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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8654/2024 del 28/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza per quattro motivi principali: 1) deduce violazione dell'art. 10 d.lgs. n. 74/2000 sostenendo che per integrare il reato sarebbe necessario un comportamento commissivo di distruzione o occultamento delle scritture e che la documentazione prodotta sarebbe stata sufficiente a ricostruire redditi e volume d'affari escludendo il dolo; 2) contesta la mancata concessione di attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena, richiamando artt. 62-bis e 163 c.p.; 3) denuncia violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. d), per mancata assunzione di prova decisiva (consulenza tecnica d'ufficio e audizione di tre testi) ritenute indispensabili per verificare la sufficienza della documentazione contabile; 4) deduce l'intervenuta prescrizione del reato, contestando il computo delle sospensioni e l'effetto di rinvii processuali non adeguatamente trascritti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Nel merito della valutazione d'ammissibilità la Corte ha ritenuto: il primo motivo generico e fattuale, rilevando che la documentazione prodotta era incompleta e non idonea a ricostruire ricavi e volume d'affari; il secondo motivo infondato essendo la valutazione sulle attenuanti e sulla personalità criminale una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità e la sospensione condizionale non era stata richiesta in appello; il terzo motivo inammissibile perché la mancata rinnovazione dell'istruttoria in appello non può esser censurata in cassazione salvo dimostrare lacune motivazionali decisive, non riscontrate; quanto alla prescrizione, la Corte ha ritenuto che non fosse maturata, avendo computato correttamente i termini e le sospensioni (compresa quella dovuta all'emergenza COVID e ad astensioni difensive), per cui il termine di prescrizione scade il 24/02/2024. Per effetto dell'inammissibilità del ricorso, la sentenza impugnata resta confermata. Inoltre la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e a una sanzione pecuniaria di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000

    Per l'integrazione del reato non è richiesta l'impossibilità assoluta di ricostruire il volume d'affari o i redditi; è sufficiente anche una impossibilità relativa e l'omessa tenuta o l'incompletezza della documentazione resa idonea l'accertamento induttivo.

  • art. 606, comma 1, lett. b) e lett. d), cod. proc. pen.

    La Corte ha ritenuto i motivi ex lett. b) (vizi di motivazione) e lett. d) (mancata assunzione di prove decisive) inammissibili perché il primo era generico/fattuale e il secondo improcedibile in cassazione salvo che sussistano prove sopravvenute o lacune motivazionali gravi non dimostrate.

  • art. 603 cod. proc. pen.

    Richiamato per distinguere i casi in cui la mancata assunzione di prove può costituire motivo ammissibile in cassazione: solo per prove sopravvenute o scoperte dopo la sentenza di primo grado può configurarsi una violazione rilevante ai sensi della lett. d).

  • art. 133 cod. pen.

    Riferimento ai criteri sulle attenuanti generiche: la loro concessione è valutazione di fatto che richiede elementi di segno positivo; l'assenza di elementi positivi legittima il diniego.

  • artt. 62-bis e 163 cod. pen.

    Richiamati dal ricorrente per ottenere la riduzione/attenuazione della pena e la sospensione condizionale; la Corte ha ricordato che l'applicazione delle circostanze e dei benefici è rimessa alla valutazione di merito e che la sospensione condizionale non può essere dedotta in cassazione se non richiesta in sede di merito.

  • art. 83, comma 4, d.l. 17 marzo 2020, n. 18

    Utilizzato per il computo delle sospensioni del corso della prescrizione dovute all'emergenza COVID-19; la Corte ne ha riconosciuto l'effetto ai fini della proroga dei termini di prescrizione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Invocato per la condanna alle spese del procedimento e alla sanzione pecuniaria quando il ricorso è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza; la Corte ha applicato la sanzione di 3.000 euro.

Massime di principio

  • Per il reato di omessa o fraudolenta tenuta delle scritture contabili (art. 10 d.lgs. 74/2000) non è necessario che la ricostruzione dei redditi sia resa assolutamente impossibile: è sufficiente che la documentazione sia in concreto idonea a ostacolarla in modo rilevante, giustificando un accertamento induttivo.
  • La produzione di documenti incompleti o "a caso" (es. solo fatture passive non ordinate) può essere valutata dai giudici di merito come insufficiente a scagionare l'imputato e legittima l'accertamento induttivo.
  • Le circostanze attenuanti generiche e i benefici (es. sospensione condizionale della pena) sono oggetto di valutazione discrezionale del giudice di merito e richiedono elementi positivi: la mera assenza di elementi negativi non impone la loro concessione.
  • In cassazione è difficoltoso ottenere l'ammissione di censure relative alla mancata assunzione di prove, salvo che si dimostri l'esistenza di prove sopravvenute o di lacune motivazionali gravi e decisive nell'atto impugnato che avrebbero potuto essere colmate con la rinnovazione in appello.
  • Il mancato esplicito domanda di un beneficio (es. sospensione condizionale) in appello impedisce di fondare su tale mancata concessione un motivo nuovo in cassazione.
  • Nel calcolo della prescrizione vanno considerati i periodi di sospensione previsti dalla normativa (anche emergenziale) e le astensioni collettive con adesione del difensore; un'errata valutazione di tali periodi può essere censurabile, ma la Corte verificherà il computo operato dai giudici di merito.
  • La dichiarazione di inammissibilità del ricorso può comportare condanna alle spese e applicazione di una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende quando la decisione è per manifesta infondatezza.

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