Sentenza del 23/04/2020 n. 8075 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di avviso di rettifica e liquidazione relativo alla compravendita di un terreno edificabile (mq 9.292) il cui valore era stato rideterminato dall'Agenzia in Euro 882.740,00 a fronte del corrispettivo pattuito di Euro 300.000,00. I ricorrenti deducevano violazione dell'onere della prova (art. 2697 c.c.) e chiedevano che fosse valutata l'assenza nelle risultanze del procedimento dei quattro contratti utilizzati a titolo comparativo, nonché la non comparabilità dei valori utilizzati (contestando l'applicazione del DPR n.131/1986, art. 51, comma 3) e lamentavano l'omesso esame della perizia di parte.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che il giudice di merito avesse correttamente accertato l'adempimento dell'onere probatorio a carico dell'Amministrazione, avendo la motivazione indicato le caratteristiche del terreno rettificato e riprodotto le caratteristiche essenziali dei quattro atti comparativi la cui media era stata assunta a base della rettifica. La Corte ha inoltre rilevato l'inammissibilità/insussistenza delle censure per mancata indicazione di fatti decisivi nel ricorso per cassazione e ha escluso che la perizia di parte avesse introdotto un fatto decisivo non esaminato. I ricorrenti sono condannati alle spese di giudizio e al versamento dell'eventuale ulteriore contributo unificato previsto.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
Principio del riparto dell'onere della prova: la Corte ha confermato che l'Amministrazione ha assolto il proprio onere dimostrando, tramite la motivazione dell'atto, le caratteristiche del terreno e i confronti con atti di compravendita; in appello l'onere probatorio grava anche sull'appellante che deve dimostrare l'errore della decisione di primo grado.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 5
La Corte ha applicato i limiti di sindacabilità in cassazione: le censure di violazione di legge e di omesso esame di fatto decisivo sono vagliate con riferimento alla regola che l'omesso esame integra vizio solo se riguarda un fatto storico controverso e decisivo, discusso in giudizio e che, se esaminato, avrebbe mutato l'esito.
art. 366 c.p.c.
Richiesto il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione: il ricorso deve contenere in modo autonomo gli elementi che giustificano la cassazione; i ricorrenti non hanno riprodotto i motivi di appello né le specifiche risultanze probatorie, violando il requisito.
D.P.R. n. 131/1986, art. 51, comma 3
Norma sulla comparazione dei valori catastali/di mercato: la Corte ha ritenuto legittimo l'impiego dei valori medi desunti da atti di compravendita di suoli similari; non è stato dimostrato che i valori fossero inappropriate o che la comparazione fosse erronea.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 7
Norma sul processo tributario in merito all'onere probatorio e istruttoria: richiamata nella doglianza, la Corte ha ritenuto corretta la valutazione delle prove operata dal giudice di merito e non ha rilevato omissioni tali da configurare vizio di diritto.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
inserito dalla L. n. 228/2012, art. 1, comma 17
Norma sul contributo unificato: la sentenza attesta l'esistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.
Massime di principio
- In appello tributario l'appellante ha l'onere di dimostrare concretamente l'errore della decisione di primo grado: non basta una censura generica.
- L'Amministrazione può legittimamente correggere il valore di mercato di un bene utilizzando la media di atti di compravendita comparabili, purché la motivazione indichi le caratteristiche essenziali dei beni comparati.
- In cassazione il ricorso deve essere autosufficiente: occorre riprodurre e motivare le censure e gli elementi probatori ritenuti decisivi; l'assenza di tale autosufficienza può portare all'inammissibilità o al rigetto.
- La denuncia di omesso esame integra vizio solo se riguarda un fatto storico controverso e decisivo, già discusso tra le parti, che se esaminato avrebbe potuto modificare l'esito della controversia.
- La perizia di parte non è automaticamente decisiva: se non introduce confronti concreti e pertinenti, la sua produzione non impone la riforma della valutazione di merito.
- Le spese e gli oneri processuali, compreso il contributo unificato supplementare, seguono la soccombenza e possono essere applicati anche in sede di legittimità.
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