Cassazione Penale, Sentenza n. 8654/2024 del 28/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza per quattro motivi principali: 1) deduce violazione dell'art. 10 d.lgs. n. 74/2000 sostenendo che per integrare il reato sarebbe necessario un comportamento commissivo di distruzione o occultamento delle scritture e che la documentazione prodotta sarebbe stata sufficiente a ricostruire redditi e volume d'affari escludendo il dolo; 2) contesta la mancata concessione di attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena, richiamando artt. 62-bis e 163 c.p.; 3) denuncia violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. d), per mancata assunzione di prova decisiva (consulenza tecnica d'ufficio e audizione di tre testi) ritenute indispensabili per verificare la sufficienza della documentazione contabile; 4) deduce l'intervenuta prescrizione del reato, contestando il computo delle sospensioni e l'effetto di rinvii processuali non adeguatamente trascritti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Nel merito della valutazione d'ammissibilità la Corte ha ritenuto: il primo motivo generico e fattuale, rilevando che la documentazione prodotta era incompleta e non idonea a ricostruire ricavi e volume d'affari; il secondo motivo infondato essendo la valutazione sulle attenuanti e sulla personalità criminale una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità e la sospensione condizionale non era stata richiesta in appello; il terzo motivo inammissibile perché la mancata rinnovazione dell'istruttoria in appello non può esser censurata in cassazione salvo dimostrare lacune motivazionali decisive, non riscontrate; quanto alla prescrizione, la Corte ha ritenuto che non fosse maturata, avendo computato correttamente i termini e le sospensioni (compresa quella dovuta all'emergenza COVID e ad astensioni difensive), per cui il termine di prescrizione scade il 24/02/2024. Per effetto dell'inammissibilità del ricorso, la sentenza impugnata resta confermata. Inoltre la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e a una sanzione pecuniaria di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000
Per l'integrazione del reato non è richiesta l'impossibilità assoluta di ricostruire il volume d'affari o i redditi; è sufficiente anche una impossibilità relativa e l'omessa tenuta o l'incompletezza della documentazione resa idonea l'accertamento induttivo.
art. 606, comma 1, lett. b) e lett. d), cod. proc. pen.
La Corte ha ritenuto i motivi ex lett. b) (vizi di motivazione) e lett. d) (mancata assunzione di prove decisive) inammissibili perché il primo era generico/fattuale e il secondo improcedibile in cassazione salvo che sussistano prove sopravvenute o lacune motivazionali gravi non dimostrate.
art. 603 cod. proc. pen.
Richiamato per distinguere i casi in cui la mancata assunzione di prove può costituire motivo ammissibile in cassazione: solo per prove sopravvenute o scoperte dopo la sentenza di primo grado può configurarsi una violazione rilevante ai sensi della lett. d).
art. 133 cod. pen.
Riferimento ai criteri sulle attenuanti generiche: la loro concessione è valutazione di fatto che richiede elementi di segno positivo; l'assenza di elementi positivi legittima il diniego.
artt. 62-bis e 163 cod. pen.
Richiamati dal ricorrente per ottenere la riduzione/attenuazione della pena e la sospensione condizionale; la Corte ha ricordato che l'applicazione delle circostanze e dei benefici è rimessa alla valutazione di merito e che la sospensione condizionale non può essere dedotta in cassazione se non richiesta in sede di merito.
art. 83, comma 4, d.l. 17 marzo 2020, n. 18
Utilizzato per il computo delle sospensioni del corso della prescrizione dovute all'emergenza COVID-19; la Corte ne ha riconosciuto l'effetto ai fini della proroga dei termini di prescrizione.
art. 616 cod. proc. pen.
Invocato per la condanna alle spese del procedimento e alla sanzione pecuniaria quando il ricorso è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza; la Corte ha applicato la sanzione di 3.000 euro.
Massime di principio
- Per il reato di omessa o fraudolenta tenuta delle scritture contabili (art. 10 d.lgs. 74/2000) non è necessario che la ricostruzione dei redditi sia resa assolutamente impossibile: è sufficiente che la documentazione sia in concreto idonea a ostacolarla in modo rilevante, giustificando un accertamento induttivo.
- La produzione di documenti incompleti o "a caso" (es. solo fatture passive non ordinate) può essere valutata dai giudici di merito come insufficiente a scagionare l'imputato e legittima l'accertamento induttivo.
- Le circostanze attenuanti generiche e i benefici (es. sospensione condizionale della pena) sono oggetto di valutazione discrezionale del giudice di merito e richiedono elementi positivi: la mera assenza di elementi negativi non impone la loro concessione.
- In cassazione è difficoltoso ottenere l'ammissione di censure relative alla mancata assunzione di prove, salvo che si dimostri l'esistenza di prove sopravvenute o di lacune motivazionali gravi e decisive nell'atto impugnato che avrebbero potuto essere colmate con la rinnovazione in appello.
- Il mancato esplicito domanda di un beneficio (es. sospensione condizionale) in appello impedisce di fondare su tale mancata concessione un motivo nuovo in cassazione.
- Nel calcolo della prescrizione vanno considerati i periodi di sospensione previsti dalla normativa (anche emergenziale) e le astensioni collettive con adesione del difensore; un'errata valutazione di tali periodi può essere censurabile, ma la Corte verificherà il computo operato dai giudici di merito.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso può comportare condanna alle spese e applicazione di una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende quando la decisione è per manifesta infondatezza.
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