel provvedimento impugnato.

Norme richiamate

  • art. 11 c.p.a.

    Ritenuto pertanto di dichiarare il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione e di rimettere le parti al Giudice Ordinario, innanzi al quale il processo potrà essere riassunto nei tempi e con le modalità di cui all’articolo 11 del codice del processo amministrativo;

    Dichiarato il difetto di giurisdizione, la prosecuzione della causa davanti al giudice munito di giurisdizione avviene mediante riassunzione nei tempi e con le modalità previste dall’art. 11 c.p.a.

Massime di principio

  • Le controversie aventi a oggetto il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale riguardano diritti soggettivi e sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario.
  • Dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, le parti sono rimesse al giudice ordinario e il processo può essere riassunto secondo l’art. 11 c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieProtezione internazionale e specialeGiurisdizione e riparto
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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