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Sentenza

Sentenza del 27/06/2019 n. 17248 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava gli avvisi di accertamento ICI relativi agli anni 2005 e 2006, emessi dal Comune di Stresa per terreni edificabili destinati dal PRG anche a nuovi insediamenti alberghieri. La contribuente sosteneva, tra l’altro, che i terreni fossero pertinenze del complesso immobiliare denominato "(OMISSIS)" e quindi non autonomamente imponibili. Il Comune contestava invece la riduzione del valore imponibile operata dai giudici tributari, sostenendo che la CTR avesse disapplicato illegittimamente i valori stabiliti dalle delibere comunali e avesse motivato in modo insufficiente, senza considerare adeguatamente la potenzialità edificatoria, la destinazione turistico-ricettiva e la perizia dell’Agenzia del Territorio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo del Comune, chiarendo che i valori deliberati dal Comune per le aree edificabili sono criteri presuntivi e non vincolanti, suscettibili di prova contraria, e che il giudice può procedere a una stima autonoma applicando i parametri di legge. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo, perché diretto sostanzialmente a contestare una valutazione di fatto. Ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che la CTR aveva fornito una motivazione apparente, limitandosi a ripetere la motivazione della CTP senza esaminare concretamente i motivi d’appello e la perizia dell’Agenzia del Territorio. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, in diversa composizione, anche per le spese. Il ricorso incidentale della contribuente è stato rigettato: è stato confermato il giudicato esterno sulla non pertinenzialità dei terreni, formatosi per precedenti annualità, ma la quantificazione del valore imponibile dovrà essere nuovamente motivata e valutata dal giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 5

    Il valore delle aree fabbricabili è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione

    La determinazione del valore imponibile deve basarsi sul valore venale effettivo dell’area, considerando le caratteristiche concrete del terreno, la zona territoriale, la destinazione urbanistica, gli indici edificatori, i prezzi di mercato e gli eventuali oneri.

  • D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 2 e 5

    Le aree edificabili sono soggette a ICI in base al loro valore venale, tenendo conto della potenzialità edificatoria riconosciuta dagli strumenti urbanistici.

  • L. n. 446 del 1997, artt. 52 e 59

    Le delibere comunali che individuano valori di riferimento per le aree edificabili delimitano il potere di accertamento dell’ente e costituiscono elementi presuntivi, ma non stabiliscono valori inderogabili né impediscono la prova di un valore diverso.

  • D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 42

    La disposizione rileva per il riparto delle competenze tra Consiglio comunale e Giunta nell’adozione degli atti relativi ai valori delle aree edificabili.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 7 e 36, comma 2, n. 4

    Il giudice tributario può stimare autonomamente il valore dell’area sulla base degli elementi acquisiti, ma deve motivare in modo concreto e completo la decisione. La motivazione meramente apparente rende nulla la sentenza.

  • Art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La sentenza deve contenere una motivazione effettiva, idonea a rendere comprensibile il percorso logico seguito dal giudice. Il semplice richiamo alla decisione di primo grado, senza esame delle censure d’appello e delle prove, non è sufficiente.

  • Art. 360, comma 1, nn. 4 e 5, c.p.c.

    È censurabile in Cassazione la nullità della sentenza per motivazione apparente o l’omesso esame di un fatto decisivo nei ristretti limiti previsti dalla disciplina vigente.

  • Art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c.

    Il giudicato copre l’accertamento contenuto nella sentenza definitiva e può produrre effetti anche in controversie successive tra le stesse parti quando riguardi un punto fondamentale comune.

  • Art. 817 c.c.

    La qualificazione di un bene come pertinenza richiede un rapporto durevole di servizio o ornamento rispetto al bene principale. Se tale rapporto è stato definitivamente escluso con giudicato, la questione non può essere riesaminata per annualità successive, salvo mutamenti rilevanti della situazione.

  • L. n. 2248 del 1865, art. 5, allegato E

    La controversia distingue tra disapplicazione per illegittimità di un atto amministrativo e semplice valutazione della sua inadeguatezza nel caso concreto. Il giudice può non utilizzare i valori comunali senza dover necessariamente dichiarare illegittime le delibere.

  • D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 2, convertito nella L. n. 248 del 2006

    La norma è richiamata in relazione alla nozione di area fabbricabile e alla rilevanza della potenzialità edificatoria ai fini della determinazione del valore imponibile.

  • L. n. 212 del 2000, artt. 5, 6 e 7

    Le disposizioni riguardano gli obblighi di informazione, collaborazione, motivazione e garanzia del contribuente; nel caso concreto le relative doglianze sono state ritenute implicitamente respinte dalla conferma dei valori operata dai giudici di merito.

Massime di principio

  • I valori fissati dal Comune per le aree edificabili hanno normalmente funzione orientativa o presuntiva: il contribuente può dimostrare che il valore venale concreto sia inferiore e il giudice può effettuare una stima autonoma.
  • La valutazione deve considerare la concreta potenzialità economica dell’area, inclusi destinazione urbanistica, indici edificatori, destinazione turistico-ricettiva, condizioni del mercato, vincoli, costi e stato effettivo dell’utilizzabilità edificatoria.
  • L’assenza di un permesso di costruire non esclude automaticamente l’edificabilità né giustifica da sola una riduzione del valore: occorre spiegare quanto tale circostanza incida concretamente sul valore venale.
  • Una sentenza tributaria non può limitarsi a richiamare la decisione di primo grado o una precedente pronuncia, soprattutto se quella pronuncia è stata successivamente annullata. Deve esaminare le specifiche censure e le prove, come perizie e stime tecniche.
  • Il giudicato esterno può estendersi ad annualità fiscali diverse quando riguarda una qualificazione giuridica o una situazione di fatto stabile e durevole, come la sussistenza o meno del rapporto pertinenziale tra terreno e fabbricato.
  • Il principio di autonomia dei periodi d’imposta non impedisce l’efficacia del giudicato per elementi permanenti del rapporto tributario; impedisce invece di estendere automaticamente il giudicato a fatti variabili da un anno all’altro.
  • Quando la Cassazione rileva una motivazione apparente, normalmente non decide direttamente il valore imponibile, ma cassa la sentenza e rinvia al giudice di merito affinché rivaluti la controversia con motivazione completa.

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