Sentenza del 20/07/2015 n. 4291 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Imposte sul reddito - Irpef - Ires - Contributo integrativo - Deducibilità dal reddito - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha stabilito che il contributo integrativo, calcolato sulla base dell'art. 12, comma 1, della legge n. 414/1991 e della risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 69 del 15 maggio 2006, non costituisce un onere deducibile dal reddito ai fini IRPEF o IRES. Non sono indicati nel testo né l'esito formale del ricorso né le spese di giudizio.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la deducibilità dal reddito del contributo integrativo. È stato sostenuto che tale contributo potesse essere considerato un onere deducibile ai fini delle imposte sui redditi, ma la decisione ha escluso questa possibilità, ritenendo che il contributo integrativo abbia una disciplina e una natura tali da non consentirne la deduzione dal reddito imponibile.
Norme richiamate
Art. 12, comma 1, legge n. 414/1991
La disposizione costituisce il fondamento normativo del calcolo del contributo integrativo, ma non comporta, secondo la decisione, la sua deducibilità dal reddito.
Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 69 del 15 maggio 2006
La risoluzione è richiamata a sostegno della conclusione secondo cui il contributo integrativo non rientra tra gli oneri deducibili dal reddito.
Massime di principio
- La deducibilità fiscale di un contributo non deriva automaticamente dal fatto che il suo calcolo sia previsto dalla legge o che il pagamento sia obbligatorio: occorre una specifica previsione normativa che ne consenta la deduzione.
- Il contributo integrativo, nella fattispecie esaminata, deve essere distinto dagli oneri deducibili sostenuti dal contribuente per produrre il reddito.
- In situazioni analoghe è necessario verificare la natura del contributo, la norma istitutiva e gli eventuali chiarimenti ufficiali dell'Agenzia delle Entrate prima di portarlo in deduzione.
- L'assenza di una disposizione espressa o di un'interpretazione ufficiale favorevole impedisce, in linea generale, di considerare il contributo integrativo un onere deducibile ai fini IRPEF o IRES.
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