Sentenza n. 5937/2026 - Napoli, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rigetto della rendicontazione del progetto “Napoli Food & Culture Festival” finanziato nell'ambito del bando camerale per il 2021, oltre al preavviso di rigetto
Esito
Favorevole al resistente (ente erogatore)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, ammessa a un contributo di euro 82.600,00 a fronte di spese progettuali ammesse per euro 118.000,00, ha impugnato il rigetto della rendicontazione del progetto. L'amministrazione aveva ritenuto tardiva la documentazione, trasmessa il 20 giugno 2022, oltre 60 giorni dopo la data di conclusione dell'iniziativa, indicata dalla beneficiaria nel 13 aprile 2022. La ricorrente sosteneva che il progetto dovesse considerarsi concluso il 30 aprile 2022, includendo le attività amministrative e contabili necessarie alla chiusura, e deduceva l'erronea interpretazione del bando, la violazione dei principi di correttezza e buona amministrazione e l'errata individuazione del dies a quo del termine di rendicontazione. La Camera di Commercio ha eccepito il difetto di giurisdizione, trattandosi di controversia relativa alla fase esecutiva del rapporto contributivo.
La decisione
Il TAR ha accolto l'eccezione di difetto di giurisdizione e ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, ai sensi dell'art. 11 c.p.a. La controversia non riguarda la selezione delle proposte, l'ammissione al finanziamento o l'esercizio di discrezionalità nella concessione, poiché il contributo era già stato accordato; verte invece sull'interpretazione degli obblighi di rendicontazione e sull'accertamento del loro adempimento, ossia sulla fase esecutiva del rapporto e su una posizione di diritto soggettivo. Non sono stati esaminati nel merito i motivi relativi alla data di conclusione del progetto e alla tempestività della rendicontazione. Spese integralmente compensate per la peculiarità della questione, la natura della controversia e la decisione in rito.
Norme richiamate
Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 11 c.p.a., con indicazione del giudice ordinario quale giudice munito di giurisdizione.
Accertato il difetto di giurisdizione amministrativa, la tutela va devoluta al giudice ordinario, che il TAR indica quale giudice munito di giurisdizione.
art. 13 del bando
Il provvedimento impugnato trova, invece, il proprio fondamento esclusivamente nell’asserito mancato rispetto, da parte della beneficiaria, degli obblighi di rendicontazione stabiliti dall’art. 13 del bando.
La controversia sull'osservanza degli obblighi di rendicontazione fissati dal bando, dopo la concessione del contributo, attiene all'esecuzione del rapporto e non all'esercizio del potere di attribuzione del beneficio.
Massime di principio
- Nelle controversie relative a contributi pubblici, la giurisdizione amministrativa sussiste quando sono contestate la concessione del beneficio, la valutazione dei presupposti per attribuirlo o l'esercizio di poteri discrezionali nella fase genetica del rapporto.
- Appartengono alla giurisdizione ordinaria le controversie successive alla concessione del contributo che riguardano revoca, decadenza, mancato pagamento o rendicontazione, quando la decisione dipende dall'accertamento dell'adempimento degli obblighi del beneficiario e delle condizioni del finanziamento, senza rivalutazione dell'interesse pubblico o dei presupposti genetici.
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