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Sentenza

Sentenza del 22/03/2016 n. 1663 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

AGEVOLAZIONI "PRIMA CASA" - Ipotesi - Acquisto dell'immobile in regime di comunione legale - Assenza dei presupposti in capo al coniuge non acquirente - Sussiste - Fruizione dell'agevolazione - Ammessa.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda l'applicazione delle agevolazioni fiscali per l'acquisto della "prima casa" quando l'immobile è acquistato da uno solo dei coniugi in regime di comunione legale. Il coniuge non acquirente diventa comproprietario dell'immobile per effetto automatico della comunione legale, pur non avendo stipulato direttamente l'atto di acquisto. Si discute quindi se possa beneficiare dell'agevolazione anche qualora non possieda autonomamente tutti i requisiti previsti dalla legge, requisiti presenti invece in capo al coniuge acquirente.

La decisione

La sentenza ha ritenuto ammessa la fruizione dell'agevolazione anche da parte del coniuge non acquirente. In regime di comunione legale, l'acquisto compiuto da uno dei coniugi produce l'acquisto della comproprietà in capo all'altro ai sensi dell'art. 177 c.c.; pertanto, l'agevolazione può essere riconosciuta unitariamente all'acquisto, anche se il coniuge non acquirente, considerato separatamente, è privo dei requisiti richiesti. L'esito è quindi favorevole al contribuente.

Norme richiamate

  • Art. 177 del codice civile

    Non riportata nel testo fornito

    La norma è interpretata nel senso che l'acquisto compiuto da uno dei coniugi in regime di comunione legale determina automaticamente la comproprietà dell'immobile anche in capo all'altro coniuge.

  • Disciplina fiscale delle agevolazioni per l'acquisto della "prima casa"

    Non specificata nel testo fornito

    L'agevolazione può essere fruita anche dal coniuge non acquirente quando l'acquisto effettuato dall'altro coniuge determina, per effetto della comunione legale, l'acquisto congiunto della proprietà e i requisiti risultano soddisfatti con riferimento al coniuge acquirente.

Massime di principio

  • In regime di comunione legale, l'acquisto di un immobile da parte di un solo coniuge può produrre effetti proprietari anche in capo all'altro coniuge, indipendentemente dalla sua partecipazione formale all'atto.
  • Per l'agevolazione "prima casa", la posizione del coniuge non acquirente non deve necessariamente essere valutata come se avesse effettuato un acquisto autonomo, quando la comproprietà deriva automaticamente dalla comunione legale.
  • L'assenza, in capo al coniuge non acquirente, di uno o più requisiti soggettivi non esclude di per sé l'agevolazione, se i requisiti rilevanti risultano soddisfatti dal coniuge che ha stipulato l'atto.
  • La regola riguarda specificamente la comunione legale: non è automaticamente estensibile ai casi di separazione dei beni, convivenza o altre forme di comproprietà, che devono essere valutati secondo le rispettive regole.
  • Prima di applicare il principio a un caso concreto occorre verificare la data dell'acquisto, il regime patrimoniale dei coniugi, il contenuto dell'atto e tutti i requisiti previsti dalla disciplina vigente.

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