Cassazione Penale, Ordinanza n. 03511/2026 del 28/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato contro la sentenza della Corte d'appello di Torino del 25/03/2025. Dall'ordinanza emerge che l'imputato censurava: (1) la configurabilità del reato ascritto, sostenendo l'assenza degli elementi della pubblicità del luogo e della presenza di terzi estranei; (2) il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; (3) il giudizio di bilanciamento tra circostanze. La Corte di cassazione rileva però che i tre motivi erano meramente riproduttivi di doglianze già esaminate e disattese dalla Corte territoriale con argomenti giuridici ritenuti corretti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo che i motivi riproponessero questioni già vagliate e confutate in appello, senza introdurre censure nuove o realmente specifiche. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, richiamando il principio per cui la condanna alla sanzione pecuniaria consegue salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto era stata negata nei precedenti gradi e la relativa censura in cassazione è stata ritenuta meramente riproduttiva e quindi inammissibile.
art. 337 c.p.
Il ricorso insisteva nel contestare la sussistenza degli elementi della fattispecie ascritta, lamentando in particolare la mancanza della pubblicità del luogo e della presenza di terzi estranei; la Corte segnala l'errore giuridico insito in tale impostazione.
art. 616 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità ha comportato la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte cost. n. 186 del 2000
È richiamata per affermare che la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità non è dovuta solo se l'imputato abbia proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre, senza specifica critica, censure già esaminate e disattese dal giudice di merito con argomentazione giuridica congrua.
- La deduzione in cassazione della insussistenza degli elementi costitutivi del reato deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; non è sufficiente reiterare contestazioni già respinte in appello.
- Il diniego della particolare tenuità del fatto, se adeguatamente motivato nei gradi di merito, non può essere efficacemente censurato in cassazione con motivi meramente reiterativi.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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